Cassazione Civile, Ordinanza n. 09650/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo, il terzo, il quinto e il sesto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame motivato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della corte tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un accertamento sintetico IRPEF fondato sul redditometro per l'anno 2002, derivante dalla disponibilità di un terreno e di altri immobili, ritenuti incongrui rispetto ai redditi dichiarati. La ricorrente deduceva, in sintesi, che la spesa per l'acquisto del complesso immobiliare fosse stata sostenuta con somme provenienti da liberalità del coniuge, titolare di impresa, e che la CTR avesse erroneamente negato valore probatorio a tale provenienza, richiedendo indebitamente la prova della legittima tassazione dei redditi del marito; lamentava inoltre che, a fronte del riconoscimento di redditi in capo al coniuge, non fosse stata valorizzata la prova contraria almeno parziale, che fosse stato omesso l'esame del fatto decisivo costituito dalla lunga attività imprenditoriale del coniuge e dalla conseguente capacità di risparmio, e infine che la sentenza fosse nulla per omessa pronuncia e per motivazione apparente in punto sanzioni. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo: in tema di accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione redditometrica anche allegando risorse riferibili al nucleo familiare, ma deve fornire prova contraria della loro disponibilità, entità e durata, mediante elementi sintomatici idonei a rendere plausibile che le spese siano state sostenute con provvista del coniuge. Nel caso concreto, la CTR non aveva esaminato compiutamente la dedotta donazione indiretta del marito né la rilevanza della sua trentennale attività imprenditoriale e delle certificazioni bancarie sui prelievi, limitandosi a un calcolo matematico riferito a un arco temporale ristretto; per tale ragione la decisione è stata cassata con rinvio, con assorbimento degli altri motivi.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nell'accertamento sintetico il contribuente può fornire prova contraria della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma deve dimostrarne in modo documentale la sussistenza e il possesso; ai fini della valutazione della prova contraria può rilevare la posizione reddituale del nucleo familiare, purché siano forniti elementi sintomatici della concreta provenienza delle somme utilizzate per le spese contestate.
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'imputazione di redditi del coniuge senza adeguato supporto probatorio; nel ragionamento della Corte, non consente di derogare agli ordinari principi di imputazione dell'onere della prova.
La prova contraria della disponibilità delle somme e della loro riferibilità alle spese contestate incombe sul contribuente; non è sufficiente la mera allegazione del rapporto coniugale.
La prova indiziaria deve fondarsi su elementi sintomatici idonei a sostenere in modo plausibile la provenienza delle risorse e il loro impiego per la spesa oggetto di accertamento.
art. 53 Cost.
Richiamato a sostegno del principio di personalità della capacità contributiva: l'accertamento non può fondarsi in modo automatico su indici riferiti ad altri soggetti, ma la prova di risorse del nucleo familiare può rilevare se adeguatamente dimostrata.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro di ricorso per dedurre violazione di legge sostanziale in relazione al reddito sintetico e all'onere della prova.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Utilizzato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo, ravvisato nella lunga attività imprenditoriale del coniuge e nella correlata capacità di risparmio.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione apparente in punto sanzioni.
Richiamato per sostenere l'omessa pronuncia sulla questione dell'illegittimità delle sanzioni.
art. 36, comma primo, n. 4, d.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per denunciare l'asserita carenza della motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione delle sentenze nel processo tributario.
Richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione resa dal giudice di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato a presidio del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione formale di un rapporto familiare o coniugale, ma richiede elementi documentali e sintomatici idonei a rendere plausibile che la spesa contestata sia stata sostenuta con risorse effettivamente disponibili nel nucleo familiare.
- La rilevanza di redditi o disponibilità del coniuge ai fini del redditometro non altera l'ordinario riparto dell'onere della prova: spetta comunque al contribuente dimostrare la disponibilità, l'entità e la durata delle somme asseritamente impiegate per la spesa contestata.
- Il giudice di merito, nel valutare la prova contraria all'accertamento sintetico, deve esaminare complessivamente gli elementi dedotti, compresi quelli relativi alla storia reddituale e imprenditoriale del familiare che avrebbe effettuato la liberalità, senza arrestarsi a calcoli limitati a un ristretto arco temporale se non coerenti con la durata dell'attività economica accertata.
- Una decisione è censurabile per violazione di legge e vizio di motivazione quando omette di considerare prove rilevanti, come documentazione bancaria e dati sulla capacità di risparmio, che possono incidere sulla plausibilità della provenienza delle somme e quindi sulla tenuta della presunzione redditometrica.
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