Cassazione Civile, Ordinanza n. 17587/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale occorso tra due veicoli lungo una strada provinciale: l’autovettura della ricorrente, condotta da un terzo, riportava danni a seguito del contatto con un’altra auto. La danneggiata conveniva in giudizio la propria compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni al veicolo e, dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo antagonista, il giudice di pace rigettava la domanda ritenendo insussistente un attuale interesse al risarcimento perché il veicolo era stato alienato. In appello il tribunale dichiarava nulla la sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., ma decideva nel merito rigettando la domanda per difetto di prova della dinamica del sinistro, ritenendo il modulo di constatazione amichevole (CID/CAI) insufficiente, la prova testimoniale generica e la consulenza tecnica non sorretta da adeguati elementi probatori. Con il ricorso per cassazione la danneggiata deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e 143, comma 2, d.lgs. n. 209/2005, sostenendo che il giudice avesse erroneamente escluso la prova della dinamica nonostante la compatibilità dei danni accertata dal CTU e la mancanza di prova contraria dell’assicuratore; con il secondo motivo, in via subordinata, denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., censurando la valutazione delle prove testimoniali e la mancata attribuzione di efficacia presuntiva al modulo CAI sottoscritto dai conducenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. e ex art. 2697 c.c. nella parte in cui miravano a contestare la valutazione delle prove e non la regola di riparto dell’onere probatorio; ha inoltre escluso la violazione dell’art. 143, comma 2, d.lgs. n. 209/2005, osservando che il giudice di merito non aveva ignorato il modulo di constatazione amichevole, ma aveva motivatamente rilevato che esso non consentiva, nel caso concreto, di ricostruire la dinamica del sinistro e risultava incompatibile con gli altri elementi emersi in giudizio. È stato ribadito che la sottoscrizione del modulo CAI genera una presunzione di veridicità fino a prova contraria, ma tale presunzione può essere superata dal giudice quando le risultanze istruttorie lo giustifichino; inoltre il giudizio sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente. Non sono state liquidate spese perché le intimate non hanno svolto difese. È stato infine dato atto dell’obbligo, in capo alla ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La nullità della sentenza di primo grado è stata riconosciuta in appello per aver il giudice deciso su una questione rilevata d’ufficio senza previo contraddittorio.
Richiamato come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/violazione del contraddittorio, ma non accolto in cassazione.
La sua violazione non è deducibile in cassazione se la censura, in sostanza, mira a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La sua violazione non può essere invocata per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, salvo i rigorosi limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a parte diversa da quella tenuta a provarlo; non quando si contesta la valutazione delle prove acquisite.
art. 143, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005
La sottoscrizione congiunta del modulo di constatazione amichevole comporta una presunzione di veridicità delle modalità del sinistro fino a prova contraria, ma la presunzione può essere superata dal giudice ove le risultanze istruttorie e l’incompatibilità oggettiva lo impongano.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando, sotto l’apparenza dell’omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è censurabile in cassazione solo nei casi rigorosi individuati dalla giurisprudenza di legittimità; non è sufficiente prospettare un diverso apprezzamento delle prove.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice assegni l’onere probatorio alla parte sbagliata; se la doglianza investe la valutazione del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile o non fondato.
- Nel sinistro stradale, il modulo di constatazione amichevole sottoscritto dai conducenti vale come presunzione della dinamica indicata, ma tale efficacia non è assoluta e può essere superata dal giudice sulla base delle altre prove acquisite e dell’eventuale incompatibilità oggettiva tra quanto dichiarato e i danni accertati.
- La ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, l’accertamento della colpa e del nesso causale costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono sottratti al sindacato di legittimità se la motivazione è completa, coerente e logicamente corretta.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto storico, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo realmente trascurato.
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