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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35010/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'opposizione proposta da una società di escavazione contro quattro ordinanze-ingiunzione emesse da un Comune per asserito omesso versamento di una parte del contributo dovuto per l'estrazione di materiali ornamentali, ai sensi della normativa regionale toscana. La società contestava, da un lato, i valori del materiale estratto assunti a base del calcolo dei contributi per alcune annualità e, dall'altro, l'entità del contributo richiesto per gli anni successivi. La società sosteneva di avere ripreso l'attività estrattiva dopo un lungo periodo di inattività e di avere svolto inizialmente attività di bonifica e messa in sicurezza; per tale fase sarebbe stato concordato, nel 2012, un contributo diverso e più favorevole rispetto al valore minimo fissato dalla delibera comunale. Il Comune, invece, riteneva cessata la fase preparatoria e richiedeva il contributo sulla base del valore del materiale o dei valori aggiornati. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo legittima la determinazione dei valori, l'applicazione della disciplina speciale del distretto apuo-versiliese e l'aumento sanzionatorio per ritardo nel pagamento. Con il ricorso per cassazione la società deduceva quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse applicato retroattivamente i valori della delibera del 2015; 2) violazione delle norme sulla competenza della giunta comunale, assumendo che gli importi per il 2014 e 2015 fossero stati determinati da una perizia tecnica e non da delibera di giunta; 3) erronea applicazione della percentuale del 10% prevista per il distretto apuo-versiliese, sostenendo che dovesse applicarsi la diversa disciplina del contributo di estrazione per cava privata; 4) erronea decorrenza dell'aumento sanzionatorio per ritardo, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere calcolato dopo la liquidazione della sanzione e non dalla scadenza del termine di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione idonea a rendere intelligibile l'iter logico seguito dal giudice di merito; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della questione, mai adeguatamente dedotta nei gradi di merito; ha respinto il terzo motivo, affermando che la disciplina speciale del distretto apuo-versiliese rende applicabile la percentuale del 10% prevista dall'art. 36 della legge regionale; ha respinto il quarto motivo, chiarendo che l'aumento per ritardo decorre automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento del contributo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, così da non consentire di individuare le ragioni della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Consente la deduzione in cassazione della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 48 d.lgs. 267/2000

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la modalità di determinazione degli importi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 36 della Legge Regionale n. 35/2015

    Norma speciale applicabile alle cave situate nel distretto apuo-versiliese, con contributo di estrazione pari al 10% del valore di mercato del materiale.

  • art. 27 della Legge Regionale n. 35/2015

    Disciplina generale del contributo di estrazione, pari al 5,25% del valore medio di mercato del materiale.

  • art. 52 della L.R. n. 35/2015

    a)l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei centoventi giorni successivi alla scadenza del termine; b) l'aumento del contributo in misura pari al 30 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento qualora, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae oltre i successivi sessanta giorni.

    La sanzione per ritardo decorre automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla successiva liquidazione dell'ente.

  • art. 6 comma 12 d.lgs. 150/2011

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un diverso criterio di decorrenza della sanzione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 31 comma 1 l.r. 78/1998

    Richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento della tesi ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante, incomprensibile o intrinsecamente irriducibile; non basta che la parte soccombente ritenga insufficiente o non condivisibile il ragionamento del giudice di merito.
  • In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non dedotte nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; la parte che invoca una questione nuova deve indicare specificamente dove e come l'abbia prospettata prima.
  • Quando esiste una disciplina speciale territoriale o settoriale, essa prevale sulla disciplina generale nella determinazione del contributo o dell'onere imposto all'operatore, se il testo normativo e il contesto sistematico ne evidenziano il carattere speciale.
  • Se la legge prevede una maggiorazione o sanzione per ritardato pagamento in termini automatici dalla scadenza, il momento iniziale della decorrenza coincide con il termine di scadenza dell'obbligazione e non con il successivo atto di liquidazione o accertamento dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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