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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20332/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 21/09/2023 che li ha condannati per detenzione ai fini di spaccio (art.73 DPR 309/90) e per il porto/detenzione illegale di arma (L.895/1967). Grembi deduce plurimi vizi: esclusione della "connivenza non punibile" vs concorso, errata attribuzione della responsabilità per l'arma, errata riqualificazione ai sensi dell'art.114 c.p. (minima partecipazione), mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, errata applicazione dell'aggravante di cui all'art.80 DPR 309/1990 e vizi nella determinazione della pena (scostamenti dal minimo edittale e aumenti per continuazione). Nistor lamenta l'errata applicazione dell'aggravante di cui all'art.80 DPR 309/1990, ritenendo non sussistere valori straordinariamente elevati.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Nistor perché, essendosi formato un concordato in appello ex art.599-bis c.p.p., le questioni rinunciate con l'accordo non possono essere dedotte in Cassazione salvo specifici limiti (formazione della volontà, consenso del PM, contenuto difforme della pronuncia). Il ricorso di Grembi è rigettato nel merito: la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito che ha riscontrato elementi concreti di compartecipazione (abitualità della presenza nell'abitazione del Nistor, chiavi possedute, risultanze dei servizi di osservazione, presenza di ingenti quantitativi di droga e di denaro, materiale per confezionamento, contraddizioni nelle dichiarazioni), escludendo la connivenza meramente passiva e la sussistenza della minima partecipazione ex art.114 c.p.; è altresì confermata la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e la congruità degli scostamenti dal minimo edittale e degli aumenti per continuazione, compresi gli aumenti correlati alla gravità e alla detenzione dell'arma. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese; Nistor, oltre alle spese, è condannato al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Il concordato in appello limita l'impugnabilità in Cassazione: non sono deducibili questioni rinunciate con l'accordo, salvo contestazioni attinenti alla formazione della volontà della parte, al consenso del PM o al contenuto difforme della pronuncia.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma che sanziona la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio sulla base delle evidenze fattuali (quantitativi, confezionamento, materiale, denaro).

  • art. 80 DPR 309/1990

    Prevede l'aggravante per ingente quantità; la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione dell'aggravante e non ha ravvisato irragionevolezza nella determinazione dell'aumento di pena connesso alla continuazione.

  • art. 4, commi 1 e 7, L. 895/1967

    art. 4, commi 1 e 7, L. 895/1967

    Norma che punisce il porto/detenzione illegale di arma: la Corte ha ritenuto giustificato lo scostamento dal minimo edittale per la gravità legata al possesso di arma carica unitamente allo stupefacente.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha richiamato il principio che per ottenere tale attenuante il contributo del concorrente deve essere marginale e trascurabile; nel caso è stata esclusa perché il contributo del Grembi non era marginale.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice può valorizzare l'elemento ritenuto prevalente e che il semplice stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato in relazione alle condizioni di proscioglimento che, se rinunciate con il concordato, non possono essere impugnate in Cassazione.

  • art. 74, comma 4, DPR 309/1990

    art. 74, comma 4, DPR 309/1990

    Richiamato in correlazione con l'aggravamento previsto dall'art.80; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante non incidesse sulla congruità complessiva della pena.

  • riferimento alla riforma art. 62-bis (d.l. 23/5/2008 n.92 conv. L.125/2008)

    d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamata per ricordare che dopo la riforma lo stato di incensuratezza non basta per il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche; il giudice può richiedere elementi positivi.

Massime di principio

  • Se in appello si conclude con un concordato ex art.599-bis c.p.p., le questioni rinunciate con l'accordo non sono normalmente deducibili in Cassazione salvo specifici profili relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM o a difformità della pronuncia.
  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso è fattuale: la semplice presenza o la mera disponibilità di spazi accessibili non escludono il concorso se esistono elementi che indicano un contributo attivo o un rafforzamento del proposito criminoso (es. presenza stabile, possesso di chiavi, materiale per il confezionamento, somme di denaro, contatti/servizi di osservazione).
  • Per ottenere l'attenuante della minima partecipazione (art.114 c.p.) occorre dimostrare che il contributo sia marginale e trascurabile rispetto all'iter criminoso; mera minore efficacia causale non è sufficiente.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della sussistenza delle attenuanti generiche (art.133 c.p.) e può basare il diniego sulla gravità del fatto o sulla mancanza di elementi positivi non essendo lo stato di incensuratezza, da solo, sufficiente.
  • Sentenze di assoluzione anteriori o per fatti diversi non hanno efficacia vincolante automatica: il giudice le valuta liberamente nel contesto probatorio complessivo.
  • Nella determinazione della pena, lo scostamento dal minimo edittale e gli aumenti per continuazione sono giustificabili se motivati con la gravità, i quantitativi coinvolti e l'ulteriore pericolosità (arma, denaro, organizzazione).

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