Cassazione Penale, Sentenza n. 20323/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna del Tribunale di Palermo (10/05/2023) per violazione dell'art. 186 C.d.S. (co. 2 lett. b), co. 2-bis e co. 2-sexies). Il ricorrente deduce che l'appello era specifico e puntuale nella indicazione dei profili di censura, con indicazione delle ragioni e di giurisprudenza a sostegno; la Corte territoriale lo ha invece dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la motivazione del giudice di prime cure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che l'appello non avesse adeguata specificità né avesse effettivamente confutato la motivazione della sentenza di primo grado, contestando sia l'integrazione della fattispecie, sia la valutazione del pericolo, sia il trattamento sanzionatorio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Imposta, a pena d'inammissibilità, l'obbligatorietà che l'atto di gravame indichi specificamente i capi e i punti della decisione impugnata, le richieste e i motivi in fatto e diritto. La specificità richiesta è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
art. 1, co. 55, legge 3 giugno 2017 n. 103
Novellazione dell'art. 581 c.p.p. che ha codificato l'onere di specificità dell'atto di gravame a decorrere dal 3 agosto 2017.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare somme alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo esonero motivato.
Cass. Sez. U. n. 8825/2016 (Galtelli)
Conferma il principio che l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non sono enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Cass. Sez. 5 n. 11942/2020 (Caruso) e n. 34504/2018 (Cricca)
Specificano che il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità solo se i motivi difettano di specificità, non sono validamente argomentati o non affrontano la motivazione della sentenza impugnata; tuttavia non si richiede che siano necessariamente idonei a demolire la motivazione.
Massime di principio
- Un atto di appello deve indicare in modo specifico i capi della decisione impugnata, le richieste al giudice d'appello e i motivi in fatto e diritto che le sostengono; la genericità comporta inammissibilità.
- La specificità richiesta è proporzionale alla precisione della motivazione del giudice di primo grado: più dettagliata è la decisione impugnata, più dettagliati devono essere i motivi di impugnazione.
- Nel redigere l'appello occorre confrontarsi esplicitamente con la motivazione della sentenza di primo grado, indicando perché i ragionamenti del giudice sarebbero erronei o insufficienti, con riferimenti normativi e di giurisprudenza se utili.
- La Corte d'appello può limitarsi a dichiarare l'inammissibilità se i motivi sono manifestamente generici o non affrontano i punti decisivi; tale decisione è difficilmente ribaltabile in Cassazione se il ricorso non contesta specificamente l'affermazione di genericità.
- È importante considerare il rischio economico: la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo esonero motivato.
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