Cassazione Penale, Sentenza n. 20328/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'Appello di Perugia che aveva ritenuto entrambi responsabili di plurime cessioni di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, DPR 309/1990. Motivi di ricorso: (1) vizio per difetto assoluto di motivazione e mancata confutazione degli argomenti difensivi (contestazione comune, denunciata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c); (2) per Kikri: vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva (pregressi precedenti ritenuti risalenti e non adeguatamente valutati); (3) per Kounounou: mancata riqualificazione delle sue condotte nella ipotesi di lieve entità ex comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990, in ragione del modesto quantitativo, della limitata diffusione e del ruolo marginale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Motivazione: il motivo relativo a carenza di motivazione era manifestamente infondato perché l'appello in sede di gravame non aveva articolato motivi specifici ma si era limitato a censure generiche; tale genericità rendeva inammissibile la critica in Cassazione. Quanto alla recidiva di Kikri, la Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione della Corte territoriale che ha valorizzato la specificità e il numero dei precedenti correlandoli all'attività di spaccio accertata; il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 32318/2023) consente il riconoscimento della recidiva anche senza precedente sentenza che la dichiarasse. Quanto alla richiesta di lieve entità per Kounounou, la Cassazione ha condiviso la valutazione di merito che ha considerato la condotta inserita in un contesto organizzato, i collegamenti con fornitori e la collaborazione con il marito; pertanto non sussisteva la minima offensività richiesta dal comma 5 dell'art. 73. Conseguenza: rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; confermate le pene e le multe inflitte in sede di merito.
Norme richiamate
art. 73 DPR 309/1990
Comma 1: norma di riferimento per i reati di spaccio, applicata dalla Corte per la condanna. Comma 5: ipotesi di "lieve entità" richiede valutazione complessiva di quantità, qualità, modalità, frequenza e relazioni con il mercato; non può essere riconosciuta sulla sola base del quantitativo ridotto se risultano elementi che evidenziano rilevante offensività (attività organizzata, rete di fornitori, modalità operative).
art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.
Richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché l'appello non aveva enunciato motivi specifici e quindi la dedotta carenza motivazionale non era sindacabile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
Richiamata per i profili di proporzionalità e offensività connessi alle differenze tra i minima edittali e l'applicazione della fattispecie di lieve entità; supporta il principio che il riconoscimento del comma 5 richiede minima offensività complessiva.
Sez. U n. 32318 del 30/03/2023 (Sabbatini)
Giurisprudenza richiamata per affermare che per il riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una precedente sentenza che la dichiari: è sufficiente che al momento del nuovo reato l'imputato sia gravato da più sentenze definitive per reati precedenti indicativi di maggiore pericolosità sociale.
Principio di "doppia conforme" (giurisprudenza di legittimità)
La Corte ha valorizzato la motivazione congruente sia del primo giudice sia della Corte d'appello: quando la motivazione di primo grado è confermata in modo conforme, il rimprovero generico in appello deve essere specificamente articolato per essere utile in Cassazione.
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione generico e non specifico in appello è destinato a produrre inammissibilità o inefficacia del rilievo in Cassazione: le doglianze devono enunciare punti concreti e puntuali di critica rispetto al ragionamento motivazionale del giudice di merito.
- La Corte di legittimità non annulla per omessa motivazione su questioni che in sede di appello non sono state specificamente dedotte: la sindacabilità in Cassazione è subordinata alla specificità dell'impugnazione precedente.
- Per il riconoscimento della recidiva rilevano non solo la risalenza temporale dei precedenti ma la loro specificità e il numero; non è necessario che una sentenza precedente abbia già dichiarato la recidiva.
- La qualificazione della "lieve entità" ex art. 73 comma 5 va fatta con una valutazione complessiva: quantitativo e qualità della sostanza, modalità e frequenza dell'attività, grado di organizzazione e capacità di penetrazione nel mercato. Anche un quantitativo modesto può non giustificare la lieve entità se esistono elementi che denotano attività organizzata o ampia offensività.
- La prova di un coinvolgimento in un contesto organizzato (coordinamento con fornitori, ruoli distinti tra partecipanti, istruzioni per nascondere la droga) ostacola il riconoscimento di circostanze attenuanti legate alla occasionalità o alla modesta offensività della condotta.
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