Cassazione Penale, Sentenza n. 20327/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso di Lorenzo Modarelli: impugnazione della condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990, capo 6) e per reati di spaccio/possesso (art. 73, capo 25). Contestazione della insufficiente e generica prova basata su intercettazioni, della presunta contraddittorietà della motivazione (in particolare riguardo all'arresto e al sequestro della piantagione del 2 ottobre 2015) e della qualificazione giuridica (sostiene che l'ipotesi avrebbe dovuto essere ricondotta all'art. 74, comma 6 o, per i singoli episodi, all'art. 73, comma 5, per lieve entità). Ricorso di Antonio Bevilacqua: contestazione del riconoscimento del ruolo di organizzatore (art. 74, comma 1) e della motivazione relativa alla diminuzione di pena per collaborazione (art. 74, comma 7), sostenendo che il suo era un ruolo meramente operativo e che la riduzione concessa (metà) è contra legem o non adeguatamente motivata rispetto al contributo fornito.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e la partecipazione di Modarelli, ritenendo congrua la motivazione fondata sulle intercettazioni e sulle "facta concludentia" (contatti ripetuti, prezzi, qualità, consegne, sequestri confirmativi). Ha ritenuto non contraddittoria l'affermazione che Modarelli, pur essendo stato arrestato il 2 ottobre 2015, abbia successivamente ripreso e svolto attività stabile per il gruppo. Ha ritenuto corretta la qualificazione penale effettuata (esclusa l'operatività dell'art. 74, comma 6 nel caso concreto) e ha confermato la valutazione negativa della lieve entità per i fatti contestati, effettuata con valutazione complessiva dei vari indici. Quanto a Bevilacqua, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che lo descrive come figura organizzativa (capacità gestionali, rapporti con fornitori, esistenza di una cassa comune e messa a disposizione stabile dell'abitazione) e ha considerato motivata la riduzione della pena nella misura della metà ai sensi dell'art. 74, comma 7, ritenendo il suo contributo utile ma non determinante. In sintesi: tutti i motivi di cassazione sono stati dichiarati infondati e i provvedimenti impugnati sono stati confermati nei punti decisivi.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 74
art. 74, commi 1, 2, 3, 6, 7
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: comma 1 statuisce il trattamento per chi ricopre ruoli di vertice; comma 6 prevede una diversa qualificazione quando l'associazione sia costituita per commettere reati di lieve entità (comma 5); comma 7 contempla un'attenuante per la collaborazione. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 74 nella sua versione comune (ruoli aggravati) e ha escluso l'applicazione del comma 6 nel caso concreto, perché l'associazione operava su scala e con mezzi e compiti ripartiti non riconducibili alla mera "ridotta organizzazione" prevista dal comma 6.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti) - art. 73
Comma 5 descrive l'ipotesi di lieve entità (valutazione quantitativa e qualitativa e circostanze), comma 7 prevede attenuazione per collaborazione nel contesto di reati semplici. La Corte ha ricordato che la verifica della lieve entità è concreta e complessiva e ha distinto i presupposti dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 (più facilmente riconoscibile) da quelli più stringenti dell'art. 74, comma 7, che richiedono contributi idonei a incidere sull'attività del sodalizio.
Codice penale - art. 133
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; usato dalla Corte per motivare la misura della riduzione di pena riconosciuta a Bevilacqua, valutando l'apporto soggettivo e oggettivo alla collaborazione.
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limite del sindacato in Cassazione circa vizi della motivazione: il ricorso deve specificare i profili di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rielaborazione generica del compendio probatorio.
Codice di procedura penale - artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c)
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norme sulla inammissibilità per genericità/aspecificità dei motivi di impugnazione: la Corte ha richiamato tali disposizioni per dichiarare inammissibili o irrilevanti le doglianze non specificamente argomentate.
Codice di procedura penale - art. 442
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato; richiamato per spiegare la rideterminazione delle pene in primo grado e il conteggio delle riduzioni applicate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: le doglianze generiche o 'a più vizi' sulla motivazione sono inammissibili. Occorre indicare con precisione quale profilo della motivazione si contesta.
- La Corte di legittimità è molto deferente rispetto alla valutazione di fatto dei giudici di merito, in particolare sull'interpretazione delle intercettazioni: se la valutazione è logica e congrua rispetto alle massime di esperienza, non è sindacabile in Cassazione.
- L'art. 74 D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico) può essere integrato anche da strutture semplici; non è necessario un apparato complesso: rilevano la ripartizione dei compiti, la stabilità del vincolo e le 'facta concludentia' (contatti continui, basi logistiche, modalità esecutive, sequestri confermativi).
- La partecipazione associativa può essere riconosciuta anche se il singolo ha avuto periodi di temporanea inattività (es. arresto), purché emerga che ha poi ripreso un ruolo stabile e consapevole nel sodalizio.
- La qualificazione tra associazione aggravata e ipotesi attenuate (art. 74, comma 6) dipende dalla prova che l'associazione sia stata costituita primariamente per delitti di lieve entità: va valutato l'insieme di mezzi, quantità, canali di approvvigionamento e l'estensione territoriale dell'attività.
- La valutazione della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, è complessiva e concreta: i vari indici (quantitativi, qualitativi, mezzi, modalità, personalità dell'agente) si compensano e la presenza di un indice negativo può prevalere se il giudice, valutando complessivamente, ritiene che l'offensività non sia lieve.
- L'attenuante per collaborazione prevista dall'art. 74, comma 7 richiede un contributo più incisivo (utilità per interrompere l'attività del sodalizio o per sequestro di risorse decisive) rispetto all'attenuante di cui all'art. 73, comma 7; la diversa natura dei presupposti giustifica differenti misure di riduzione anche se la percentuale risultante è la stessa.
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