Cassazione Penale, Sentenza n. 20324/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di diritto per mancata declaratoria di prescrizione in quanto, avendo la Corte d'appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, si sarebbe dovuto calcolare il termine di prescrizione sulla base della pena del delitto non aggravato (art. 589, comma 1 cod. pen.) e quindi dichiarare estinto il reato commesso il 21/12/2009; (2) vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per omicidio/lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme del codice della strada (art. 142 CdS): si censura l'adesione della Corte d'appello alle conclusioni del consulente tecnico del PM ritenute affette da vizio metodologico (contraddizioni sulla lunghezza dello spazio di arresto: 65 m vs 47 m, incertezza sul punto di impatto) e si contesta l'uso delle testimonianze (Micoli, Monopoli, Loparco) per inferire un "sensibile superamento dei limiti di velocità", con la richiesta di una perizia ulteriore rigettata dal giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato l'argomento sulla prescrizione: la normativa (art. 157 cod. pen., riformata dalla legge 251/2005 e modifiche successive) prevede il raddoppio del termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 589, comma 2, e l'art. 69 cod. pen. (giudizio sulle attenuanti) non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione (art. 157, comma 3). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi sulla motivazione: la valutazione del merito (rilievi, perizia, foto, posizione dei corpi, dichiarazioni dei testi) è insindacabile in sede di legittimità salvo palese illogicità o carenza; invece la motivazione dell'appello è stata ritenuta coerente e congrua nel ritenere una velocità di marcia compatibile con le risultanze tecniche (circa 90 km/h in luogo con limite 50 km/h) e con le dichiarazioni testimoniali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen., comma 2
art. 589, comma 2 cod. pen.
Reato contestato (omicidio/lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione): il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157 si applica anche a questa fattispecie, mantenendo elevato il termine massimo di prescrizione.
art. 157 cod. pen.
art. 157 cod. pen. (come riscritto dalla legge 251/2005 e successive modifiche)
Disciplina della prescrizione e del raddoppio dei termini per taluni reati; l'art. 157, comma 3 esclude che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. incida sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione.
art. 69 cod. pen.
Regola il giudizio sulle circostanze attenuanti; la sua eventuale prevalenza sull'aggravante non modifica la pena massima legale ai fini della prescrizione secondo l'art. 157, comma 3.
art. 142 Codice della Strada
Norma richiamata come violata nell'aggravante (regole sulla velocità). La Corte ha ritenuto fondata la valutazione che la condotta di guida abbia violato le prescrizioni della norma.
legge 23 maggio 2008, n. 92 (conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125)
dl. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
Modifiche rilevanti alla disciplina penale (anche dell'art. 589) richiamate nella sentenza come contesto normativo che ha influito sulla determinazione della pena edittale e della prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre il pagamento alla Cassa delle Ammende per il ricorso dichiarato inammissibile, in considerazione delle ragioni dell'inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata quale parametro per valutare l'applicazione dell'onere a carico del ricorrente per la dichiarazione di inammissibilità; la Corte ne trae spunto per disporre l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento in favore dell'imputato di circostanze attenuanti, anche se equivalenti a un'aggravante, non incide sulla determinazione della pena massima ai fini del calcolo della prescrizione: per il computo dei termini si considera la pena massima prevista dalla legge per la fattispecie normativa, tenendo conto delle previsioni di raddoppio eventualmente applicabili (art. 157 c.p.).
- In sede di legittimità la Corte non può rivedere liberamente la valutazione del merito (fatti, prove tecniche, valutazione testimoniali): impugnazioni di natura prettamente ricostruttiva o valutativa sono per lo più inammissibili salvo che siano dimostrabili gravi vizi di logicità o carenza motivazionale.
- Le consulenze tecniche e i rilievi materiali (foto, planimetrie, posizione dei corpi, danni al veicolo, tracce) costituiscono elemento centrale per la ricostruzione della dinamica e della velocità; la sola contestazione generica del metodo senza indicare errori specifici e la rilevante incidenza di tali errori sulla conclusione non è sufficiente a travolgere la valutazione del giudice.
- Le percezioni testimoniali sulla "sensazione" di velocità possono legittimamente integrare e corroborare le conclusioni tecniche per fissare un ordine di grandezza della velocità: non è necessario che il teste indichi una misura numerica precisa, purché la testimonianza sia coerente con gli altri elementi probatori.
- Se si richiede una perizia integrativa in appello o in cassazione, è utile motivare puntualmente l'ulteriore accertamento indicando quali specifici dubbi metodologici o omissioni della CT precedente si intendono risolvere e dimostrare come tali elementi possano influire sulla ricostruzione del fatto; richieste meramente speculative o non adeguatamente motivate possono essere rigettate.
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