Cassazione Penale, Sentenza n. 20325/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna del Tribunale di Lodi per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti (cannabinoidi e cocaina) e in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,00 g/l) con causazione di incidente (ribaltamento e fuoriuscita dalla sede stradale) commessi il 22/03/2019 a Massalengo. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) inutilizzabilità delle analisi tossicologiche per mancato avviso sulla facoltà di farsi assistere da difensore ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p.; (2) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis CdS, sostenendo che la fuoriuscita non costituirebbe "incidente" e mancherebbe nesso causale; (3) vizio nel trattamento sanzionatorio, chiedendo prevalenza delle circostanze attenuanti; (4) diniego della sospensione condizionale della pena, censurando la valutazione del silenzio e la mancata concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) il primo motivo è tardivo: l'eccezione sulla mancata informazione per l'assistenza del difensore doveva essere tempestivamente dedotta entro la cognizione di primo grado; la difesa aveva acconsentito all'acquisizione del fascicolo del PM senza eccepire nullità; (2) il secondo motivo è infondato: la nozione di "incidente stradale" è interpretata in senso ampio dalla giurisprudenza e comprende anche eventi con fuoriuscita autonoma che turbano la circolazione; è sufficiente un collegamento materiale tra lo stato di ebbrezza/alterazione e l'evento, non un rigido nesso eziologico; nel caso non sono emerse cause alternative specifiche; (3) il terzo motivo non supera il vaglio di legittimità perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione adottata è logica e aderente agli elementi processuali; (4) il quarto motivo è inammissibile per essere riproposizione di doglianze già trattate in appello e per mancata comparazione con la motivazione impugnata. Conseguenze pratiche: conferma della pena (9 mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda), condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 187 commi 1 e 1-bis
Norma richiamata per la responsabilità per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la condanna avendo riscontrato alterazione psico-fisica da cannabinoidi e cocaina.
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186 commi 1, 2 lett. b) e 2-bis
Art. 186 comma 2-bis (aggravante per guida in stato di ebbrezza che provochi incidente) interpretato in senso estensivo: "incidente" comprende anche eventi autonomi (es. uscita di strada e ribaltamento) che turbano la circolazione; per l'aggravante è richiesto un collegamento materiale tra stato di ebbrezza/alterazione e l'evento, non un rigoroso nesso eziologico.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama l'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da difensore; la Corte ha ritenuto che la mancata eccezione sia stata tardiva e che l'omissione, se non tempestivamente dedotta, non possa essere valorizzata in sede di legittimità.
Norma richiamata in relazione alla nullità e alla sua tempestiva deduzione; la Corte ha evidenziato che la nullità di ordine generale a regime intermedio va eccepita nei termini previsti dalla giurisprudenza e dalla legge.
artt. 180 e 182 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamati a proposito dei termini e delle modalità per dedurre le nullità processuali; la Corte ha applicato l'orientamento secondo cui l'omissione dell'avviso è contestabile solo entro i termini stabiliti.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato l'uso dei criteri di cui all'art. 133 nel bilanciamento fra circostanze attenuanti e aggravanti.
Massime di principio
- L'eccezione di nullità per mancato avviso sulla facoltà di farsi assistere da difensore è impugnazione di tempestività: deve essere sollevata entro i termini processuali a livello di primo grado o risulta inammissibile successivamente.
- La nozione di "incidente stradale" ai fini dell'art. 186 CdS va intesa in senso ampio e include anche eventi non‑collisione (es. uscita autonoma di strada) che turbano la circolazione; per applicare l'aggravante 2-bis è sufficiente un collegamento materiale tra lo stato di ebbrezza/alterazione e l'evento.
- Il nesso richiesto per l'aggravante non necessita sempre di una prova causale piena: è rilevante che lo stato di alterazione abbia concretamente favorito o reso più probabile l'evento pericoloso, valutazione che dipende dalle circostanze del caso concreto (tipo di incidente, livello di alterazione, elementi desunti dagli accertamenti).
- La determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo la correttezza logico‑motivazionale e l'aderenza agli elementi probatori.
- Doglianze già svolte e motivate in appello senza confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata possono essere dichiarate inammissibili per reiterazione o per mancato approfondimento.
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