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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20030/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale su un anno d'imposta, alla società veniva contestata l'omessa contabilizzazione di interessi attivi relativi a un prestito concesso anni prima a un'altra società. L'Ufficio, dopo avere inizialmente ritirato un rilievo per il 2007 a seguito del fallimento della mutuataria, emetteva un avviso di accertamento per il 2006, assumendo che il finanziamento dovesse presumersi oneroso e calcolando gli interessi al tasso legale fino alla data del fallimento della debitrice. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo non provata la percezione degli interessi; la CTR riformava invece la decisione, valorizzando la presunzione di onerosità del mutuo e la mancanza di prova della gratuità del prestito. In cassazione la società deduceva: 1) omesso esame del fallimento della mutuataria intervenuto nel 2006 e violazione dell'art. 101 TUIR; 2) violazione di legge ed eccesso di potere per la contraddittorietà tra l'archiviazione del medesimo rilievo per il 2007 e l'accertamento per il 2006; 3) omesso esame della prova della non fruttuosità del credito/prestito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo in larga parte inammissibile e per il resto infondato, perché la CTR aveva effettivamente esaminato il punto e la ricorrente non si era confrontata con la ratio decidendi né aveva indicato in modo specifico la prova della gratuità del prestito o la corretta deduzione della questione nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato giudicato infondato, poiché la diversa gestione del rilievo per annualità diverse non integra contraddittorietà e ogni anno d'imposta ha autonoma rilevanza; inoltre il fallimento intervenuto nel 2006 giustificava il diverso esito per il 2007. Anche il terzo motivo è stato rigettato, perché non erano stati assolti gli oneri di specificazione circa la tempestiva deduzione della censura in appello e, comunque, le dichiarazioni richiamate non erano state dimostrate decisive per superare la presunzione di onerosità del mutuo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815 c.c.

    La concessione di un prestito si presume onerosa in mancanza di prova contraria della gratuità; il creditore deve quindi dimostrare, se intende escludere gli interessi, l'effettiva gratuità del finanziamento.

  • art. 101 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle conseguenze fiscali del credito e delle eventuali perdite, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specifica deduzione e coltivazione nei gradi di merito.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte valuta i motivi alla luce dei paradigmi del ricorso per cassazione, rilevando l'inammissibilità delle doglianze che non si confrontano con la decisione impugnata o che non sono specificamente veicolate entro i vizi dedotti.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In materia di finanziamenti tra società, il prestito si presume oneroso salvo prova contraria della gratuità; la parte che contesta l'assoggettamento a tassazione degli interessi deve fornire prova documentale idonea a superare tale presunzione.
  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica in modo preciso dove e come la questione sia stata dedotta e coltivata nei gradi di merito.
  • La diversa sorte di rilievi fiscali riferiti a annualità differenti non integra di per sé contraddittorietà dell'azione accertatrice, poiché ciascun periodo d'imposta ha autonoma rilevanza ai fini dell'imposizione.
  • Quando si deduce l'omesso esame di un fatto o di una prova, occorre dimostrare la decisività dell'elemento trascurato e la sua rituale introduzione nel processo; in mancanza, la censura non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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