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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13250/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di una comunicazione preventiva di ipoteca e di 26 cartelle di pagamento presupposte, limitatamente alle somme riferite a debiti tributari. In primo grado la commissione provinciale annullava la comunicazione preventiva di ipoteca. In appello, proposto dall’agente della riscossione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarava cessata la materia del contendere per alcune cartelle perché oggetto di rottamazione o perché rientranti nell’applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018; per le residue cartelle, invece, dichiarava l’inammissibilità dell’appello perché la contribuente, appellata, non risultava assistita da difesa tecnica, richiamando un precedente delle Sezioni Unite sull’invito a munirsi di difensore non reiterabile. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’eventuale mancata regolarizzazione della difesa tecnica della controparte non può comportare l’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione; 2) violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, perché l’atto di appello conteneva tutti gli elementi essenziali richiesti dalla norma; 3) violazione dell’art. 85 c.p.c., poiché la rinuncia del difensore della contribuente alla procura non faceva venir meno immediatamente lo ius postulandi, dovendo permanere fino alla sostituzione del difensore. La parte intimata non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione proposto mediante avvocato del libero foro, rilevando che, per le liti riferibili alla soppressa Riscossione Sicilia S.p.A. nel periodo 1 ottobre 2021 - 31 marzo 2023, il terzo addendum del protocollo con l’Avvocatura dello Stato non riservava il patrocinio a quest’ultima e consentiva quindi il ricorso al libero foro. Nel merito ha accolto congiuntamente il primo e il terzo motivo, assorbendo il secondo. Ha affermato che la rinuncia alla procura da parte del difensore della controparte non fa venir meno immediatamente la rappresentanza processuale fino alla sostituzione del difensore, e che comunque l’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione non poteva essere dichiarata per un preteso vizio di difesa della parte appellata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 76 d.l. 25 maggio 2021 n. 73 conv. con mod. in L. 23 luglio 2021, n. 106

    è richiamato come base del subentro dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A.

  • art. 85 c.p.c.

    la rinuncia alla procura del difensore non fa cessare immediatamente lo ius postulandi e la rappresentanza processuale fino alla sostituzione del difensore; il principio vale anche nel processo tributario

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sua violazione è esclusa perché la mancata regolarizzazione della difesa tecnica della controparte non può determinare l’inammissibilità dell’appello dell’altra parte

  • art. 53 d.lgs. 13 dicembre 1992, n. 546

    l’inammissibilità dell’appello è configurabile solo in mancanza o assoluta incertezza degli elementi essenziali dell’atto di impugnazione, che nel caso erano presenti

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato in relazione ai casi in cui l’Avvocatura dello Stato può essere evitata solo con delibera motivata nei casi speciali

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamati come regole da rispettare nel ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016

    richiamato per i criteri generali cui deve attenersi la scelta dei difensori esterni

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il paradigma processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge proposti dall’Agenzia

  • art. 4 d.l. n. 119 del 2018

    richiamato nella parte di sentenza che dà atto della cessazione della materia del contendere per alcune cartelle

Massime di principio

  • Nelle liti riferibili a Riscossione Sicilia S.p.A., la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di farsi patrocinare da un avvocato del libero foro dipende dal contenuto della convenzione/protocollo con l’Avvocatura dello Stato; se la convenzione non riserva il patrocinio all’Avvocatura, non è necessaria alcuna ulteriore formalità specifica per il conferimento dell’incarico esterno.
  • La rinuncia alla procura da parte del difensore non determina l’immediata perdita dello ius postulandi e della rappresentanza processuale: tali poteri permangono sino alla sostituzione del difensore.
  • L’inammissibilità di un appello non può essere dichiarata per un vizio attinente alla difesa della controparte appellata; essa deve derivare da carenze proprie dell’atto di impugnazione o da specifiche cause di invalidità previste dalla legge.
  • Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’appello per difetti formali è configurabile solo quando manchi uno degli elementi essenziali dell’atto o questi siano assolutamente incerti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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