Cassazione Civile, Ordinanza n. 24204/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio, in materia di imposta di registro, aveva attribuito a un terreno acquistato dalla società un valore maggiore rispetto a quello dichiarato nell'atto di compravendita, passando da euro 80.000,00 a euro 145.032,00. I giudici tributari di merito avevano confermato la legittimità dell'atto, ritenendo sufficiente la motivazione basata su compravendite comparabili e sulle caratteristiche della zona. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per mancata effettiva confutazione delle ragioni di primo grado e dei motivi di gravame; 2) violazione delle norme sull'obbligo di motivazione dell'atto impositivo e sull'art. 52 del TUR, sostenendo che l'avviso non indicasse le specifiche caratteristiche dei terreni comparati né i criteri di stima, e che alcuni atti richiamati non fossero utilizzabili perché fuori dal triennio o comunque privi di un valore di mercato utile; 3) violazione delle norme sul potere di rettifica del valore e sull'onere della prova, con contestazione del metodo sintetico-comparativo adottato e deduzione, inoltre, di un preteso errore di fatto relativo a un precedente giudicato che avrebbe annullato la rettifica di uno degli atti comparativi richiamati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse comunque indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e avesse superato il "minimo costituzionale" della motivazione. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'avviso di rettifica può essere motivato per relationem, purché siano riprodotti gli elementi essenziali degli atti comparativi, e che nel caso concreto l'atto conteneva una descrizione sufficiente delle compravendite richiamate. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che, nella rettifica del valore di immobili ai fini del registro, l'Ufficio può fondare la stima su compravendite di immobili similari e su altri elementi di valutazione previsti dalla legge; ha ritenuto non decisiva la presenza di un atto comparativo anteriore al triennio, perché uno degli atti era comunque nel triennio e, in ogni caso, la norma consente di valorizzare anche altri elementi estimativi. Ha infine reputato inammissibile la deduzione del preteso errore di fatto revocatorio e non provata l'allegazione sul giudicato relativo a un altro procedimento, per mancata prova del passaggio in giudicato. La società è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
È la norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra vizio di motivazione apparente, violazione di legge e tentativo inammissibile di prospettare un errore di fatto come vizio di legittimità.
È richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza tributaria.
primo comma, n. 4; secondo comma, n. 4
La Corte afferma che è sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non è necessario esaminare ogni singolo argomento difensivo.
È richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 7 legge 21/2000
È richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma il testo non consente di ricostruire ulteriori specificazioni normative oltre al suo richiamo.
Per gli immobili il valore è quello venale in comune commercio; la rettifica può basarsi su trasferimenti anteriori non oltre tre anni, su immobili analoghi, sul reddito netto capitalizzato e su ogni altro elemento di valutazione.
L'avviso di rettifica deve indicare il valore attribuito, gli elementi di determinazione, aliquote e calcolo; la motivazione deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e, se richiama altro atto non conosciuto dal contribuente, deve allegarlo o riprodurne il contenuto essenziale, a pena di nullità.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione dell'onere probatorio dell'Ufficio; la Corte ribadisce che la maggior pretesa resta a carico dell'Amministrazione.
La Corte richiama tale norma per affermare che chi invoca un giudicato deve provarne l'effettivo passaggio in giudicato con idonea certificazione.
art. 111 Cost.
Costituisce il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, la cui soglia la Corte ritiene superata nella sentenza impugnata.
È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, cioè tale da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non è invece necessario che il giudice risponda puntualmente a ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione concisa ma intellegibile.
- L'avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro può essere motivato per relationem mediante il richiamo ad atti comparativi, purché l'atto contenga gli elementi essenziali di tali documenti o questi siano allegati o già conosciuti dal contribuente.
- Nella rettifica del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio può utilizzare il metodo comparativo fondato su trasferimenti di beni similari e su altri elementi estimativi previsti dalla legge; la presenza di un solo atto comparativo certamente rientrante nel triennio può sostenere la rettifica, senza che l'eventuale riferimento anche ad atti meno recenti determini automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- Chi eccepisce l'esistenza di un giudicato esterno ha l'onere di provarlo compiutamente, non essendo sufficiente una mera allegazione priva di prova del passaggio in giudicato.
- Il vizio di errore di fatto revocatorio non può essere fatto valere come semplice motivo di violazione di legge in cassazione, dovendo essere dedotto nel rimedio processuale proprio.
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