Cassazione Civile, Ordinanza n. 30619/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla condanna, emessa in primo grado e confermata in appello, al rilascio di un immobile ritenuto devoluto allo Stato con decreto del pretore nell'ambito di una procedura esecutiva esattoriale, nonché al pagamento di indennizzi/risarcimenti per l'occupazione senza titolo dal momento del decreto. I ricorrenti contestavano: 1) la legittimità della devoluzione allo Stato, deducendo vizi del procedimento esecutivo (omessa notifica del decreto di trasferimento, mancanza di autorizzazione al terzo incanto da parte dell'Intendenza di Finanza, appartenenza solo parziale dei beni all'Agenzia, mancata considerazione di un'ultima offerta); 2) la quantificazione dell'indennizzo, che a loro dire era stata calcolata in modo errato perché riferita al minor prezzo tra base del terzo incanto e somma per cui si procedeva, anziché al solo prezzo del terzo incanto; 3) l'illegittima condanna di una dei ricorrenti al pagamento integrale, nonostante l'abbandono dell'immobile sin dal 2003; 4) l'illegittima condanna di un'altra ricorrente, non proprietaria del bene, al pagamento dell'indennizzo. Con il secondo motivo invocavano inoltre il risarcimento del danno da indebito arricchimento dello Stato ex art. 59 d.P.R. n. 602/1973, per la differenza tra il valore dell'immobile e l'importo di devoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché tutte le doglianze sulla validità della devoluzione e sulla determinazione del corrispettivo avrebbero dovuto essere fatte valere nel processo esecutivo mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; in difetto di tempestiva impugnazione del decreto di devoluzione, e non essendo stata allegata/provata l'impossibilità di usare i rimedi endoesecutivi, le contestazioni erano ormai precluse. Ha inoltre escluso che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. n. 602/1973 potesse incidere su un rapporto già esaurito e su un decreto non impugnato nei termini. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, poiché la questione della ripartizione interna del debito tra condebitori solidali non poteva essere dedotta in quel modo e la prova dell'abbandono anticipato non risultava dagli atti richiamati. L'ultimo motivo è stato ritenuto infondato perché l'indennizzo per occupazione sine titulo grava sul mero occupante privo di titolo, anche se non proprietario. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 85, 76 e 57 d.P.R. n. 602/1973
artt.85,76 e 57 del d.p.r. n. 602/7 3
La disciplina della devoluzione dell'immobile allo Stato nell'esecuzione esattoriale è ricostruita come procedimento riconducibile all'esecuzione forzata, con contestazioni da far valere tramite i rimedi endoesecutivi; l'art. 85, dopo la modifica del 1999, elimina l'automatismo della devoluzione e riconduce il trasferimento a un provvedimento del giudice dell'esecuzione.
Richiamato nel primo motivo, ma non assume un ruolo decisivo nella motivazione della Corte.
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.
È il rimedio necessario per contestare vizi del procedimento esecutivo, della vendita coattiva e del decreto di trasferimento/devoluzione; in mancanza di sua tempestiva proposizione, le contestazioni sono precluse.
art. 136 Cost.
ai sensi degli artt. 136 della Costituzione
La sentenza della Corte costituzionale produce effetto retroattivo, ma non sui rapporti esauriti o consolidati.
art. 30, comma 3, L. 11 marzo 1953, n. 87
art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.
Invocato per il risarcimento da indebito arricchimento dello Stato derivante dalla differenza tra valore del bene e importo di devoluzione; il motivo è stato assorbito.
Richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto non assolto l'onere di specifica allegazione/prova della circostanza dedotta.
Evocato come omessa pronuncia, ma la Corte ha respinto la censura perché la questione non era stata adeguatamente proposta e, comunque, non era decisiva nei termini indicati.
in riferimento all'art.360 n.3 c.p.c. ... all'art.360 n.4 c.p.c.
Usati come parametri di ricorso per violazione di legge e nullità processuale; le doglianze sono state ritenute non specifiche o infondate.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte lo collega sostanzialmente alla regola per cui l'indennizzo è dovuto dall'occupante privo di titolo, non dal solo proprietario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/200
Consequenziale al rigetto del ricorso: obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le contestazioni sulla validità del decreto di trasferimento o devoluzione emesso nell'ambito di una procedura esecutiva devono essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi; non è ammissibile un giudizio autonomo, salvo prova rigorosa dell'impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi endoesecutivi.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale o sostanziale non consente di riaprire rapporti ormai esauriti o atti non più impugnabili per decorso dei termini o consolidamento della situazione giuridica.
- Nelle controversie su occupazione sine titulo, l'indennizzo/risarcimento è dovuto dal mero occupante privo di titolo, a prescindere dalla qualità di proprietario o non proprietario del bene.
- Le censure in cassazione richiedono specificità e autosufficienza: la deduzione di errori nella valutazione delle prove o di omissioni decisorie è inammissibile se non sorretta dalla precisa indicazione degli atti e degli accertamenti rilevanti.
- In presenza di obbligazioni solidali, le questioni di riparto interno del debito tra condebitori non incidono automaticamente sull'obbligo esterno verso il creditore e devono essere fatte valere con gli strumenti e le domande appropriate.
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