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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05675/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2013 nei confronti di un centro trasmissione dati operante in Italia quale obbligato principale e della società bookmaker estera quale coobbligata solidale. La società ricorrente ha impugnato la sentenza regionale che aveva confermato il recupero, articolando otto motivi: un motivo preliminare sulla mancata traduzione in inglese dell'avviso, un motivo pregiudiziale e tre motivi di merito sui presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta, sulla compatibilità con il diritto UE, e sul legittimo affidamento; un quarto motivo sull'asserita natura IVA del tributo e sul divieto di cumulo; un quinto motivo sull'obiettiva incertezza normativa; un sesto motivo sulle spese di lite. Ha inoltre chiesto la rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia e la trattazione in pubblica udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso sia la necessità della pubblica udienza sia il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione dell'atto per difetto di una previsione che imponga la lingua del destinatario e perché la contribuente aveva comunque dimostrato di aver compreso e contestato l'atto. Ha respinto le censure sui presupposti dell'imposta unica, affermando che per l'anno 2013 il bookmaker estero resta soggetto passivo solidale dell'imposta, che il tributo colpisce l'organizzazione e raccolta delle scommesse svolte in Italia, e che la disciplina nazionale è compatibile con il diritto UE secondo la giurisprudenza costituzionale e unionale già consolidata. Ha escluso il cumulo con l'IVA perché l'imposta unica non ha carattere di imposta sul volume d'affari. Ha negato l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, ritenendo che per il 2013 la norma interpretativa avesse già chiarito il quadro. Ha infine ritenuto corretta la liquidazione delle spese in favore dell'amministrazione e inammissibile la censura sulla mancata compensazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    non impone che l'avviso di accertamento sia tradotto nella lingua del destinatario; il contribuente deve provare di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto.

  • art. 267 TFUE

    non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale quando la questione è già chiarita dalla giurisprudenza unionale consolidata.

  • art. 56 TFUE

    non osta a una disciplina nazionale che assoggetti a imposta le scommesse raccolte sul territorio, anche tramite CTD e bookmaker esteri, purché la normativa non sia discriminatoria.

  • art. 57 TFUE

    richiamato insieme all'art. 56 TFUE nelle doglianze della ricorrente, senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte.

  • art. 52 TFUE

    richiamato solo nel contesto della richiesta di rinvio pregiudiziale.

  • art. 3 D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    individua come soggetti passivi dell'imposta unica coloro che gestiscono concorsi pronostici e scommesse; interpretato nel senso chiarito dalla legge del 2010.

  • art. 1, commi 64 e 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220

    ha chiarito che l'imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi ubicati all'estero, con solidarietà del mandante estero.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un limite territoriale non accolto dalla Corte.

  • art. 16 D.M. 10 marzo 2006, n. 111

    prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamato come disciplina del criterio forfetario di imponibile, senza incidere sull'esito del caso.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul tributo e sul presunto cumulo, ma non accolto.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza, esclusa nel caso di specie.

  • art. 5, comma 1, L. 472/1997

    richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza, non applicabile al periodo d'imposta 2013.

  • art. 6, comma 2, L. 472/1997

    richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza, non applicabile al periodo d'imposta 2013.

  • art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza, esclusa perché la disciplina era già chiarita.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    richiamato in tema di difesa tecnica e spese nel processo tributario.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    consente la liquidazione delle spese a favore dell'amministrazione assistita da propri funzionari.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata adozione non è censurabile se non nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il fatto imponibile non è la singola giocata, ma l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse resa sul territorio italiano; ne risponde chi gestisce il servizio, anche se opera per conto di un soggetto stabilito all'estero.
  • La disciplina introdotta e chiarita dalla legge finanziaria 2011 consente di assoggettare all'imposta unica anche i bookmaker esteri e i loro intermediari italiani, senza violare il diritto UE, purché la normativa si applichi in modo non discriminatorio agli operatori che raccolgono scommesse in Italia.
  • Per i periodi d'imposta successivi al chiarimento normativo del 2010 non può essere invocata l'obiettiva incertezza normativa, poiché il quadro regolatorio è divenuto sufficientemente definito e gli operatori potevano adeguare i rapporti contrattuali per la traslazione del carico fiscale.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina di per sé nullità o lesione del diritto di difesa; occorre allegare e provare uno specifico concreto pregiudizio conoscitivo.
  • L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e quindi può coesistere con l'IVA, non operando il divieto di cumulo posto dalla direttiva 2006/112/CE per tributi con carattere di IVA.
  • La liquidazione delle spese in favore dell'amministrazione finanziaria assistita da funzionari è ammessa secondo la disciplina del processo tributario; la compensazione delle spese è scelta discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non integra di regola vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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