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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14246/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra un ente sanitario regionale e una lavoratrice dal 10 agosto 2007 al 28 febbraio 2014. La Corte d'appello aveva ritenuto che tali rapporti fossero stati utilizzati in assenza dei presupposti normativi previsti per le collaborazioni nella pubblica amministrazione, con effettivo inserimento della lavoratrice nell'organizzazione dell'ufficio, svolgimento di attività stabile e ordinaria, osservanza di un orario di servizio e assoggettamento al potere direttivo e gerarchico. Ne aveva quindi desunto la natura subordinata del rapporto di fatto e, applicando l'art. 2126 c.c., aveva riconosciuto anche il diritto alle differenze retributive, quantificate sulla base dell'inquadramento e dell'orario di lavoro risultanti dagli atti. L'ente sanitario ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 416, comma 3, c.p.c., sostenendo che le circostanze valorizzate dalla Corte territoriale erano state contestate; 2) violazione dell'art. 2094 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte qualificato come subordinato il rapporto sulla base di elementi ritenuti compatibili anche con lavoro autonomo e per avere svalutato il regolamento contrattuale; 3) violazione dell'art. 2126 c.c., assumendo che la lavoratrice non avesse provato le modalità qualitative e quantitative della prestazione necessarie alla quantificazione della retribuzione; 4) omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di circostanze decisive relative all'insussistenza degli indici di subordinazione, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in interrogatorio libero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla mancata contestazione delle allegazioni, ma su una valutazione complessiva delle prove documentali e delle dichiarazioni rese in causa, dalle quali aveva tratto gli indici della subordinazione e dell'inserimento funzionale nell'organizzazione pubblica. Ha inoltre affermato che le doglianze dell'ente tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché la Corte territoriale, nell'applicare l'art. 2126 c.c., si era conformata al principio secondo cui il rapporto di lavoro subordinato di fatto, instaurato con un ente pubblico non economico in assenza dei requisiti di legge o affetto da nullità, dà comunque diritto al trattamento retributivo per il periodo di effettiva esecuzione; la quantificazione era stata ancorata alle risultanze istruttorie e all'inquadramento contrattuale, sicché la censura mirava anch'essa a una nuova valutazione del fatto. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito; inoltre, le dichiarazioni rese in interrogatorio libero erano legittimamente utilizzabili come fonte di convincimento. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla violazione dell'articolo è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi, poiché la decisione di merito si fondava sulla valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è stata ravvisata alcuna violazione, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione delle risultanze istruttorie secondo il suo prudente apprezzamento nei limiti di legge.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    La dedotta mancata contestazione delle allegazioni non era decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione è stata accertata in fatto sulla base di indici sintomatici complessivamente valutati, non già per sola qualificazione formale del rapporto.

  • art. 2126 c.c.

    Il rapporto di lavoro subordinato di fatto, anche se nullo o instaurato in violazione di norme imperative o senza regolare nomina, dà diritto al trattamento retributivo per il periodo di effettiva esecuzione.

  • art. 7 d.lgs. n. 165/2001

    L'assenza delle condizioni previste per il ricorso a collaborazioni nell'amministrazione è stata considerata elemento rilevante, unitamente ad altri, ai fini dell'accertamento della subordinazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando non attacca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    Le doglianze che in realtà mirano a contestare l'accertamento di fatto sono inammissibili in cassazione se mascherate come violazioni di legge o omesso esame.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto è stato comunque esaminato.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato va effettuata mediante una valutazione complessiva degli indici sintomatici della subordinazione, tra cui inserimento nell'organizzazione del datore, continuità della prestazione, osservanza di un orario, assoggettamento a direttive e controllo; la sola veste formale del contratto non è decisiva.
  • In tema di rapporti di fatto con una pubblica amministrazione o ente pubblico non economico, l'assenza dei presupposti legali per la collaborazione non esclude di per sé l'applicazione dell'art. 2126 c.c. se il rapporto ha avuto concreta esecuzione come lavoro subordinato.
  • Ai fini del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di singoli elementi di prova non è sufficiente se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero sono liberamente apprezzabili dal giudice come elementi di convincimento, soprattutto quando riguardino fatti nella conoscenza diretta delle parti e siano coerenti con il restante materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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