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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29641/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da una proprietaria di immobile per i danni subiti al proprio bene, che assumeva causati da infiltrazioni riconducibili alla demolizione di un muro e alla mancata adozione delle misure necessarie per evitare la propagazione dei danni dall'immobile vicino. Il Tribunale aveva qualificato la domanda come azione extracontrattuale e l'aveva accolta, respingendo eccezione di prescrizione, eccezione di concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c. e contestazione sulla riconducibilità causale del danno. La Corte d'appello, investita dell'impugnazione dell'erede del convenuto originario, aveva confermato integralmente la decisione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2043, 2934, 2935, 2941, 2947-2948 c.c.) per avere la Corte territoriale fatto decorrere il termine quinquennale da ogni nuovo fenomeno infiltrativo, qualificando l'illecito come permanente; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2697 e 1227 c.c. e degli artt. 112, 113, 115 c.p.c., per la gestione delle contestazioni alla CTU, per il riparto dell'onere della prova sulla comunanza del muro e sulla diversa causa del danno, e per la liquidazione del danno futuro da ripristino; 3) violazione delle norme sulle spese di lite e del d.m. 55/2014, per mancata compensazione e per la liquidazione delle spese; 4) questione di legittimità costituzionale sulla partecipazione dei giudici onorari ai collegi, poi rinunciata in memoria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha respinto il ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In particolare ha ritenuto corretto il principio per cui, in presenza di un illecito che si rinnova con la protrazione della condotta omissiva idonea a mantenere o aggravare le infiltrazioni, il dies a quo della prescrizione decorre dalla cessazione della condotta o, nel caso concreto, da ogni nuovo fenomeno infiltrativo. Ha inoltre ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure sulle contestazioni alla CTU e sull'onere della prova, osservando che la valutazione della comunanza del muro e del nesso causale era un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione; ha rilevato che la contestazione alla CTU poteva essere svolta anche in appello purché senza introdurre nuovi fatti o nuove prove, ma che l'errore del giudice d'appello sul punto non incideva sulla decisione perché la prova era comunque stata valutata nel merito. Quanto alle spese, ha dichiarato le censure inammissibili perché la liquidazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti tabellari e perché le doglianze erano generiche o non specifiche. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale norma generale sulla responsabilità aquiliana per danno ingiusto, insieme alle norme sulla prescrizione e sulla causalità, nel quadro dell'azione risarcitoria per infiltrazioni.

  • art. 833 c.c.

    Usato dal giudice di merito come base di qualificazione della domanda, poi confermata nel contesto della responsabilità per la propagazione di danni derivanti dalla gestione del fondo vicino.

  • art. 1227, secondo comma, c.c.

    L'eccezione di aggravamento del danno è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile; la Corte richiama anche il principio per cui tale eccezione deve essere tempestivamente proposta.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prescrizione come parametro della doglianza, ma non ritenuto violato.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione, ma la Corte ha applicato il criterio della conoscibilità del danno o della cessazione della condotta illecita secondo la natura dell'illecito.

  • art. 2941 c.c.

    Invocato nel motivo sulla prescrizione; non accolto.

  • art. 2947 c.c.

    La Corte afferma che il termine quinquennale decorre, secondo la natura dell'illecito, dal momento della conoscenza del danno o dalla cessazione della condotta antigiuridica, non necessariamente dal fatto storico iniziale.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce il criterio di riparto dell'onere della prova: una volta accertati fatto illecito e nesso causale, grava su chi contesta la ricostruzione causale la prova del fatto estintivo o escludente.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato per affermare che la prova del fatto causale esterno idoneo a interrompere il nesso eziologico spettava alla ricorrente.

  • art. 41, comma secondo, c.p.

    Richiamato per il medesimo profilo causale: la dimostrazione del fatto sopravvenuto o esterno idoneo ad escludere il nesso causale incombeva sulla parte che lo allegava.

  • art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.

    Usato nel motivo sulle spese e, nel quadro della censura, non ha condotto ad accoglimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale di deduzione della violazione di legge richiamata per i motivi sulla prescrizione e sull'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude che vi fosse un'omissione rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato con riferimento alla pretesa ultrapetizione o mancato esame di questioni sulle spese e sul danno, senza accoglimento.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel terzo motivo; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione probatoria e la liquidazione del danno e delle spese; la doglianza è stata ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, salvo il potere discrezionale di compensazione nei limiti di legge.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei casi consentiti.

  • D.M. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte osserva che la determinazione entro i parametri tabellari non è sindacabile in cassazione, salvo scostamenti ulteriori da motivare.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la rinuncia al quarto motivo in memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità extracontrattuale, la prescrizione del diritto al risarcimento va individuata in modo coerente con la natura dell'illecito: per gli illeciti istantanei con effetti permanenti il termine decorre dalla conoscenza del danno e della sua riconducibilità causale, mentre per gli illeciti permanenti decorre dalla cessazione della condotta antigiuridica.
  • Quando il danno da infiltrazioni dipende dalla mancata adozione delle misure necessarie a neutralizzare gli effetti di una demolizione o di altra alterazione del bene, ogni nuova manifestazione del danno può esprimere la protrazione o reiterazione della condotta illecita ai fini della decorrenza della prescrizione.
  • Le contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio possono essere formulati anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande, eccezioni o prove.
  • L'eventuale erronea qualificazione di una contestazione alla CTU come tardiva non determina cassazione della decisione se il giudice di merito ha comunque esaminato e deciso nel merito la questione tecnica contestata.
  • Una volta accertati il fatto illecito e il nesso causale tra condotta e danno, spetta a chi contesta la ricostruzione causale allegare e provare il fatto esterno, sopravvenuto o del creditore idoneo a interrompere o escludere il nesso eziologico.
  • L'eccezione di aggravamento del danno ex art. 1227, secondo comma, c.c. deve essere proposta tempestivamente; se sollevata tardivamente può essere dichiarata inammissibile.
  • La liquidazione delle spese di lite entro i limiti minimi e massimi previsti dai parametri tabellari è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione; è necessaria specifica censura solo per scostamenti ulteriori o per violazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNesso di causalità

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