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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34058/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un controllo fiscale su una ditta individuale operante nel trasporto merci, che aveva emesso fatture nel periodo 2007-2011 nei confronti della società contribuente. L'Ufficio ha ritenuto che tali fatture si riferissero a operazioni soggettivamente inesistenti e ha notificato alla società, per l'anno d'imposta 2009, avviso di accertamento per recuperare l'IVA indebitamente detratta e applicare sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva accolto le ragioni della contribuente, ritenendo sussistente la buona fede e quindi il diritto alla detrazione. In cassazione l'Agenzia ha proposto un solo motivo, denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. 546/1992, dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR aveva fondato la decisione su affermazioni apodittiche e inconferenti, senza verificare se la contribuente avesse realmente dimostrato di non sapere e di non poter sapere, usando la massima diligenza esigibile, che le operazioni fossero inserite in una frode IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso, poi ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, non basta escludere la partecipazione del cessionario alla frode o la sua mera non consapevolezza: occorre anche verificare che egli abbia usato la diligenza massima esigibile per accertare la reale operatività del fornitore. Nel caso concreto la CTR non ha esaminato gli elementi indiziari valorizzati dall'Ufficio, né ha spiegato perché la contribuente dovesse ritenersi estranea e non conoscibile l'operazione fraudolenta; ha quindi reso una motivazione sostanzialmente apparente. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione apparente come parametro processuale della censura

  • art. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e non apparente

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la decisione è nulla se priva di motivazione effettiva

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come vizio processuale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in via sostanziale per il riparto dell'onere della prova in materia di detrazione IVA

  • art. 54 D.P.R. 633/1972

    non esplicitamente citato nel testo, ma la vicenda concerne recupero dell'IVA indebitamente detratta; non inserito perché non espresso

  • art. 19 D.P.R. 633/1972

    non esplicitamente citato nel testo, ma la questione riguarda il diritto alla detrazione IVA; non inserito perché non espresso

Massime di principio

  • In caso di contestazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche solo per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe potuto sapere, con l'ordinaria diligenza e in ragione della propria posizione professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • Una volta assolto tale onere dall'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare di aver agito senza consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rapportati al caso concreto.
  • Per negare o riconoscere il diritto alla detrazione IVA non sono sufficienti verifiche soltanto formali: il giudice deve accertare anche se il contribuente abbia controllato la reale struttura operativa del fornitore, cioè l'effettiva disponibilità di mezzi personali e strumentali idonei a svolgere la prestazione fatturata.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si limita a formule assertive o a circostanze non decisive, senza confrontarsi con gli elementi indiziari specifici offerti dall'Ufficio e senza spiegare perché essi non siano idonei a sorreggere la tesi dell'indetraibilità dell'IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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