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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23835/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un bando regionale, emanato nell’ambito di una convenzione tra Regione e Unioncamere per finanziare progetti a sostegno del comparto artigiano. L’associazione ricorrente presentava un progetto e otteneva un contributo, poi parzialmente liquidato. In seguito a verifiche della Guardia di Finanza, l’amministrazione contestava che alcune fatture utilizzate per la rendicontazione erano state stornate senza restituzione delle somme e che altre fatture risultavano fittizie o riferite ad attività non pertinenti, ritenendo dunque indebitamente percepita la sovvenzione. Dopo il preavviso di revoca e le controdeduzioni, la Regione disponeva la revoca totale del finanziamento e chiedeva la restituzione della somma erogata. L’associazione impugnava il provvedimento, ma il Tribunale e poi la Corte d’appello respingevano l’opposizione. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) difetto di legittimazione attiva della Regione e passiva della beneficiaria, sostenendo che il potere di revoca fosse solo congiunto con Unioncamere; 2) violazione del bando e dell’art. 112 c.p.c., perché la revoca sarebbe stata fondata su ragioni diverse da quelle previste dall’art. 14 del bando; 3) erronea valutazione del verbale della Guardia di Finanza, violazione dell’art. 2700 c.c., del riparto dell’onere della prova e del diritto alla prova, oltre alla mancata ammissione della prova testimoniale; 4) erronea determinazione dell’importo revocato, sostenendo che al più si sarebbe potuto revocare solo parzialmente; 5) illegittima condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., anche alla luce del mancato giudicato e della mancata riunione con altra causa analoga tra le stesse parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le censure miravano solo a contrapporre una diversa lettura della convenzione e del bando rispetto a quella del giudice di merito, senza denunciare correttamente la violazione dei canoni ermeneutici. Ha reputato infondato il secondo motivo, rilevando che la revoca era stata disposta per violazione degli obblighi imposti dal bando e che la rendicontazione basata su fatture false o non corrispondenti a spese effettivamente sostenute rientrava nella previsione dell’art. 14. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale non aveva attribuito fede privilegiata al verbale della Guardia di Finanza, ma aveva valorizzato i fatti documentali non contestati e la mancanza di prova contraria; inoltre la doglianza sulle prove testimoniali era generica. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la ricorrente non aveva indicato una base normativa o regolamentare che imponesse la revoca parziale, mentre il bando prevedeva la revoca integrale o parziale e, una volta accertata la revoca totale, la restituzione dell’intero importo era conseguenza necessaria. Ha infine respinto il quinto motivo, ritenendo legittima la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. in presenza di censure ritenute pretestuose e già smentite in un precedente giudizio analogo; ha confermato anche la condanna alle spese e l’ulteriore importo per contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di legittimazione ad agire, ma la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio della decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha escluso la violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, perché il giudice di merito non ha deciso per difetto di prova della legittimazione, ma per interpretazione della convenzione e del bando.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 14 del bando

    "il finanziamento potrà essere revocato, integralmente o parzialmente, qualora il proponente (...) non adempia agli altri obblighi imposti dal presente bando"

    comprende anche la presentazione di una rendicontazione basata su fatture false o non corrispondenti a spese effettivamente sostenute; in tal caso è legittima la revoca totale.

  • art. 13 del bando

    regola la rendicontazione dettagliata e il relativo supporto documentale; non disciplina però la revoca del finanziamento.

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’atto amministrativo; la Corte ha ritenuto corrette e coincidenti con il decreto regionale le ragioni della revoca.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita sovrapposizione di una diversa causa di revoca; la Corte ha escluso il vizio, perché la motivazione giudiziale coincideva con quella amministrativa.

  • art. 2700 c.c.

    la Corte ha escluso che il verbale della Guardia di Finanza fosse stato utilizzato con fede privilegiata oltre i limiti di legge, valorizzando invece i fatti documentali accertati e non contestati.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per il principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto che il punto decisivo fosse la mancata prova contraria dei fatti documentali.

  • art. 24 Cost.

    evocato in rapporto al diritto alla prova e di difesa; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva e, in parte, generica.

  • art. 2967 c.c.

    citato nel testo al posto dell’art. 2697 c.c.; la Corte ha ribadito il corretto uso della prova documentale e l’assenza di prova contraria.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la censura sulla mancata ammissione delle prove testimoniali è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna per responsabilità processuale aggravata richiede una condotta abusiva o pretestuosa valutata in concreto; non deriva automaticamente dalla soccombenza.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al precedente giudizio analogo; la Corte ha escluso la violazione, perché il precedente non doveva essere passato in giudicato per rilevare come indice della pretestuosità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’interpretazione di una convenzione e di un bando di finanziamento, quando censurata in cassazione, non può risolversi in una mera contrapposizione di lettura del testo rispetto a quella accolta dal giudice di merito; occorre denunciare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale radicale.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice, nel confermare la revoca amministrativa, si limita a ricostruire la stessa ragione di revoca già contenuta nel provvedimento impugnato, senza introdurre un autonomo titolo di decadenza o una diversa causa petendi.
  • In tema di contributi pubblici, la previsione di revoca per mancato adempimento degli obblighi del bando può comprendere anche la presentazione di rendicontazioni non veritiere o fondate su fatture false o non corrispondenti a spese effettivamente sostenute.
  • Quando il bando prevede che il finanziamento copra una quota delle spese effettive del progetto, la falsità o l’inesistenza di spese indicate nel rendiconto può giustificare la revoca integrale se incide in modo sostanziale sulla base del contributo erogato.
  • Il verbale della Guardia di Finanza non ha valore di prova privilegiata quanto alle valutazioni, ma i fatti documentali acquisiti e non specificamente contestati possono essere liberamente valutati dal giudice come elementi probatori, specie se la parte non offre prova contraria.
  • La mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se il motivo è specifico e indica puntualmente i capitoli di prova e la loro decisività; una doglianza generica è inammissibile.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede la verifica concreta di una condotta processuale abusiva o pretestuosa, desumibile dagli atti e dalle modalità di proposizione dell’impugnazione, e non discende automaticamente dalla mera soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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