Cassazione Civile, Ordinanza n. 04243/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello avverso l'annullamento di un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2008. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa motivazione, deducendo che la CTR aveva escluso l'applicabilità dell'art. 93 TUIR senza spiegare le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a richiamare apoditticamente la decisione di primo grado; (2) nullità per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'infedele compilazione degli studi di settore; (3) violazione dell'art. 93 d.P.R. 917/1986 e degli artt. 2700 e 2730 c.c., per avere la CTR ritenuto che la contribuente non fosse tenuta alle scritture contabili perché svolgeva soltanto vendita con posa in opera di infissi e non attività di appalto. La Corte, prima di esaminare i motivi, ha rilevato la tempestività del ricorso in ragione della sospensione semestrale dei termini prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. 50/2017 per le controversie definibili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Ha considerato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla C.G.T. di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017
convertito dalla legge n. 96 del 2017
per le controversie definibili pendenti in cassazione sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017.
art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma che disciplina gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo dovuti nelle controversie definibili.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
imposta alla sentenza tributaria un contenuto motivazionale effettivo; la sua violazione integra nullità della decisione per motivazione apparente o mancante.
richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia sui motivi di appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
fondamento del ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare la violazione di legge sostanziale.
art. 93 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.)
norma invocata dall'Ufficio in relazione all'obbligo di tenuta delle scritture contabili e alla qualificazione dell'attività svolta dalla contribuente.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'efficacia probatoria degli atti pubblici.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla confessione stragiudiziale o al valore probatorio delle dichiarazioni rese.
richiamato ai fini della trattazione in camera di consiglio.
richiamato quale norma procedurale per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la Corte lo collega al vizio di motivazione apparente, consistente in una obiettiva carenza dell'indicazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio perché si limita a formule apodittiche, rinvii generici o adesioni non critiche a una precedente decisione.
- In appello il giudice deve confrontarsi in modo effettivo con le ragioni del gravame e con gli elementi probatori rilevanti; il mero richiamo alla decisione di primo grado o alle difese di parte, senza analisi critica, non soddisfa l'obbligo di motivazione.
- Il vizio di omessa pronuncia si configura quando il giudice di merito non si esprime su uno specifico motivo di appello ritualmente devoluto, con conseguente nullità deducibile in cassazione.
- Quando il motivo accolto investe il difetto assoluto o apparente di motivazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti, imponendosi la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
- Nelle controversie tributarie rientranti nella disciplina della definizione agevolata prevista dal d.l. 50/2017, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione opera anche nel giudizio di cassazione entro l'arco temporale previsto dalla legge.
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