Parere n. 426/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal dottor Andrea Schievano contro l’Università degli studi di Milano, nei confronti dei dottori Elisabetta Riva e Gabriele Mattachini per l’annullamento: - del decreto rettorale n.3033/20 del 30 luglio 2020 di approvazione, ad esito del riesame e dell’autotutela, degli atti di cui alla procedura di selezione mediante chiamata, ai sensi dell’art.18, comma 1, legge n.240 del 2010, per la copertura di un posto di professore di II fascia presso il Dipartimento di scienze agrarie e ambientali per il settore concorsuale 07/C1 – ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi; - del decreto rettorale n.3753 del 7 ottobre 2019 di nomina della Commissione; - della nota datata 19 marzo 2020 con la quale il Rettore ha chiesto alla Commissione di “rendere chiarimenti e osservazioni in merito all’istanza presentata dal dottor Schievano”; - delle osservazioni a giustificazione della Commissione fatte pervenire il 24 aprile 2020; - del decreto rettorale n.15975/2020 del 18 giugno 2020 di revoca, ai sensi dell’art.21-quinquies, comma 1, della legge n.241 del 1990, del decreto rettorale n.879/2020 del 12 febbraio 2020; - dei verbali e relativi allegati della Commissione del 9 luglio 2020 ad oggetto i criteri di valutazione e del 22 luglio 2020 ad oggetto la valutazione dei candidati; - della relazione finale dell’11 giugno 2020; - del provvedimento di chiamata e del contratto di assunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti della procedura di selezione mediante chiamata per un posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 07/C1, inclusi il decreto di approvazione della graduatoria definitiva, gli atti della Commissione e i provvedimenti di riesame e autotutela
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato gli atti della procedura selettiva, deducendo, in primo luogo, che la Commissione avrebbe fissato i criteri di valutazione dei titoli scientifici dopo aver conosciuto i curricula e le pubblicazioni dei candidati, con conseguente violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio. In secondo luogo, ha sostenuto che, nell'ambito del riesame disposto dall'Università, la Commissione avrebbe illegittimamente modificato o rimodulato i criteri di valutazione, attribuendo il punteggio pari a zero a nove delle quindici pubblicazioni presentate, ritenute non congruenti con il settore scientifico-disciplinare AGR/10. Il ricorrente ha denunciato eccesso di potere, manifesta illogicità, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le proprie pubblicazioni, il curriculum, l'attività didattica e la prova orale avrebbero dovuto condurre a una diversa graduatoria. Ha inoltre chiesto, in caso di rinnovazione della procedura, la nomina di una Commissione diversa e ha formulato un'istanza istruttoria per la nomina di un verificatore esperto.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione. Le pubblicazioni escluse dalla valutazione sono state ritenute correttamente non attinenti al settore AGR/10, poiché riconducibili a tematiche proprie del settore AGR/13, quali processi chimici e microbiologici, digestione anaerobica, biometano e bioidrogeno, tecnologie elettrochimiche microbiche, bioraffinerie, recupero di nutrienti da acque reflue agro-industriali e valutazione dell'impatto ambientale sul siero di latte. La Sezione ha ritenuto che la previsione del mancato esame delle pubblicazioni non attinenti non costituisse un'illegittima modificazione dei criteri, ma una corretta specificazione del criterio prioritario di congruenza con il settore scientifico-disciplinare. È stata ribadita l'ampia discrezionalità tecnica della Commissione nella definizione dei criteri e nella valutazione dei candidati, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o errori procedurali, non ravvisati nel caso concreto. Le doglianze dirette a dimostrare la maggiore qualità del curriculum del ricorrente sono state considerate inammissibili nella parte in cui tendevano a sollecitare un sindacato sostitutivo del giudice. La Sezione ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione numerica, anche quando il punteggio attribuito è pari a zero, poiché i criteri erano stati previamente fissati in modo tale da consentire la ricostruzione dell'iter valutativo. È stato infine rilevato che l'Università aveva dato seguito alle doglianze del ricorrente mediante la revoca del precedente decreto e la rinnovazione della valutazione, garantendo il principio di leale collaborazione. Il ricorso è stato quindi respinto e l'istanza cautelare assorbita.
Osservazioni
Primo motivo - Predeterminazione dei criteri di valutazione
La censura secondo cui la Commissione avrebbe fissato i criteri dopo aver esaminato curricula ed elenchi delle pubblicazioni non evidenzia, nel caso concreto, elementi sintomatici di parzialità, illogicità o arbitrarietà idonei a invalidare la procedura.
Secondo motivo - Congruenza delle pubblicazioni con il settore scientifico-disciplinare
È legittima l'esclusione dalla valutazione delle pubblicazioni non attinenti al settore AGR/10, quando la loro concreta tematica risulti riconducibile a un diverso settore scientifico-disciplinare, quale AGR/13.
Secondo motivo - Assegnazione del punteggio pari a zero
L'attribuzione del punteggio pari a zero alle pubblicazioni non congruenti non costituisce, di per sé, un nuovo criterio di valutazione né una modifica illegittima della lex specialis, purché i criteri generali siano stati previamente fissati e consentano di ricostruire la graduazione dei giudizi.
Secondo motivo - Motivazione e sindacato sulle valutazioni tecniche
Le valutazioni della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o errore procedurale. Non è ammissibile il tentativo di sostituire la valutazione soggettiva del candidato a quella dell'organo tecnico.
Rinnovazione della Commissione
Non è stata ritenuta necessaria la sostituzione dei componenti della Commissione, non essendo emersi vizi tali da dimostrare l'inadeguatezza tecnica o la parzialità dei commissari.
Istanza istruttoria
L'istanza di nomina di un verificatore è rimasta assorbita dal rigetto delle censure, non essendo emersa la necessità di ulteriori accertamenti istruttori.
Istanza di sospensione
L'istanza cautelare è stata assorbita in conseguenza del rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, legge n. 240/2010
Disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia cui si riferisce la selezione.
art. 13, comma 2, del bando di concorso
Richiede l'individuazione dei criteri di valutazione relativi anche alla consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati.
art. 13, comma 4, del bando di concorso
Alla prova di cui al comma 1, che deve svolgersi in seduta pubblica, è attribuito fino a un massimo di 10 punti
La previsione del punteggio massimo non esclude l'attribuzione di un punteggio pari a zero.
art. 21-quinquies, comma 1, legge n. 241/1990
È stato richiamato quale base del provvedimento rettorale di revoca del precedente decreto di approvazione degli atti.
È stato invocato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguata la motivazione risultante dai criteri e dai punteggi attribuiti.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati richiamati in relazione ai principi di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza e buon andamento; la Sezione non ha ravvisato violazioni.
Il richiamo è stato utilizzato per ribadire che il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche al di fuori dei casi tassativi previsti dalla disposizione.
È stato richiamato per affermare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la sufficienza dell'esame delle questioni rilevanti ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive universitarie la scelta dei criteri di valutazione e l'applicazione degli stessi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o errori procedurali.
- Il criterio della congruenza delle pubblicazioni con il settore scientifico-disciplinare può operare come requisito prioritario di valutazione, con conseguente esclusione delle pubblicazioni riconducibili a un settore diverso, quando tale riconducibilità risulti concretamente motivata.
- L'individuazione, in sede di rinnovazione della valutazione, del mancato esame delle pubblicazioni non attinenti al settore concorsuale non integra una nuova modificazione dei criteri, se costituisce specificazione applicativa dei criteri già previsti dalla lex specialis.
- Il voto numerico, incluso il punteggio pari a zero, può assolvere l'obbligo di motivazione delle valutazioni concorsuali quando la Commissione abbia previamente stabilito criteri di massima sufficientemente analitici da consentire di ricostruire l'iter logico e verificare l'omogeneità dei giudizi.
- È inammissibile la censura con cui il candidato mira a sostituire la propria valutazione circa il pregio del curriculum e delle pubblicazioni a quella della Commissione, salvo che siano dimostrati specifici vizi di illogicità, irragionevolezza, travisamento o arbitrarietà.
- La rinnovazione della procedura selettiva non comporta automaticamente la sostituzione della Commissione, in assenza di elementi concreti che dimostrino parzialità, incompetenza o specifici vizi dell'operato dei commissari.
Procedura universitaria di chiamata e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un candidato contro gli atti della procedura di selezione mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore di II fascia presso l'Università degli studi di Milano, nel settore concorsuale 07/C1 e nel settore scientifico-disciplinare AGR/10. La procedura si era conclusa con la conferma della vincitrice anche dopo un riesame disposto dall'Università.
Svolgimento della procedura e riesame
La Commissione era stata nominata con decreto rettorale del 7 ottobre 2019 e aveva predeterminato i criteri di valutazione. Dopo la prima approvazione degli atti, il ricorrente aveva chiesto l'annullamento in autotutela, contestando sia l'attribuzione dei punteggi sia una presunta collaborazione professionale tra la vincitrice e un docente del Dipartimento non appartenente alla Commissione.
L'Università aveva revocato il precedente decreto di approvazione degli atti, ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990, rilevando l'omessa individuazione del criterio relativo alla consistenza complessiva della produzione scientifica previsto dall'art. 13, comma 2, del bando. Gli atti erano stati quindi trasmessi alla Commissione per una nuova valutazione. La Commissione aveva precisato che le pubblicazioni non attinenti al settore AGR/10 non sarebbero state valutate e aveva nuovamente formato la graduatoria, confermando la vincitrice.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto due ordini principali di censure:
- la fissazione dei criteri dopo la conoscenza dei curricula e delle pubblicazioni, con violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio;
- la modifica illegittima dei criteri in sede di riesame, l'esclusione di nove pubblicazioni su quindici, il difetto di motivazione e istruttoria e la manifesta illogicità dei giudizi sulle pubblicazioni.
Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il proprio curriculum, la propria attività didattica, l'attività di ricerca e la prova orale avrebbero dovuto condurre a un punteggio superiore a quello degli altri candidati. Ha chiesto anche la rinnovazione della procedura davanti a una Commissione diversa e la nomina di un verificatore esperto.
Attinenza delle pubblicazioni al settore concorsuale
La Sezione ha ritenuto corretto il mancato esame delle pubblicazioni nn. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 14 e 15. Secondo la relazione ministeriale e la documentazione acquisita, tali lavori riguardavano prevalentemente processi chimici e microbiologici, digestione anaerobica, produzione di biogas, biometano e bioidrogeno, tecnologie elettrochimiche microbiche, bioraffinerie, recupero di nutrienti da acque reflue agro-industriali e valutazione di impatto ambientale sul siero di latte.
Queste tematiche sono state ritenute proprie del settore AGR/13 e non del settore AGR/10, al quale si riferiva il posto messo a concorso. La classificazione di alcuni lavori nell'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo in settori diversi da AGR/10 è stata considerata un ulteriore elemento coerente con la valutazione della Commissione.
Discrezionalità tecnica della Commissione
Il Consiglio di Stato ha ribadito che, nelle procedure selettive universitarie, la Commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica sia nella scelta dei criteri sia nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Il sindacato amministrativo è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, errore procedurale o non intellegibilità dei criteri.
Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione sulla maggiore qualità del curriculum o delle pubblicazioni, salvo che emergano vizi oggettivi dell'attività valutativa. Nel caso esaminato, la documentazione non ha evidenziato alcuno dei vizi denunciati.
Predeterminazione dei criteri e motivazione numerica
La previa fissazione dei criteri svolge una funzione di autolimitazione della discrezionalità tecnica e garantisce imparzialità, trasparenza e verificabilità delle valutazioni. La Sezione ha ritenuto che la Commissione, in sede di riesame, si sia limitata a specificare che le pubblicazioni non attinenti al settore non sarebbero state valutate, senza introdurre un criterio arbitrariamente nuovo.
È stato inoltre affermato che l'attribuzione del punteggio pari a zero non costituisce necessariamente un nuovo criterio di valutazione. In assenza di una disposizione contraria, il voto numerico può contenere in sé la motivazione, compreso il punteggio pari a zero, purché i criteri di massima siano stati previamente fissati in modo sufficientemente analitico da consentire la comprensione e la verifica della graduazione dei giudizi.
La previsione del bando secondo cui alla prova orale e didattica potevano essere attribuiti fino a dieci punti non escludeva la possibilità di assegnare zero punti.
Esito del ricorso
La Sezione ha ritenuto infondati e, in parte, generici i motivi dedotti. Ha escluso la necessità di una nuova Commissione e non ha ravvisato l'esigenza di disporre la verificazione richiesta. Ha inoltre riconosciuto che l'Università aveva esaminato le doglianze del ricorrente e aveva proceduto al riesame mediante la revoca del precedente decreto e la rinnovazione della valutazione.
Il parere è stato pertanto nel senso del rigetto del ricorso straordinario. L'istanza di sospensione è stata assorbita.
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