Salta al contenuto
Parere

Parere n. 418/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Du Bist Tirol Cooperativa contro la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per L'Incentivazione delle Attività Economiche (A.P.I.A.E.) per l’annullamento della determinazione n. 739 del 3 novembre 2020 di non accoglimento istanza agevolativa in materia di interventi di promozione dell'informazione locale.

Giustizia amministrativa202400091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione n. 739 del 3 novembre 2020, recante il non accoglimento della domanda di agevolazione per interventi di promozione dell'informazione locale.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La Cooperativa ha chiesto l'annullamento del diniego di accesso agli aiuti previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18, e dai relativi criteri applicativi per i portali di informazione online. L'amministrazione aveva ritenuto insussistente il requisito della sede operativa nel territorio provinciale, motivando il diniego con la mancata iscrizione nel registro delle imprese di una sede secondaria della Cooperativa. La ricorrente ha sostenuto di disporre di una sede operativa a Grigno, indicata quale punto di ritrovo della redazione del portale UnserTirol24, e ha dedotto la violazione dell'art. 4 della legge provinciale n. 18/2016, dell'art. 2, comma 4, dei Criteri applicativi e dell'art. 2197 c.c. In particolare, ha contestato l'equiparazione tra sede operativa e sede secondaria e l'esistenza di un obbligo di iscrizione della sede operativa nel registro delle imprese.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso e ha espresso parere favorevole all'accoglimento. La normativa provinciale richiedeva il possesso di una sede operativa nel territorio provinciale, non l'iscrizione di una sede secondaria nel registro delle imprese. La sede operativa è il luogo in cui si svolge effettivamente l'attività imprenditoriale e costituisce un centro di operazioni e comunicazioni; la sede secondaria, invece, implica anche una funzione di rappresentanza giuridica e la presenza di poteri stabili in capo a un preposto. L'iscrizione della sede secondaria prevista dall'art. 2197 c.c. ha natura di pubblicità-notizia e non costitutiva. Pertanto, l'amministrazione non poteva respingere automaticamente la domanda per la mancata iscrizione della sede secondaria, ma avrebbe dovuto verificare in concreto se il luogo indicato dalla ricorrente integrasse una sede operativa conforme ai requisiti normativi. Inoltre, non era stato dimostrato che tale luogo avesse caratteri di stabilità, rappresentanza e poteri stabili tali da qualificarlo come sede secondaria.

Osservazioni

Violazione della legge provinciale n. 18/2016 e dei Criteri applicativi

Il requisito richiesto per l'accesso alle agevolazioni era la disponibilità di una sede operativa nel territorio provinciale, non l'iscrizione di una sede secondaria nel registro delle imprese. L'amministrazione ha quindi applicato un requisito diverso da quello previsto dalla disciplina di riferimento.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2197 c.c.

L'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese riguarda la sede secondaria, caratterizzata da rappresentanza e poteri stabili in capo a un preposto, e non la mera sede operativa. L'iscrizione ha inoltre natura di pubblicità-notizia e non costitutiva.

Omessa valutazione concreta della sede operativa

L'amministrazione avrebbe dovuto verificare in concreto se il luogo indicato nelle osservazioni al preavviso di diniego, quale punto di ritrovo della redazione del portale online, possedesse i requisiti di sede operativa previsti dalla normativa, senza respingere automaticamente l'istanza per la mancata iscrizione di una sede secondaria.

Norme richiamate

  • legge provinciale Trento 7 dicembre 2016, n. 18

    Interventi di promozione dell'informazione locale

    La legge promuove il pluralismo dell'informazione locale e consente la concessione di agevolazioni alle imprese di informazione locale in possesso dei requisiti previsti, tra cui la sede operativa nel territorio provinciale.

  • art. 3 legge provinciale Trento 7 dicembre 2016, n. 18

    le imprese di informazione locale che realizzano e diffondono contenuti informativi sul territorio provinciale

    Tra i destinatari delle agevolazioni rientrano i portali informativi online locali che pubblicano contenuti autoprodotti di interesse per il territorio trentino.

  • art. 4 legge provinciale Trento 7 dicembre 2016, n. 18

    avere la sede operativa nel territorio provinciale di Trento

    Il requisito sostanziale per l'accesso alle agevolazioni è la disponibilità di una sede operativa nel territorio provinciale.

  • art. 7 legge provinciale Trento 7 dicembre 2016, n. 18

    le disposizioni attuative di questa legge

    La Giunta provinciale può stabilire i requisiti, le condizioni, i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

  • Criteri applicativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1603 del 18 ottobre 2019

    Per sede operativa si intende il luogo dove opera la redazione giornalistica

    Per i portali informativi online è richiesta almeno una sede operativa nel territorio provinciale e almeno un giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti o dei professionisti oppure nel registro dei praticanti.

  • art. 2197 c.c.

    iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese

    L'obbligo di iscrizione riguarda la sede secondaria, distinta dalla sede operativa, e presuppone la presenza di poteri stabili di rappresentanza in capo a un preposto.

  • art. 2193 c.c.

    L'iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese ha natura di pubblicità-notizia e non natura costitutiva.

Massime di principio

  • Quando una disciplina agevolativa richiede la disponibilità di una sede operativa, l'amministrazione non può sostituire tale requisito con quello, diverso, dell'iscrizione di una sede secondaria nel registro delle imprese.
  • La sede operativa si distingue dalla sede secondaria perché consiste nel luogo in cui si svolge effettivamente l'attività imprenditoriale e che costituisce un centro di operazioni e comunicazioni, mentre la sede secondaria implica anche una funzione di rappresentanza giuridica e poteri stabili in capo a un preposto.
  • L'iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese, prevista dall'art. 2197 c.c., ha natura di pubblicità-notizia e non costitutiva; la sua mancanza non dimostra di per sé l'inesistenza della sede operativa né impedisce ogni valutazione sostanziale del relativo requisito.
  • In presenza di una dichiarazione del richiedente relativa a una sede operativa, l'amministrazione deve verificare concretamente la sussistenza delle caratteristiche richieste dalla disciplina agevolativa e non può respingere l'istanza sulla base di una mera qualificazione formale non dimostrata come sede secondaria.

Diniego di agevolazioni per un portale di informazione locale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cooperativa contro la Provincia Autonoma di Trento - A.P.I.A.E., per l'annullamento del diniego di accesso alle agevolazioni previste per gli interventi di promozione dell'informazione locale.

Premesse e richiesta

La ricorrente aveva presentato domanda per ottenere aiuti, utilizzabili in compensazione fiscale, destinati ai portali di informazione online ai sensi della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18. Nel corso dell'istruttoria l'A.P.I.A.E. aveva comunicato il preavviso di diniego, ritenendo mancante una sede operativa nel territorio provinciale, intesa come luogo di operatività della redazione giornalistica.

La Cooperativa aveva contestato il rilievo, indicando una sede a Grigno quale punto di ritrovo della redazione del portale e segnalando la presenza di un giornalista iscritto all'Ordine, oltre a una dipendente che contribuiva quotidianamente alla redazione dei contenuti. L'amministrazione aveva tuttavia confermato l'esito negativo e adottato la determinazione n. 739 del 3 novembre 2020.

Disciplina applicabile

La legge provinciale n. 18/2016 è diretta a promuovere il pluralismo dell'informazione locale e comprende tra i beneficiari le imprese che realizzano e diffondono contenuti informativi sul territorio provinciale, inclusi i portali informativi online locali.

L'art. 4 della legge richiede che le imprese richiedenti siano registrate nel registro degli operatori della comunicazione oppure, per i portali online, presso il competente Tribunale, e che abbiano una sede operativa nel territorio della Provincia di Trento. L'art. 7 attribuisce alla Giunta provinciale il potere di adottare i criteri e le modalità applicative.

I Criteri approvati con deliberazione n. 293 del 23 febbraio 2017 e modificati con deliberazione n. 1603 del 18 ottobre 2019 stabiliscono che, per i portali informativi online, la sede operativa è il luogo dove opera la redazione giornalistica e che almeno un giornalista deve essere iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti o dei professionisti oppure nel registro dei praticanti. I requisiti devono essere posseduti alla data della domanda e per l'intero anno solare precedente o per l'intero periodo di attività.

Questione controversa

Il diniego era stato motivato con la mancata iscrizione nel registro delle imprese della sede secondaria della Cooperativa. La ricorrente sosteneva, invece, che la disciplina richiedesse una sede operativa e non una sede secondaria e che l'art. 2197 c.c. non imponesse l'iscrizione della sede operativa nel registro delle imprese.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha accolto il ricorso. Ha distinto la sede operativa dalla sede secondaria:

  • la sede operativa è il luogo in cui si svolge concretamente l'attività imprenditoriale e che costituisce un centro di operazioni e comunicazioni;
  • la sede secondaria è anche un luogo di rappresentanza giuridica e presuppone la presenza congiunta di poteri stabili in capo a un preposto.

L'art. 2197 c.c. impone l'iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese, ma tale iscrizione ha natura di pubblicità-notizia ai sensi dell'art. 2193 c.c. e non natura costitutiva. Ne consegue che la mancata iscrizione della sede secondaria non poteva essere utilizzata per negare automaticamente il possesso del diverso requisito della sede operativa.

La Sezione ha inoltre rilevato che non era stato dimostrato che il luogo indicato dalla Cooperativa come punto di ritrovo della redazione avesse caratteri di stabilità, rappresentanza e poteri stabili tali da qualificarlo come sede secondaria. L'amministrazione avrebbe dovuto verificare in concreto se quel luogo integrasse una sede operativa ai sensi della legge provinciale e dei Criteri applicativi.

Conclusioni

Ritenendo erronea la motivazione posta a fondamento del diniego, il Consiglio di Stato ha espresso parere per l'accoglimento del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di poterePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.