Parere n. 419/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal professor Aldo Marchesini contro il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e l’I.I.S. “Guarino Guarini” e nei confronti dei professori Davide De Andrea, Carmen Manganiello, Francesca Procacci, Vincenzo Carbone e Giuseppe Scala per l’annullamento: - del decreto n. 17, prot. 0007405/2023 del 21 agosto 2023 a firma del Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Guarino Guarini”, che dispone: “il non superamento e la reiterazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del docente Marchesini Aldo”; - per quanto occorrer possa, del verbale del Comitato di Valutazione prot. 6731 del 7 luglio 2023; - per quanto occorrer possa, della relazione prot. 0008798/2023 del 22 settembre 2023 della docente tutor professoressa Laura Baraldi; - per quanto occorrer possa, delle schede di valutazione di cui all’allegato A al D.M. 226/2022; - per quanto occorrer possa, della relazione prot. 0008798/2023 del 22 settembre 2023 del Dirigente Scolastico al Comitato di Valutazione; - di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto che ha disposto il non superamento e la reiterazione del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio del docente, nonché degli atti presupposti
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il decreto del dirigente scolastico che ha disposto il non superamento e la reiterazione del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, deducendo violazione della legge n. 107/2015 e del d.m. n. 226/2022, irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto assoluto di motivazione e difetto di istruttoria. Nel corso del procedimento, il Ministero ha chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, ai fini della trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. L’opposizione è stata notificata al ricorrente il 10 gennaio 2024.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato. Non ha quindi esaminato i motivi concernenti la legittimità del giudizio di non superamento del periodo di prova, dichiarando il ricorso straordinario improcedibile per opposizione. Il parere richiama il principio secondo cui l’opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge e presuppone la concorde volontà di tutte le parti all’utilizzo del rimedio straordinario, alternativo a quello giurisdizionale.
Osservazioni
Opposizione al ricorso straordinario
L’opposizione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato è stata ritenuta rituale e tempestiva; essa determina l’improcedibilità del ricorso straordinario e consente la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Motivi di ricorso sul periodo di prova
I motivi relativi alla violazione della legge n. 107/2015 e del d.m. n. 226/2022, all’irragionevolezza, all’illogicità, alla contraddittorietà, al difetto di motivazione e al difetto di istruttoria non sono stati esaminati, in ragione dell’improcedibilità conseguente all’opposizione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione al ricorso straordinario consente a ciascuna parte di chiedere che la controversia sia trattata davanti al giudice precostituito per legge; se rituale e tempestiva, comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato; il ricorso in esame è stato depositato secondo tale modalità.
legge n. 107/2015
È richiamata dal ricorrente quale fonte asseritamente violata dagli atti relativi al mancato superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova; la questione sostanziale non è stata esaminata.
d.m. 16 agosto 2022, n. 226
È richiamato dal ricorrente quale disciplina del percorso di formazione e del periodo annuale di prova; i relativi motivi non sono stati esaminati per effetto dell’improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva di una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 comporta l’improcedibilità del rimedio straordinario, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersi della tutela straordinaria; l’opposizione consente alla parte dissenziente di adire il giudice precostituito per legge.
Improcedibilità del ricorso straordinario per opposizione dell’amministrazione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un professore contro il Ministero dell’istruzione e del merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e un istituto di istruzione superiore. Il ricorso riguardava il decreto dirigenziale che aveva disposto il non superamento e la reiterazione del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio del docente.
Atti impugnati e motivi dedotti
Il ricorrente aveva impugnato il decreto principale e, per quanto occorresse, il verbale del Comitato di valutazione, la relazione della docente tutor, le schede di valutazione previste dall’allegato A al d.m. n. 226/2022 e la relazione del dirigente scolastico al Comitato di valutazione.
I motivi di ricorso riguardavano:
- la violazione della legge n. 107/2015 e del d.m. n. 226/2022;
- l’irragionevolezza, l’illogicità manifesta e la contraddittorietà degli atti;
- il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.
Opposizione dell’amministrazione
Dopo il deposito del ricorso, il Ministero dell’istruzione e del merito ha chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, ai fini della trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. L’Avvocatura ha comunicato di avere notificato l’opposizione al ricorrente il 10 gennaio 2024.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato la presenza agli atti della copia dell’opposizione e ne ha ritenuto accertati i requisiti di ritualità e tempestività. Ha quindi applicato la disciplina del ricorso straordinario, qualificato come rimedio alternativo a quello giurisdizionale.
Secondo il parere, l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale una parte può adire il giudice precostituito per legge. L’utilizzo del ricorso straordinario presuppone infatti la concorde volontà di tutte le parti, sicché l’opposizione rituale e tempestiva impedisce la prosecuzione del procedimento consultivo.
La Sezione ha richiamato, in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Sezione I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative al mancato superamento del periodo di prova e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per opposizione.
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