Parere n. 420/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS-per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 74 del 13 novembre 2022, Ruolo Generale n. 466, emessa dal Comune di -OMISSIS-in data 7 novembre 2022, contestualmente notificata, con la quale gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria totale di euro 16.400,00 (euro sedicimilaquattrocento/00) ed ingiunta la demolizione totale delle opere abusive insistenti sull’immobile sito in -OMISSIS-, e consistenti: 1) nella “chiusura di parte del terrazzo mediante tamponatura in muratura e apposizione di finestre e di parte sul lato est dalle quali si accede alla parte esterna del terrazzo e copertura in legno dalle dimensioni di m. 10,90 circa x m. 8,70 circa avente altezza pari a m. 2,54”; 2) nel “cambio di destinazione d’uso da locale stenditoio e lavatoio a uso residenziale, mediante la realizzazione di una camera da letto delle dimensioni di m. 3,50 x 4,00 circa con annessi impianti tecnici e un bagno dalle dimensioni di m. 2,15 circa x m. 1.05 circa avente altezza pari a m. 2,30 circa”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza dirigenziale comunale che ha irrogato una sanzione pecuniaria di 16.400 euro e ingiunto la demolizione totale di opere edilizie abusive.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, l’ordinanza dirigenziale n. 74 del 13 novembre 2022, relativa a opere consistenti nella chiusura parziale di un terrazzo mediante tamponatura, finestre e copertura in legno, nonché nel cambio di destinazione d’uso da locale stenditoio e lavatoio a uso residenziale, con realizzazione di una camera da letto e di un bagno. Sono stati dedotti: eccesso di potere per difetto o insufficienza di istruttoria, vizi del procedimento, errore e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione e divieto di reformatio in peius. Nel corso del procedimento il Comune ha notificato al ricorrente opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione è quindi limitata agli effetti processuali dell’opposizione, senza esame dei motivi di merito né dell’istanza cautelare.
Il parere
La Sezione ha rilevato che il Comune ha effettivamente depositato copia dell’opposizione notificata al ricorrente il 23 marzo 2023. Ritenuta l’opposizione rituale e tempestiva, ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. L’opposizione impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario perché consente alla parte di adire il giudice precostituito per legge; il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone infatti la concorde volontà di tutte le parti. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita e i motivi di merito non sono stati esaminati.
Osservazioni
Opposizione al ricorso straordinario e trasposizione
L’opposizione proposta dal Comune il 23 marzo 2023 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Essa determina l’improcedibilità del ricorso straordinario e la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, senza necessità di esaminare i motivi dedotti dal ricorrente.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso per trasposizione.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario ai fini della trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva di una parte impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e consente l’adizione del giudice precostituito per legge.
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
legge n. 241/1990
È stata richiamata dal ricorrente quale parametro di legittimità, in relazione alla dedotta violazione delle regole sul procedimento e sulla motivazione; la Sezione non ha esaminato tali censure per l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso per trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti interessate; tale presupposto viene meno quando una parte esercita il diritto di opposizione previsto dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.
- L’opposizione al ricorso straordinario rende assorbita la domanda cautelare proposta nell’ambito del procedimento consultivo, poiché la controversia deve proseguire nella sede giurisdizionale.
Impugnazione di un’ordinanza edilizia mediante ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro un Comune avverso un’ordinanza dirigenziale che ha disposto la demolizione totale di opere edilizie abusive e irrogato una sanzione pecuniaria complessiva di 16.400 euro.
Opere oggetto dell’ordinanza
Le opere contestate consistevano nella chiusura di parte di un terrazzo mediante tamponatura in muratura, installazione di finestre e realizzazione di una copertura in legno, nonché nel cambio di destinazione d’uso di un locale originariamente destinato a stenditoio e lavatoio, trasformato in un’unità a uso residenziale con camera da letto, impianti tecnici e bagno.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente aveva dedotto:
- eccesso di potere per difetto o insufficienza di istruttoria, vizi del procedimento, errore e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
- violazione della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, contraddittorietà tra diversi atti della stessa amministrazione e violazione del divieto di reformatio in peius.
Era stata inoltre proposta un’istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza.
Opposizione del Comune
Dopo il deposito del ricorso, il Comune ha notificato al ricorrente, il 23 marzo 2023, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato l’effettivo deposito della copia dell’atto di opposizione e ne ha ritenuto accertata la ritualità e la tempestività.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e il suo utilizzo presuppone la concorde volontà di tutte le parti.
Quando una parte propone opposizione in modo rituale e tempestivo, il ricorso straordinario non può proseguire e deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. La Sezione ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il parere ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per effetto dell’opposizione del Comune. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla legittimità dell’ordinanza edilizia, poiché la controversia deve proseguire nella sede giurisdizionale.
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