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Parere

Parere n. 421/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Comune di -OMISSIS-, avverso ordinanza n. 69 del 14 novembre 2025 concernente rilascio alloggio comunale per emergenza abitativa;

Giustizia amministrativa202501155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza comunale n. 69 del 14 novembre 2025, concernente il rilascio forzoso di un alloggio comunale assegnato per emergenza abitativa

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune ha disposto il rilascio forzoso dell’alloggio loro assegnato provvisoriamente nel 2024, ritenendo che la comproprietà al 50% di un immobile da parte della ricorrente facesse venir meno i presupposti dell’assegnazione. Deducevano: violazione dell’art. 10 del regolamento comunale e dell’art. 215 c.c., sostenendo che la proprietà della ricorrente non potesse essere imputata all’intero nucleo familiare; difetto di istruttoria e violazione del d.P.R. 445/2000, per omessa valutazione dell’effettiva disponibilità dell’immobile, gravato da ipoteca e procedura esecutiva e occupato dai figli della ricorrente; eccesso di potere per illogicità e sproporzione; violazione degli artt. 3, 24, 32 e 97 Cost.; mancata considerazione dell’art. 11-bis del regolamento ERP comunale; travisamento dei fatti e motivazione apparente. Il Comune e il Ministero hanno eccepito, in via preliminare, l’omessa notifica del ricorso nei termini e nelle forme dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971, nonché il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguarderebbe un rapporto locatizio e diritti soggettivi. È stata inoltre prospettata la falsità della dichiarazione resa in sede di assegnazione, con conseguente assenza dei presupposti per il mantenimento dell’alloggio.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito e ha sospeso l’adozione del parere, ritenendo necessaria un’integrazione istruttoria. Ha chiesto al Ministero, previa acquisizione degli elementi dal Comune, una relazione documentata che chiarisca: la qualificazione della controversia e il riparto di giurisdizione, alla luce della distinzione tra controversie relative al rapporto locatizio e alla decadenza per cause oggettive sopravvenute, devolute in linea di principio al giudice ordinario, e controversie concernenti la fase amministrativa o valutazioni discrezionali, devolute al giudice amministrativo; la reale possibilità della ricorrente di disporre dell’immobile in comproprietà e le ragioni dell’eventuale impossibilità; l’effettiva omissione della dichiarazione relativa alla proprietà dell’immobile; le notizie sulla denuncia all’autorità giudiziaria per la presunta falsa dichiarazione. La relazione dovrà esaminare specificamente ciascun motivo di ricorso e contenere le osservazioni o controdeduzioni dei ricorrenti, ai quali dovrà essere partecipata per almeno trenta giorni. Il termine assegnato al Ministero è di sessanta giorni dalla comunicazione del parere. L’istanza cautelare è stata respinta perché, nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, non è risultato manifestamente apprezzabile il periculum in mora, essendo fondato su affermazioni ritenute meramente assertive riguardo agli aspetti soggettivi.

Osservazioni

Riparto di giurisdizione

Devono essere acquisite le posizioni dell’amministrazione e dei ricorrenti, con indicazione della giurisprudenza rilevante, sulla giurisdizione applicabile. Il Consiglio di Stato richiama il principio secondo cui spettano in linea di principio al giudice ordinario le controversie sul rapporto di locazione e sulla decadenza per cause oggettive sopravvenute, mentre permane la giurisdizione amministrativa quando la contestazione riguarda la fase amministrativa o provvedimenti fondati su valutazioni discrezionali.

Reale disponibilità dell’immobile in comproprietà

Occorre acquisire elementi di fatto e di diritto sulla possibilità concreta per la ricorrente di disporre dell’immobile, nonché sulle ragioni dell’asserita impossibilità derivante dall’ipoteca, dalla procedura esecutiva, dall’occupazione dei figli e dalle condizioni dell’abitazione.

Dichiarazione relativa alla proprietà dell’immobile

Deve essere confermato, mediante documentazione, se la ricorrente abbia omesso di dichiarare in sede di assegnazione la comproprietà dell’immobile e quale rilevanza tale omissione assuma rispetto al regolamento comunale e al d.P.R. 445/2000.

Presunta falsa dichiarazione e denuncia all’autorità giudiziaria

Devono essere fornite notizie circa l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria competente relativa alla dichiarazione resa dai ricorrenti nella domanda di assegnazione.

Relazione istruttoria e contraddittorio

Il Ministero deve trasmettere entro sessanta giorni una relazione documentata, predisposta acquisendo gli elementi dal Comune, che deduca specificamente sui singoli motivi di ricorso e sia partecipata ai ricorrenti per consentire osservazioni e controdeduzioni per un termine non inferiore a trenta giorni.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è respinta perché non risulta manifestamente apprezzabile il periculum in mora, essendo le allegazioni relative agli aspetti soggettivi formulate in modo assertivo.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale fondamento della presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    Richiamato dal Ministero e dal Comune in relazione agli obblighi di notificazione del ricorso straordinario; la relativa eccezione non è stata definita, essendo il parere interlocutorio.

  • art. 10 del regolamento comunale

    La disposizione, secondo la prospettazione dei ricorrenti, tollera la contitolarità di diritti reali entro il limite di un terzo; la sua applicazione richiede ulteriori accertamenti sulla titolarità e sulla concreta disponibilità dell’immobile.

  • art. 215 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che, in regime di separazione dei beni, la comproprietà della ricorrente non possa essere imputata all’intero nucleo familiare.

  • d.P.R. 445/2000

    Richiamato con riguardo alla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di assegnazione e alle conseguenze della presunta omissione o falsità.

  • artt. 76 e 77 d.P.R. 445/2000

    Richiamati dal Comune in relazione alle sanzioni conseguenti alla presunta dichiarazione mendace.

  • art. 11-bis del regolamento ERP comunale

    Invocato dai ricorrenti per contestare la proporzionalità e la lesività dell’ordine di rilascio forzoso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta lesione dell’uguaglianza.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alle condizioni di salute e alla fragilità psichica della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al buon andamento della pubblica amministrazione.

  • Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2022, n. 6103

    Richiamato per il principio secondo cui le controversie concernenti il rapporto di locazione e la decadenza per cause oggettive sopravvenute, quando riguardano diritti soggettivi, spettano al giudice ordinario.

  • Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2022, n. 684

    Richiamato a conferma del criterio di riparto della giurisdizione nelle controversie relative al rapporto locatizio e alla decadenza per cause oggettive sopravvenute.

  • Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n. 4711

    Richiamato per il principio secondo cui permane la giurisdizione amministrativa quando la contestazione riguarda la fase amministrativa o provvedimenti basati su valutazioni discrezionali dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, il riparto di giurisdizione deve essere verificato distinguendo tra controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di locazione o alla decadenza per cause oggettive sopravvenute, riconducibili in linea di principio a diritti soggettivi e alla giurisdizione ordinaria, e controversie concernenti la fase amministrativa o l’esercizio di valutazioni discrezionali, riconducibili alla giurisdizione amministrativa.
  • Quando la decisione sul mantenimento di un alloggio comunale dipende dalla titolarità o dalla disponibilità di altro immobile, l’amministrazione deve accertare non solo la titolarità formale, ma anche gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la concreta possibilità di disporne, ove specificamente dedotti dall’interessato.
  • In sede cautelare, il periculum in mora non può essere ritenuto manifestamente sussistente sulla base di mere affermazioni assertive relative alla situazione personale o familiare, senza adeguato supporto documentale.
  • Prima della definizione del ricorso straordinario, quando risultino controverse la giurisdizione, la veridicità delle dichiarazioni rese, la concreta disponibilità dell’immobile e la rilevanza delle condizioni familiari, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre una relazione istruttoria partecipata, con possibilità per il ricorrente di formulare osservazioni e controdeduzioni.

Ricorso straordinario sul rilascio di un alloggio per emergenza abitativa

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da privati contro un Comune, avverso l’ordinanza n. 69 del 14 novembre 2025 con cui è stato disposto il rilascio forzoso di un alloggio comunale assegnato provvisoriamente per emergenza abitativa. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha respinto l’istanza cautelare e ha sospeso l’adozione del parere definitivo, disponendo un’integrazione istruttoria.

Vicenda amministrativa

Con decreto comunale n. 2 del 26 febbraio 2024 era stato assegnato provvisoriamente ai ricorrenti un alloggio per emergenza abitativa. Successivamente il Comune ha accertato che una componente del nucleo era proprietaria al 50% di un altro immobile e, ritenendo venuti meno i presupposti dell’assegnazione, ha adottato l’ordinanza di rilascio forzoso.

Motivi dedotti dai ricorrenti

I ricorrenti hanno contestato il provvedimento sostenendo che:

  • la comproprietà della ricorrente non poteva essere estesa all’intero nucleo familiare, anche perché i coniugi erano in regime di separazione dei beni;
  • l’art. 10 del regolamento comunale avrebbe consentito la contitolarità di diritti reali entro il limite di un terzo;
  • l’immobile, gravato da ipoteca e da procedura esecutiva, occupato dai figli della ricorrente e asseritamente inidoneo sotto il profilo igienico-sanitario, non sarebbe stato concretamente disponibile;
  • il Comune avrebbe omesso un’adeguata istruttoria e avrebbe fondato la decisione sulla mera titolarità catastale;
  • l’ordine di rilascio sarebbe illogico, sproporzionato e lesivo delle condizioni di salute e della fragilità economica del nucleo;
  • sarebbero stati violati gli artt. 3, 24, 32 e 97 Cost., l’art. 11-bis del regolamento ERP comunale, nonché i principi di corretta motivazione e di non travisamento dei fatti.

Eccezioni dell’amministrazione

Il Ministero, recependo la relazione comunale, ha segnalato preliminarmente la mancata notifica del ricorso straordinario al Comune nelle forme previste dall’art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971. Secondo l’amministrazione, sarebbe stata notificata soltanto un’istanza cautelare, con l’indicazione dell’avvenuta proposizione del ricorso.

Il Comune ha inoltre dedotto il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguarderebbe diritti soggettivi e, in particolare, la sospensione di una procedura di rilascio o sfratto. Ha anche affermato che l’assegnazione sarebbe stata ottenuta mediante una dichiarazione mendace, poiché la ricorrente avrebbe dichiarato di non essere titolare di alcun immobile pur essendo proprietaria del 50% di un’unità abitativa. Da ciò il Comune ha fatto discendere l’assenza dei presupposti per il mantenimento dell’alloggio e l’applicabilità degli artt. 76 e 77 d.P.R. 445/2000.

Riparto di giurisdizione

La Sezione ha ritenuto necessario approfondire la questione della giurisdizione. Ha richiamato Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2022, n. 6103, e Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2022, n. 684, secondo cui spettano in linea di principio al giudice ordinario le controversie concernenti il rapporto di locazione e la decadenza per cause oggettive sopravvenute, poiché in tale fase vengono in rilievo diritti soggettivi.

Ha però richiamato anche Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2024, n. 4711, secondo cui permane la giurisdizione amministrativa quando la controversia riguarda la fase amministrativa o provvedimenti fondati su valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Il Ministero dovrà quindi acquisire e rappresentare le posizioni delle parti e la giurisprudenza pertinente, senza che il parere abbia ancora definito l’eccezione.

Necessità di integrazione istruttoria

La Sezione ha disposto l’acquisizione di una relazione documentata che chiarisca:

  • la reale possibilità della ricorrente di disporre dell’immobile in comproprietà;
  • le ragioni dell’asserita impossibilità di utilizzarlo o disporne, alla luce dell’ipoteca, della procedura esecutiva, dell’occupazione da parte dei figli e delle condizioni dell’abitazione;
  • l’effettiva omissione della dichiarazione relativa alla proprietà dell’immobile;
  • le eventuali iniziative assunte presso l’autorità giudiziaria per la presunta falsa dichiarazione;
  • la rilevanza di tali circostanze rispetto all’art. 10 del regolamento comunale e agli altri motivi di ricorso.

La relazione dovrà esaminare singolarmente tutti i motivi dedotti e contenere le eventuali osservazioni o controdeduzioni dei ricorrenti. A questi ultimi dovrà essere partecipata, con un termine non inferiore a trenta giorni per replicare.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è stata respinta. Nella valutazione sommaria propria della fase cautelare, la Sezione ha ritenuto non manifestamente apprezzabile il periculum in mora, poiché fondato esclusivamente su affermazioni assertive relative agli aspetti soggettivi della vicenda. Il rigetto cautelare è stato pronunciato impregiudicata ogni decisione sulle questioni processuali e di merito.

Dispositivo e seguito del procedimento

Il Ministero dovrà trasmettere la relazione integrativa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, acquisendo i necessari elementi dal Comune. Il ricorso sarà nuovamente trattato in un’adunanza da fissarsi dal Presidente della Sezione. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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