Parere n. 422/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro il Comune di -OMISSIS-, avverso il provvedimento n. 18567 del 17.07.2000 di inottemperanza agli ordini di demolizione nn. 8907/1994 e 4403/95;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale n. 18567 del 17 luglio 2000, recante accertamento dell’inottemperanza a ordini di demolizione e acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale, nonché della richiesta di trascrizione del 22 gennaio 2001.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza agli ordini di demolizione nn. 8907/1994 e 4403/1995 e ha acquisito gratuitamente al patrimonio comunale l’area interessata. Il primo motivo deduce la nullità della notificazione del provvedimento per violazione dell’art. 7 della legge n. 890/1982, sostenendo che il ricorrente ne avrebbe avuto conoscenza soltanto il 30 luglio 2018, a seguito di un’istanza di accesso agli atti. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 47/1985, dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, per mancata individuazione dell’esatta superficie da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso, notificato l’11 novembre 2018, ma il Collegio ha ritenuto che l’affare non fosse ancora maturo per la decisione, soprattutto perché non era chiaro se i lavori di demolizione eseguiti nel 2017 avessero riguardato tutte le opere oggetto degli ordini di demolizione o soltanto un manufatto di 151,98 metri quadrati. Inoltre, mancava agli atti la dichiarazione della ditta esecutrice richiamata dall’amministrazione e occorreva acquisire chiarimenti sulla notificazione dell’atto impugnato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha sospeso la decisione e disposto un’istruttoria integrativa. Il Comune e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili dovranno redigere una relazione dettagliata sulle opere effettivamente demolite, mettendole a confronto con quelle indicate negli ordini di demolizione nn. 8907/1994 e 4403/1995. Dovrà inoltre essere depositata la dichiarazione della ditta esecutrice prot. n. 19743 e ogni altro documento utile. Il Ministero dovrà controdedurre alla memoria difensiva del ricorrente, in particolare sulla dedotta nullità o inesistenza della notificazione del provvedimento impugnato. La relazione dovrà essere comunicata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per eventuali controdeduzioni; il deposito degli atti dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio. Non è stata quindi assunta alcuna decisione definitiva né sulla tardività del ricorso né sui due motivi di merito.
Osservazioni
Maturità dell’affare e demolizioni eseguite
Prima di decidere il ricorso occorre accertare se i lavori di demolizione eseguiti nel luglio 2017 abbiano riguardato tutte le opere oggetto degli ordini di demolizione nn. 8907/1994 e 4403/1995 oppure soltanto il manufatto abusivo di 151,98 metri quadrati indicato dall’amministrazione.
Documentazione della demolizione
Deve essere acquisita e depositata la dichiarazione della ditta esecutrice prot. n. 19743, richiamata dall’amministrazione ma non presente agli atti, oltre a ogni altro documento utile.
Notificazione del provvedimento impugnato
Il Ministero remittente deve controdedurre alla memoria difensiva del ricorrente, con particolare riferimento alla dedotta nullità o inesistenza della notificazione del provvedimento n. 18567 del 17 luglio 2000.
Relazione istruttoria e contraddittorio
Il Comune e il Ministero devono redigere una relazione dettagliata sulle opere demolite, rapportandole a quelle indicate negli ordini di demolizione. La relazione deve essere comunicata al ricorrente per eventuali controdeduzioni, con un termine non inferiore a trenta giorni, e depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere.
Norme richiamate
art. 7 legge n. 890/1982
La disposizione è richiamata dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità della notificazione del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione dell’area. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori controdeduzioni sul punto, senza pronunciarsi definitivamente.
art. 7 legge n. 47/1985
È richiamato dal ricorrente con riferimento alla contestata mancata individuazione dell’esatta superficie da acquisire al patrimonio comunale; la questione non è stata ancora decisa.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
È invocato dal ricorrente in relazione agli effetti dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e all’acquisizione gratuita dell’area; il Collegio non ha ancora valutato nel merito la censura.
art. 21-septies legge n. 241/1990
È richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del provvedimento derivante dalla mancata individuazione dell’esatta superficie acquisita; nessuna decisione definitiva è stata assunta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Il Collegio ne richiama i presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso straordinario dipende dall’esatta individuazione delle opere demolite e dal loro rapporto con gli ordini di demolizione, il Consiglio di Stato deve acquisire una ricostruzione documentale puntuale prima di pronunciarsi sulla legittimità dell’accertamento di inottemperanza e dell’acquisizione dell’area.
- La verifica dell’inottemperanza a un ordine di demolizione richiede il confronto tra le opere concretamente rimosse e tutte le opere specificamente indicate nell’ordine, non essendo sufficiente riferirsi genericamente all’avvenuta demolizione di un manufatto.
- Quando l’amministrazione richiama documenti rilevanti non presenti nel fascicolo, il Collegio può disporne l’acquisizione nell’ambito di un’istruttoria integrativa, con successiva comunicazione al ricorrente per garantire il contraddittorio.
- La questione della tardività del ricorso non può essere definita prima di chiarire la validità della notificazione dell’atto impugnato e il momento in cui il ricorrente ne abbia avuto legale conoscenza.
Ricorso straordinario contro l’accertamento di inottemperanza e l’acquisizione dell’area
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal proprietario di un’area contro un provvedimento comunale del 17 luglio 2000, con il quale era stata accertata l’inottemperanza a due ordini di demolizione e disposta la contestuale acquisizione gratuita dell’area al patrimonio comunale. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha trasmesso la relazione istruttoria e ha concluso per l’irricevibilità del ricorso per tardività.
Premesse fattuali
Sul fondo, di circa 3.000 metri quadrati, erano state contestate diverse opere abusive, tra cui una recinzione, strutture in lamiera, pali e rete metallica, un locale di circa 40 metri quadrati, tre container adibiti a spogliatoi e docce, un locale destinato a serbatoio e caldaia e attività di livellamento del terreno. Il Comune aveva adottato gli ordini di demolizione n. 8907 del 26 aprile 1994 e n. 4403 del 23 febbraio 1995.
A seguito dell’inottemperanza, dopo la comunicazione di avvio del procedimento, il Comune aveva adottato il provvedimento n. 18567 del 17 luglio 2000, recante l’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale. Il ricorrente ha impugnato anche la richiesta di trascrizione del 22 gennaio 2001.
Demolizioni eseguite nel 2017
Nel 2017 il ricorrente aveva chiesto di poter procedere autonomamente alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. I lavori, eseguiti tra il 10 e il 31 luglio 2017, erano stati accompagnati da una SCIA e successivamente verificati dalla Polizia locale.
L’amministrazione ha sostenuto che i lavori avessero riguardato esclusivamente un manufatto abusivo di 151,98 metri quadrati e non tutte le opere comprese negli ordini di demolizione. Il ricorrente ha invece sostenuto che la demolizione fosse stata totale. Il Collegio ha rilevato che tale circostanza è decisiva e non sufficientemente documentata, anche perché la dichiarazione della ditta esecutrice prot. n. 19743, citata dall’amministrazione, non risultava acquisita agli atti.
Motivi di ricorso
Il primo motivo riguarda la notificazione del provvedimento comunale. Il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica per violazione dell’art. 7 della legge n. 890/1982, sostenendo di non aver ricevuto personalmente l’atto e di averne avuto conoscenza soltanto il 30 luglio 2018 attraverso un’istanza di accesso agli atti. La questione incide anche sulla preliminare eccezione ministeriale di tardività del ricorso, notificato l’11 novembre 2018.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n. 47/1985, dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, per l’asserita mancata individuazione dell’esatta superficie da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione. Pur lasciando impregiudicate le questioni preliminari di rito, ha disposto un’integrazione istruttoria su due profili centrali:
- l’esatta estensione delle demolizioni eseguite nel 2017 e il loro rapporto con le opere indicate nei due ordini di demolizione;
- la validità della notificazione del provvedimento impugnato e il momento della sua effettiva conoscenza da parte del ricorrente.
Il Ministero dovrà inoltre controdedurre alla memoria difensiva del ricorrente, soprattutto sulla dedotta nullità o inesistenza della notificazione.
Incombenti istruttori e contraddittorio
Il Comune e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili devono redigere una relazione dettagliata sulle opere demolite, depositando anche la dichiarazione della ditta esecutrice prot. n. 19743 e ogni altro atto utile.
La relazione deve essere comunicata al ricorrente, che deve poter presentare eventuali controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. Il deposito della relazione e della documentazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio.
Conclusione
La Sezione ha sospeso la decisione sul ricorso e ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione. Il parere ha quindi natura interlocutoria: non definisce né la tardività del ricorso né la fondatezza dei motivi relativi alla notificazione, all’acquisizione dell’area e alla delimitazione della superficie acquisita.
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