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Parere

Parere n. 423/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno, nei confronti dei signori -OMISSIS-, per l’annullamento: - del decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato prot.n.0016028 del 9 maggio 2025 di esclusione dal concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di n.1306 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 luglio 2024; - del decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 20 maggio 2025 di approvazione della graduatoria finale.

Giustizia amministrativa202501040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Esclusione dal concorso per 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato e approvazione della graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, dopo aver superato la prova scritta e gli accertamenti di efficienza fisica e idoneità psicoattitudinale, è stato escluso dal concorso perché nel 2017 era stato trovato in possesso, per uso personale, di 0,2 grammi di cocaina ed era stato destinatario di un provvedimento prefettizio di sospensione di documenti e patente, con invito a seguire un programma terapeutico e socioriabilitativo. Ha impugnato il decreto di esclusione e quello di approvazione della graduatoria deducendo, con un unico motivo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che l'episodio, risalente nel tempo, isolato, privo di rilevanza penale e seguito dal positivo completamento del programma terapeutico, non potesse determinare l'esclusione, e che l'amministrazione avesse applicato un automatismo illegittimo senza considerare la sua successiva condotta. È stata inoltre dedotta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare. Il requisito delle qualità morali e di condotta previsto dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001 costituisce una clausola generale idonea a ricomprendere comportamenti potenzialmente incompatibili con l'arruolamento nelle forze di Polizia anche quando non abbiano prodotto conseguenze penali. La normativa e il bando richiedevano il possesso e la permanenza della condotta incensurabile fino alla conclusione della procedura, attribuendo all'amministrazione un'ampia discrezionalità valutativa. L'esclusione è stata ritenuta legittima anche in presenza di un unico episodio di consumo personale, risalente e relativo a una sostanza non qualificata come pesante, poiché l'uso di stupefacenti è stato considerato incompatibile con l'habitus comportamentale richiesto agli appartenenti alla Polizia di Stato e idoneo a far venir meno l'affidamento sull'incensurabilità della condotta. Non è stato ravvisato alcun automatismo illegittimo, poiché il provvedimento ha svolto una valutazione riferita al concreto episodio e alle specifiche funzioni di polizia. Sono stati esclusi anche i vizi di motivazione, istruttoria, illogicità e irragionevolezza. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non è stata ritenuta illegittima, in conformità alla giurisprudenza che esclude tale obbligo per l'esclusione da una procedura concorsuale del candidato che abbia presentato domanda di partecipazione.

Osservazioni

Qualità morali e condotta incensurabile

Il requisito previsto dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e dalla disciplina speciale applicabile al reclutamento nella Polizia di Stato consente di valutare anche comportamenti non penalmente rilevanti, se potenzialmente incompatibili con le funzioni di polizia.

Uso personale di sostanze stupefacenti

Anche un unico episodio di consumo personale di droga, commesso in età maggiorenne e relativo a una sostanza non considerata pesante, può giustificare l'esclusione dal concorso per la Polizia di Stato, in quanto incompatibile con il requisito della condotta incensurabile.

Risalenza temporale e completamento del programma terapeutico

La risalenza dell'episodio, il suo carattere isolato, l'assenza di conseguenze penali o amministrative ulteriori e il positivo svolgimento del programma terapeutico non impongono all'amministrazione di ritenere sussistente il requisito della condotta incensurabile.

Discrezionalità amministrativa e sindacato

La valutazione della condotta incensurabile appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di vizi quali motivazione insufficiente, contraddittorietà, irragionevolezza o macroscopico travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto.

Comunicazione di avvio del procedimento

Non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione dell'esclusione da una procedura concorsuale nei confronti di chi abbia presentato domanda di partecipazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 165/2001

    qualità morali e di condotta

    La disposizione opera come fattispecie di chiusura, consentendo di considerare comportamenti non penalmente rilevanti ma potenzialmente controindicati per l'accesso alle forze di Polizia.

  • art. 26, legge 53/1989

    Ha esteso ai concorsi per la Polizia i requisiti morali già previsti per il concorso in magistratura.

  • art. 27-bis, comma 1, lett. e), d.P.R. 335/1982

    Richiede la condotta incensurabile per il reclutamento nella Polizia di Stato.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. 160/2006

    Prevede il requisito della condotta incensurabile per gli uditori giudiziari, requisito esteso al reclutamento nella Polizia mediante la disciplina richiamata.

  • art. 11, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nel reclutamento nelle forze di Polizia, il requisito delle qualità morali e della condotta incensurabile può comprendere comportamenti non costituenti reato, quando siano ritenuti incompatibili con le delicate funzioni istituzionali da svolgere.
  • L'uso personale di sostanze stupefacenti può integrare, anche se occasionale, isolato, risalente e privo di conseguenze penali, una ragione sufficiente per escludere il candidato da un concorso per la Polizia di Stato, purché la valutazione amministrativa sia riferita al fatto concreto e adeguatamente motivata.
  • La valutazione della condotta incensurabile è espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il sindacato esterno non può sostituire la valutazione dell'amministrazione e si limita alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione o macroscopico travisamento dei fatti.
  • Nei concorsi per l'accesso alle forze di Polizia, il requisito della condotta incensurabile deve permanere sino alla conclusione della procedura quando ciò sia previsto dalla disciplina di gara, sicché la partecipazione con riserva non preclude l'esclusione successiva in caso di accertata carenza del requisito.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'esclusione da una procedura concorsuale del candidato che abbia presentato domanda di partecipazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Consiglio di Stato.

Esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del decreto di esclusione dal concorso per 1.306 allievi agenti della Polizia di Stato e del decreto di approvazione della graduatoria finale.

Fatti rilevanti e domanda di partecipazione

Il candidato aveva superato la prova scritta e gli accertamenti di efficienza fisica e idoneità psicoattitudinale. Nel 2017 era stato trovato in possesso, per uso personale, di 0,2 grammi di cocaina ed era stato destinatario di un provvedimento prefettizio di sospensione della patente, del porto d'armi, della carta d'identità e di ogni altro documento, con invito a seguire un programma terapeutico e socioriabilitativo.

Il bando prevedeva la partecipazione con riserva nelle more della verifica d'ufficio dei requisiti. Dopo avere acquisito conoscenza dell'episodio, l'amministrazione ha disposto l'esclusione del candidato il 9 maggio 2025 e ha successivamente approvato la graduatoria finale.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che:

  • l'episodio fosse risalente, isolato e privo di rilevanza penale;
  • il programma terapeutico e socioriabilitativo fosse stato completato con esito positivo;
  • negli anni successivi non si fossero verificati ulteriori episodi;
  • l'amministrazione avesse applicato un automatismo illegittimo senza valutare la situazione complessiva del candidato.

È stata inoltre contestata la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero dell'interno ha concluso per il rigetto del ricorso e il ricorrente non ha presentato osservazioni sulla relazione ministeriale.

Quadro normativo e giurisprudenziale

Il Consiglio di Stato ha richiamato l'art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001, qualificando il requisito delle qualità morali e di condotta come una fattispecie di chiusura idonea a ricomprendere anche comportamenti non sfociati in procedimenti penali, ma potenzialmente incompatibili con l'arruolamento nelle forze di Polizia.

Sono stati inoltre richiamati:

  • l'art. 26 della legge 53/1989, che ha esteso ai concorsi di Polizia i requisiti già previsti per il concorso in magistratura;
  • l'art. 27-bis, comma 1, lett. e), del d.P.R. 335/1982, relativo alla condotta incensurabile;
  • l'art. 2, comma 4, del d.lgs. 160/2006, che prevede tale requisito per gli uditori giudiziari.

Il bando richiedeva il possesso delle qualità di condotta, la loro permanenza fino al termine della procedura e consentiva l'esclusione in qualunque momento con decreto motivato.

Valutazione della condotta incensurabile

La Sezione ha ritenuto che l'accesso al concorso fosse riservato a candidati dotati di una condotta specchiata e improntata al massimo rigore morale e comportamentale. Tale severità è stata giustificata dalla delicatezza dei compiti istituzionali e dall'esigenza di tutelare la credibilità e il prestigio delle forze di Polizia.

La valutazione della condotta incensurabile rientra nella discrezionalità dell'amministrazione. Il sindacato non può tradursi nella sostituzione della valutazione amministrativa, ma deve limitarsi alla verifica di eventuali figure sintomatiche dell'eccesso di potere, quali:

  • insufficienza della motivazione;
  • contraddittorietà;
  • irragionevolezza;
  • macroscopico travisamento dei fatti.

Nel caso esaminato, l'amministrazione aveva considerato l'episodio concreto e il suo conflitto con l'habitus comportamentale richiesto a un appartenente alla Polizia di Stato. Il percorso valutativo è stato quindi ritenuto adeguato e immune dai vizi dedotti.

Rilevanza dell'uso personale di stupefacenti

Secondo il parere, l'uso personale di sostanze stupefacenti può assumere rilievo anche quando:

  • si sia verificato una sola volta;
  • risalga a diversi anni prima del concorso;
  • riguardi una sostanza non considerata pesante;
  • non abbia prodotto conseguenze penali;
  • non si sia ripetuto successivamente.

L'amministrazione ha attribuito rilievo alla necessaria contiguità, anche solo occasionale, con il contesto criminale dal quale si alimenta lo spaccio di sostanze stupefacenti. Tale valutazione è stata ritenuta coerente con i compiti e le responsabilità degli appartenenti alle forze di Polizia.

La Sezione ha pertanto escluso che la decisione fosse il risultato di un automatismo illegittimo: il provvedimento era espressione del potere discrezionale previsto dalla legge e dal bando ed era motivato in relazione all'episodio concreto e alle specifiche funzioni da svolgere.

Comunicazione di avvio del procedimento

La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha richiamato l'orientamento secondo cui tale comunicazione non è necessaria per l'adozione dell'esclusione da una procedura selettiva nei confronti del soggetto che abbia presentato domanda di partecipazione al concorso.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. L'istanza di sospensione è stata assorbita dalla decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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