Cassazione Civile, Ordinanza n. 25264/2026 del 13/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 110 c.p.a., la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana relativa alla sua domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di attivare la procedura di valutazione prevista dall'art. 1051-bis c.o.m. ai fini dell'eventuale avanzamento al grado superiore. Secondo il ricorrente, la domanda non riguardava il conseguimento automatico della promozione, il cui esito sarebbe comunque subordinato al successivo giudizio tecnico-discrezionale di idoneità, ma la previa verifica dei presupposti legalmente vincolati e la conseguente attivazione della procedura. Il giudice amministrativo avrebbe invece qualificato la pretesa come diretta al conseguimento dell'avanzamento di grado, riconducendola a una posizione di interesse legittimo soggetta al termine decadenziale per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi e omettendo così di esaminare la domanda effettivamente proposta. Con unico articolato motivo, il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 1051-bis c.o.m., dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 24 e 113, comma 2, Cost., nonché dell'art. 7, comma 7, c.p.a., deducendo un eccesso di potere giurisdizionale e un sostanziale rifiuto o arretramento di giurisdizione. Ha chiesto alle Sezioni Unite di verificare i limiti esterni della giurisdizione, non di correggere l'interpretazione della normativa sostanziale o di riesaminare direttamente la spettanza del beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato nei presupposti di legge. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che il Consiglio di Giustizia Amministrativa non avesse negato tutela giurisdizionale, ma avesse deciso la controversia riconducendo la domanda al termine decadenziale previsto secondo la propria interpretazione della legge processuale o procedimentale. Anche un'erronea interpretazione della domanda, della normativa applicabile o della disciplina della decadenza costituisce, di regola, un errore in iudicando o in procedendo interno alla giurisdizione amministrativa, non un vizio relativo ai limiti esterni della giurisdizione. Il controllo delle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e dell'art. 362 c.p.c., è limitato ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non comprende il riesame delle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, anche quando l'errore dedotto sia grave. Sono rimaste pertanto estranee al giudizio di legittimità per motivi inerenti alla giurisdizione anche le censure di ultrapetizione e di erronea qualificazione della domanda.
Norme richiamate
cessazione dal servizio e permanenza minima nel grado
Il ricorrente ha sostenuto che la disposizione distingue tra la verifica vincolata dei presupposti, dalla quale deriverebbe l'obbligo di attivare la procedura valutativa, e il successivo giudizio tecnico-discrezionale di idoneità alla promozione. La Corte non ha deciso nel merito la corretta interpretazione della disposizione.
motivi inerenti alla giurisdizione
Il ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo è ammissibile per questioni concernenti i limiti esterni della giurisdizione, non per denunciare errori di interpretazione o di applicazione della legge, qualificabili come errori in iudicando o in procedendo.
motivi inerenti alla giurisdizione
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato per questioni inerenti alla giurisdizione, nei limiti esterni riconosciuti dalla giurisprudenza.
art. 111, comma 8, Cost.
contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
La norma limita il sindacato delle Sezioni Unite ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non consente il controllo sulla correttezza delle interpretazioni adottate dal giudice amministrativo.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La deduzione di ultrapetizione o di erronea interpretazione della domanda, in assenza di un'effettiva questione sui limiti esterni della giurisdizione, non è scrutinabile mediante ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 24 Cost.
diritto di agire in giudizio
Il richiamo alla garanzia di tutela giurisdizionale non amplia l'ambito del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione fino a comprendere gli errori interpretativi del giudice amministrativo.
art. 113, comma 2, Cost.
tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la decisione impugnata integrasse un rifiuto di tutela riconducibile ai limiti esterni della giurisdizione.
Il ricorrente ha sostenuto che l'eventuale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul rapporto del personale militare avrebbe consentito l'esame della domanda di accertamento; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo comunque insussistente un vizio di giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato o del Consiglio di Giustizia Amministrativa per motivi inerenti alla giurisdizione riguarda esclusivamente i limiti esterni della giurisdizione, ossia i casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
- Non costituiscono, di regola, vizi inerenti alla giurisdizione gli errori del giudice amministrativo nell'interpretazione o applicazione della legge, nella qualificazione della domanda, nella ricostruzione del regime decadenziale o nella valutazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; tali errori restano interni alla giurisdizione amministrativa, anche se asseritamente gravi.
- Il controllo delle Sezioni Unite non può essere esteso al riesame di sentenze ritenute abnormi, anomale o gravemente erronee quando la decisione sia comunque fondata sull'interpretazione di una disposizione normativa riconducibile all'orizzonte di senso della legge.
- La qualificazione della domanda da parte del giudice amministrativo e l'applicazione a essa di un termine decadenziale non integrano un rifiuto di giurisdizione quando il giudice abbia esaminato la controversia e deciso sulla base di un'interpretazione, sia pure contestata, della disciplina processuale o sostanziale.
- La nozione di motivi inerenti alla giurisdizione non ammette letture estensive volte a trasformare il ricorso per cassazione in un ordinario mezzo di controllo della correttezza della decisione amministrativa.
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