Cassazione Civile, Ordinanza n. 25262/2026 del 13/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto un contributo regionale per danni asseritamente subiti in occasione di un’alluvione del settembre 2006. La Regione aveva successivamente disposto la revoca parziale del beneficio, ritenendo non dimostrata la correlazione tra tutti i danni dichiarati e l’evento calamitoso. Un primo provvedimento di revoca era stato annullato dal giudice amministrativo per difetto di motivazione. Dopo una sentenza penale che aveva accertato la falsità della perizia allegata alla domanda di contributo e delle fotografie riferite ad altri eventi alluvionali, la Regione aveva adottato un nuovo decreto di revoca. Il nuovo provvedimento era stato impugnato, ma il TAR e il Consiglio di Stato avevano respinto le doglianze della società. La società ha quindi proposto ricorso alle Sezioni Unite ex art. 362, comma 1, c.p.c., deducendo cinque motivi: eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, poiché il Consiglio di Stato avrebbe ritenuto indispensabile la perizia giurata; irregolare composizione del collegio per la partecipazione del presidente a una precedente decisione sulla controversia; violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento e sul procedimento amministrativo; violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di annullamento; erroneità della mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare i danni derivanti dall’alluvione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, contro le decisioni del Consiglio di Stato, il sindacato delle Sezioni Unite è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, ossia al difetto assoluto o relativo di giurisdizione e agli effettivi sconfinamenti dai limiti esterni del potere giurisdizionale. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l’affermazione del Consiglio di Stato circa il rilievo della perizia giurata costituiva esercizio dell’attività interpretativa e non creazione normativa o invasione della sfera legislativa. Gli altri motivi riguardavano, rispettivamente, una possibile violazione di norme processuali sull’astensione, un error in procedendo relativo alla comunicazione di avvio del procedimento, la pretesa violazione del giudicato e la mancata ammissione di una consulenza tecnica: questioni attinenti al cattivo esercizio della giurisdizione o al merito, non ai suoi limiti esterni. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi di € 200,00 e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato limitatamente ai motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
Limita il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti alle questioni relative ai limiti esterni della giurisdizione.
art. 101, comma 2, Cost.
È richiamato quale fondamento del vincolo di soggezione del giudice alla legge; il suo superamento può rilevare solo in caso di radicale infedeltà interpretativa, estranea alle possibilità offerte dalla disposizione e dal sistema normativo.
art. 4, comma 3, O.P.C.M. n. 3548/2006
È stato valorizzato dal giudice amministrativo, secondo la ricostruzione riportata dalla Corte, in relazione alla rilevanza della perizia allegata alla domanda di contributo.
art. 4, comma 2, O.P.C.M. n. 3548/2006
La sentenza impugnata lo ha considerato quale base normativa della necessità della perizia giurata per la concessione del contributo relativo a danni superiori a € 25.000,00.
artt. 7, 8, 10-bis e 21-octies, L. n. 241/1990
Sono stati invocati dalla ricorrente con riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento e alla possibilità di superare il vizio procedimentale; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché concernente un error in procedendo del giudice amministrativo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Impone, ricorrendone i presupposti processuali, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai limiti esterni della giurisdizione e non comprende gli errores in iudicando o in procedendo, né il controllo sul cattivo esercizio della giurisdizione amministrativa.
- L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore ricorre soltanto quando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, esercitando attività di produzione normativa; non ricorre per un’interpretazione estensiva o analogica della legge, anche se eventualmente errata o radicalmente discutibile.
- L’interpretazione giudiziale supera il limite della funzione giurisdizionale solo in caso di radicale infedeltà alla disposizione applicata, quando la soluzione sia attinta al di fuori del limite di tolleranza segnato dalle possibilità interpretative offerte dal testo normativo e dal sistema di riferimento.
- La contestazione della partecipazione al collegio di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi attiene alla violazione di norme processuali e non integra, di regola, un difetto di giurisdizione; quest’ultimo può configurarsi solo in presenza di alterazioni strutturali dell’organo giudicante tali da impedirne l’identificazione con quello previsto dalla legge.
- La violazione del giudicato, interno o esterno, dedotta contro una decisione del giudice amministrativo non costituisce, di per sé, motivo inerente alla giurisdizione, poiché investe questioni di merito o di esercizio della funzione giurisdizionale.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio rientra nella valutazione discrezionale del giudice e non è censurabile davanti alle Sezioni Unite come eccesso di potere giurisdizionale.
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