Cassazione Civile, Ordinanza n. 25260/2026 del 13/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
Le società ricorrenti avevano impugnato dinanzi alla Corte di cassazione una sentenza del Consiglio di Stato relativa a una procedura di gara del 2023 e alla vicenda concernente la segnalazione, da parte della resistente, del raggruppamento temporaneo formato dalle ricorrenti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per una presunta intesa restrittiva della concorrenza e per l'ipotetica violazione della par condicio tra concorrenti. Il ricorso era articolato in due motivi, il cui contenuto non è esaminato dalla Corte poiché, successivamente alla fissazione dell'adunanza camerale, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Le ricorrenti hanno motivato la rinuncia richiamando il provvedimento dell'Autorità garante n. 31654 del 29 luglio 2025, che aveva ritenuto irrilevanti sotto il profilo concorrenziale i fatti segnalati, nonché il venir meno dell'interesse sostanziale al subentro nell'esecuzione dell'appalto, considerata la remota indizione della gara, la durata triennale dell'affidamento e l'esecuzione ormai quasi integrale dei servizi.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale e legittima la rinuncia, depositata l'11-12 maggio 2026 e comunicata alla controricorrente il 12 maggio 2026, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La mancata accettazione della rinuncia da parte della resistente non impedisce l'estinzione, poiché la rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse della parte a contrastare l'impugnazione. Poiché la controricorrente non ha aderito alla rinuncia, le ricorrenti, che avevano dato causa al giudizio di legittimità, sono state condannate in solido alle spese ai sensi dell'art. 391, commi 2 e 4, c.p.c., liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, ove ne sussistano i presupposti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 391, comma 2, c.p.c.
Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese
La parte che ha dato causa al giudizio estinto può essere condannata al pagamento delle spese processuali.
art. 391, comma 4, c.p.c.
La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti
La mancata adesione della controparte consente la condanna alle spese della parte rinunciante, mentre l'adesione esclude tale condanna.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
La Corte ne esclude l'applicazione quando il giudizio di cassazione si estingue per legittima rinuncia al ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
modifica dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale disposizione modificatrice del testo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza l'accettazione della controparte, poiché comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse della parte a contrastare l'impugnazione.
- Quando la controparte non aderisce alla rinuncia, il giudice può condannare alle spese la parte rinunciante che abbia dato causa al giudizio estinto.
- La legittima rinuncia al ricorso per cassazione esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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