Cassazione Civile, Ordinanza n. 25256/2026 del 13/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Un comune consorziato aveva adottato una delibera che modificava la pianta organica delle farmacie comunali e impediva l'apertura di una sede già allestita da una società mista costituita dal consorzio e da un socio privato. In un primo arbitrato, cui il comune non aveva partecipato, il collegio arbitrale aveva accertato incidentalmente la responsabilità dell'ente locale e riconosciuto al socio privato un danno, posto a carico del consorzio. Il consorzio aveva quindi promosso un secondo arbitrato contro il comune, chiedendo la rivalsa sulla base degli obblighi consortili e degli obblighi informativi e di cooperazione previsti dalla convenzione. Il secondo lodo aveva accolto la domanda, ritenendo che l'accertamento contenuto nel primo lodo costituisse un fatto giuridico non contestato e utilizzabile contro il comune. La Corte d'Appello aveva annullato il secondo lodo, ritenendo che il primo lodo non fosse opponibile al comune, estraneo al relativo procedimento, e aveva poi rigettato la domanda di rivalsa perché nel giudizio di impugnazione non erano stati prodotti il primo lodo, la documentazione esaminata nel primo arbitrato, gli atti consortili e la prova del pagamento effettuato dal consorzio. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la sottoscrizione della clausola compromissoria consortile rendesse vincolante il primo lodo anche per il comune; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 830, comma 2, 115 e 2697 c.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto acquisire e valutare il fascicolo del primo arbitrato e decidere nel merito senza fondare il rigetto sulla mancata produzione documentale; con il terzo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel complesso del materiale probatorio già acquisito nel primo arbitrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile deferisce agli arbitri le controversie tra consorzio e consorziati, ma non estende automaticamente a questi ultimi gli effetti di un lodo pronunciato in una controversia tra consorzio e terzo, alla quale il consorziato sia rimasto estraneo. I limiti soggettivi del giudicato, applicabili anche al lodo arbitrale, impediscono quindi di vincolare il comune agli accertamenti del primo lodo. La disciplina speciale dell'arbitrato societario, che può attribuire efficacia vincolante al lodo nei confronti della società e dei soci non partecipanti, non è applicabile ai consorzi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, precisando che la Corte d'Appello, nella fase rescissoria, deve decidere sulla base del materiale probatorio ritualmente disponibile nel giudizio di impugnazione, senza essere tenuta ad acquisire d'ufficio il fascicolo di un precedente arbitrato o documenti non prodotti. La mancata valutazione di documenti non introdotti nel giudizio non viola né il principio di disponibilità delle prove né l'onere della prova e non determina motivazione apparente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del complesso probatorio e non individuava uno specifico fatto storico, principale, autonomo e decisivo omesso dalla Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La sentenza fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il principio dei limiti soggettivi del giudicato opera anche rispetto al lodo arbitrale e impedisce che un accertamento reso in un procedimento cui un soggetto è rimasto estraneo produca automaticamente effetti vincolanti nei suoi confronti.
Il lodo ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione.
L'equiparazione del lodo alla sentenza non comporta il superamento dei limiti soggettivi del giudicato.
La disciplina dei consorzi non consente di applicare automaticamente il regime speciale dell'arbitrato societario né di estendere al consorziato estraneo gli effetti di un lodo reso in una lite tra consorzio e terzo.
art. 35, comma 3, d.lgs. 5/2003
Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.
La disposizione, ratione temporis applicabile, è riferita all'arbitrato societario e non è analogicamente applicabile ai consorzi.
La disciplina dell'arbitrato societario vincola tutti i soci per le controversie relative al rapporto sociale, ma costituisce un regime eccezionale non estensibile alle liti esterne tra società o consorzio e terzi.
artt. 838-bis e 838-ter c.p.c.
Le disposizioni, introdotte dalla riforma del 2022, hanno recepito la disciplina dell'arbitrato societario e ne mantengono l'ambito limitato alle controversie relative al rapporto sociale.
Dopo l'annullamento del lodo, la Corte d'Appello decide la controversia nel merito nei limiti del materiale probatorio ritualmente disponibile nel giudizio di impugnazione, senza poteri acquisitivi officiosi tali da supplire alla mancata produzione delle prove.
Il giudice deve decidere sulla base delle prove proposte dalle parti e non può fondare la decisione su documenti non ritualmente prodotti nel giudizio.
La rilevazione della mancata introduzione in giudizio della prova necessaria non costituisce imposizione di un nuovo onere probatorio, ma applicazione dell'ordinario riparto dell'onere della prova.
Non è apparente la motivazione che esponga in modo comprensibile che la domanda viene rigettata perché gli elementi probatori necessari non sono stati ritualmente introdotti nel giudizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede l'individuazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La sottoscrizione di una clausola compromissoria contenuta nello statuto o nella convenzione di un consorzio vincola il consorziato alle controversie devolute agli arbitri tra consorzio e consorziato, ma non estende automaticamente a lui gli effetti di un lodo pronunciato in una controversia tra consorzio e terzo alla quale il consorziato non abbia partecipato.
- In materia consortile, il lodo arbitrale è soggetto ai limiti soggettivi del giudicato e fa stato, di regola, soltanto tra le parti del procedimento; il consorziato estraneo non può essere vincolato dagli accertamenti compiuti in quel giudizio.
- Il regime speciale dell'arbitrato societario, che può attribuire efficacia vincolante al lodo nei confronti della società e dei soci anche non partecipanti, è eccezionale e non è applicabile analogicamente ai consorzi, né alle controversie esterne tra ente collettivo e terzi.
- Nel giudizio rescissorio conseguente all'annullamento di un lodo, la Corte d'Appello deve decidere il merito sulla base delle prove ritualmente disponibili nel giudizio di impugnazione, ma non è tenuta ad acquisire d'ufficio il fascicolo di un precedente arbitrato o documenti che la parte interessata non abbia prodotto.
- Il principio di disponibilità delle prove impedisce al giudice di fondare la decisione su documenti non ritualmente versati in atti; il rigetto per mancata produzione della prova necessaria non viola l'onere della prova, ma ne costituisce applicazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando individua non un fatto storico specifico, ma un insieme di elementi probatori di cui si chiede una nuova valutazione nel merito.
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