Cassazione Civile, Ordinanza n. 25257/2026 del 13/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La società ricorrente gestiva una casa di cura privata che aveva erogato prestazioni di riabilitazione estensiva nel periodo ottobre-dicembre 2011, in forza di un contratto stipulato con l'azienda sanitaria ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Per il mancato integrale pagamento delle prestazioni, la società otteneva un decreto ingiuntivo per euro 234.262,06, oltre accessori. L'azienda sanitaria proponeva opposizione, deducendo il superamento dei tetti di spesa. Il Tribunale riconosceva il credito per euro 96.950,00, ritenendo raggiunto il limite di spesa successivamente incrementato da provvedimenti commissariali, e condannava l'azienda sanitaria al pagamento della somma, oltre interessi moratori. In appello, l'azienda sanitaria contestava l'interpretazione di un decreto commissariale prodotto tardivamente e la debenza degli interessi. La Corte d'appello, dopo avere rimesso la causa in istruttoria e sollecitato le parti a interloquire sull'esistenza dell'accreditamento e sulla validità del contratto, riteneva non provata la titolarità, in capo alla società, di un provvedimento regionale di accreditamento provvisorio o transitorio per il periodo rilevante e rigettava integralmente la domanda. La società ricorreva per cassazione con tre motivi: il primo denunciava la violazione delle norme sul giudicato interno, sostenendo che la validità ed efficacia del contratto e del rapporto di accreditamento erano già state accertate e non erano state validamente devolute al giudice d'appello; il secondo censurava la qualificazione come tardiva della produzione delle delibere relative all'accreditabilità della struttura, nonostante la sollecitazione istruttoria della Corte d'appello; il terzo contestava la violazione delle regole sulla valutazione della prova e ribadiva che il credito trovava fondamento nei decreti commissariali e nel contratto stipulato tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Dal confronto tra le difese svolte in primo grado, le allegazioni e produzioni della società, la motivazione e il dispositivo della sentenza del Tribunale e i motivi dell'appello dell'azienda sanitaria, la Corte ha desunto che si era formato il giudicato sulla validità ed efficacia del contratto posto a fondamento della domanda e sulla preesistenza di un valido ed efficace rapporto di accreditamento. La Corte d'appello non aveva tenuto conto di tale giudicato e aveva introdotto, ai fini della decisione, una questione estranea all'effettivo thema decidendum devoluto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, cui è stato demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 26, L. 23 dicembre 1978, n. 833
Individua il quadro normativo delle prestazioni di riabilitazione erogate dalla struttura sanitaria.
art. 8-quinquies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Costituisce la base normativa del contratto stipulato tra struttura privata e azienda sanitaria per l'erogazione delle prestazioni.
Richiamato quale fondamento del procedimento monitorio promosso dalla struttura sanitaria.
Richiamato per l'opposizione dell'azienda sanitaria al decreto ingiuntivo.
Richiamato con riguardo ai termini per la produzione documentale nel giudizio di primo grado.
Richiamato in relazione all'istanza di rimessione in termini per la produzione tardiva di documenti.
art. 231/2002, artt. 4 e 5
Richiamato dal Tribunale quale fondamento degli interessi moratori sul credito riconosciuto alla struttura sanitaria.
Invocato nel ricorso con riferimento ai limiti della decisione giudiziale e alla dedotta pronuncia su una questione non devoluta.
Richiamato con riguardo all'efficacia del giudicato sulla validità ed efficacia del contratto e del rapporto di accreditamento.
Richiamato quale norma sull'autorità della cosa giudicata formale.
Richiamato per delimitare l'effetto devolutivo dell'appello e la formazione del giudicato interno.
Richiamato con riferimento alla specificità dei motivi di appello e all'ambito delle questioni devolute al giudice del gravame.
La Corte richiama il limite alla rilevazione officiosa in appello della nullità contrattuale quando la questione non sia stata discussa né esaminata in primo grado, salvo che ricorra l'ipotesi indicata dalla giurisprudenza richiamata.
Richiamato nel ricorso in relazione agli effetti della riforma della sentenza impugnata.
Richiamato con riguardo alla valutazione delle prove e alla dedotta erronea valorizzazione degli elementi documentali.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Individua i vizi di violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento ed omesso esame denunciati con il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado decide una domanda il cui accoglimento presuppone la validità e l'efficacia di un contratto e di un rapporto giuridico previamente allegati e discussi, e la parte soccombente propone appello senza contestare specificamente tali presupposti, sulla loro validità ed efficacia può formarsi il giudicato interno.
- Il giudice d'appello non può fondare la riforma della decisione su una questione già coperta da giudicato interno, né può riesaminare autonomamente un presupposto della domanda che sia stato deciso in primo grado e non sia stato ritualmente devoluto con motivi specifici.
- La validità ed efficacia del contratto posto a fondamento della pretesa, quando siano state oggetto di discussione e decisione nel giudizio di primo grado, rientrano nell'ambito del giudicato interno secondo l'effettivo contenuto delle difese, della motivazione e del dispositivo della sentenza, non soltanto secondo la formulazione astratta della domanda.
- Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità contrattuale nel giudizio di impugnazione incontra i limiti derivanti dal giudicato interno e dall'oggetto della devoluzione; il suo esercizio deve essere valutato alla luce del fatto che la questione sia stata o meno discussa e affrontata nel primo grado.
- L'accertamento della formazione del giudicato interno richiede il confronto tra le allegazioni e difese delle parti, le produzioni documentali, la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado e i motivi dell'impugnazione.
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