Cassazione Civile, Ordinanza n. 25259/2026 del 13/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubbliche amministrazioni)
La controversia
La ricorrente aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo un decreto interministeriale di revoca dall’incarico dei componenti del consiglio di amministrazione di una società in house, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 145 del 2002, nonché gli atti connessi. Con motivi aggiunti aveva impugnato anche atti ministeriali di proposta e assegnazione delle cariche e, dinanzi al giudice amministrativo, le successive delibere societarie di recepimento delle direttive ministeriali, nomina del nuovo consiglio di amministrazione e nomina del nuovo amministratore delegato. Il TAR aveva ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa sul decreto interministeriale e aveva rigettato il ricorso quanto a tale atto, mentre aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario relativamente alle delibere societarie. La ricorrente aveva appellato la decisione limitatamente al rigetto nel merito, prestando acquiescenza alla statuizione sul difetto parziale di giurisdizione e riassumendo il giudizio sulle delibere societarie davanti al giudice ordinario. Il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 329, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c., sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe violato il giudicato interno formatosi sulla spettanza al giudice ordinario della cognizione sulle delibere societarie, estendendo indebitamente il proprio sindacato a tali atti e sconfinando nella giurisdizione ordinaria. La Corte ha preliminarmente escluso l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stata provata l’irrevocabilità della sentenza del giudice ordinario che aveva rigettato la domanda di annullamento delle delibere societarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l’eccesso di potere giurisdizionale denunciabile davanti alle Sezioni Unite riguarda soltanto la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, come l’invasione della sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, l’arretramento assoluto dalla cognizione giurisdizionale o la decisione su una materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato non aveva deciso le delibere societarie adottate dalla società, né aveva attratto a sé la cognizione spettante al giudice ordinario. Si era limitato a chiarire che la nomina degli organi societari acquistava rilevanza esterna con l’adozione delle formali delibere societarie di attuazione e che gli atti ministeriali e le delibere societarie si inserivano in una sequenza procedimentale complessa. Il giudice amministrativo aveva quindi esaminato soltanto i profili di legittimità degli atti amministrativi presupposti, lasciando al giudice ordinario la cognizione degli atti privatistici e societari. Anche se l’interpretazione del Consiglio di Stato fosse stata errata, si sarebbe trattato di un error in iudicando, non di una violazione dei limiti esterni della giurisdizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite, liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, nonché all’eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 329, comma 2, c.p.c.
La ricorrente lo ha invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla statuizione del TAR relativa alla giurisdizione del giudice ordinario sulle delibere societarie; il motivo è stato comunque ritenuto infondato.
art. 2909 c.c.
È stato richiamato in relazione all’efficacia del giudicato interno asseritamente formatosi sulla ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È stata indicata quale base del ricorso per cassazione relativo alla giurisdizione.
art. 2383 c.c.
Il Consiglio di Stato lo ha richiamato per affermare che la nomina degli amministratori di una società per azioni si perfeziona formalmente con la deliberazione dell’assemblea.
art. 6, comma 1, legge 15 luglio 2002, n. 145
È stato indicato quale fondamento del decreto interministeriale di revoca degli incarichi e del meccanismo di nomina collegato al venir meno del rapporto fiduciario con i vertici dell’Esecutivo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale è ammissibile soltanto quando il giudice speciale abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, non quando si contesti il modo in cui ha interpretato o applicato le norme sostanziali o processuali.
- Non costituisce sconfinamento nella giurisdizione ordinaria il fatto che il giudice amministrativo, chiamato a scrutinare atti amministrativi presupposti ad atti societari, chiarisca la collocazione e gli effetti degli atti societari nella sequenza procedimentale, purché non ne decida direttamente la validità o l’annullamento.
- L’eventuale erronea interpretazione del rapporto tra atti amministrativi presupposti e delibere societarie integra un error in iudicando, censurabile nei limiti propri del giudizio, ma non un eccesso di potere giurisdizionale se il giudice amministrativo mantiene la cognizione entro i soli atti amministrativi a esso attribuiti.
- La nomina degli amministratori di una società per azioni acquista rilevanza esterna mediante la formale deliberazione dell’assemblea, anche quando sia preceduta da un atto amministrativo di designazione proveniente dall’ente pubblico controllante.
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