Sentenza del 07/08/2015 n. 16621 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, sostenendo che il versamento insufficiente della prima rata fosse dovuto a un errore scusabile, che il successivo versamento integrativo e il pagamento del saldo fossero sufficienti a perfezionare la definizione e che la CTR avesse deciso ultrapetita o omesso di esaminare l'eccezione fondata sul principio di collaborazione e buona fede previsto dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 si perfeziona soltanto con l'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto, comprese tutte le rate. Anche il pagamento insufficiente della prima rata impedisce il perfezionamento della definizione e non può essere sanato invocando l'errore scusabile, il successivo versamento integrativo o i principi di buona fede e collaborazione. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la doglianza di ultrapetizione e, pur rilevando l'omessa specifica pronuncia sull'eccezione relativa all'art. 10 dello Statuto del contribuente, ha deciso la questione nel merito perché manifestamente infondata. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate, in ragione del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto.
La definizione agevolata richiede il pagamento integrale e tempestivo degli importi indicati, inclusa ogni rata prevista. Il pagamento parziale o tardivo impedisce il perfezionamento del condono, senza rilievo per l'errore soggettivo del contribuente.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria non consentono di derogare alle condizioni tassative e ai termini decadenziali stabiliti per un condono eccezionale.
Non sussiste ultrapetizione quando il giudice decide una questione inerente al tema della controversia, anche se richiama, in via esemplificativa, ipotesi specifiche di mancato pagamento delle rate.
La Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito una questione di diritto, anche in presenza di omessa pronuncia del giudice di merito, quando la questione è infondata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Nel condono ex art. 9-bis non è necessaria un'attività di liquidazione dell'amministrazione per determinare l'importo dovuto, poiché il quantum risulta dalla dichiarazione integrativa del contribuente.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono prevede espressamente il pagamento integrale e tempestivo di somme rateizzate, il mancato o insufficiente pagamento anche di una sola rata può impedire definitivamente il perfezionamento della procedura.
- L'errore di calcolo del contribuente, anche se dichiarato scusabile, normalmente non consente di sanare il pagamento insufficiente se la disciplina del condono non prevede una procedura di regolarizzazione.
- Il pagamento successivo della differenza o del saldo non rende automaticamente valida una definizione già non perfezionata, soprattutto quando sono scaduti termini qualificati come decadenziali.
- I principi di buona fede e collaborazione dell'amministrazione finanziaria non possono essere utilizzati per ottenere una proroga o una riapertura dei termini stabiliti da una disciplina eccezionale di condono.
- Prima di aderire a una definizione agevolata è necessario verificare con precisione importi, scadenze e modalità di pagamento, conservando la documentazione dei versamenti.
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