Sentenza del 07/08/2015 n. 202 - Comm. Trib. Prov. Cremona
IMPOSTA DI REGISTRO - Solidarietà delle parti in causa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la solidarietà passiva per l'imposta di registro dell'atto giudiziario grava su tutte le parti in causa. La parte vittoriosa non è esonerata dall'obbligo verso l'Amministrazione finanziaria; eventuali ripartizioni interne o rimborsi potranno essere regolati nei rapporti tra le parti, ma non eliminano la responsabilità solidale nei confronti del Fisco. La decisione è conforme a Cass. n. 24098/2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro relativa a un atto giudiziario. In base all'art. 57 del d.P.R. 131/1986, tutte le parti del giudizio sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta, indipendentemente dall'esito della causa e quindi senza distinzione tra parte vittoriosa e parte soccombente.
Norme richiamate
Art. 57 d.P.R. 131/1986
Tutte le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro relativa a un atto giudiziario.
La norma stabilisce una responsabilità solidale di tutte le parti processuali per il pagamento dell'imposta di registro sull'atto giudiziario, senza rilevanza dell'esito della controversia.
Cassazione n. 24098/2014
Il principio della solidarietà tra le parti per l'imposta di registro si applica anche quando una parte è risultata vittoriosa e l'altra soccombente.
Massime di principio
- L'obbligo di pagare l'imposta di registro su un provvedimento giudiziario può gravare solidalmente su tutte le parti del processo, indipendentemente da chi abbia vinto o perso.
- L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'intero importo a una qualsiasi delle parti obbligate in solido; la parte che paga potrà eventualmente rivalersi internamente secondo i rapporti tra le parti.
- La condanna alle spese processuali e l'obbligo tributario per la registrazione dell'atto giudiziario sono piani distinti: la prima dipende dall'esito della causa, mentre il secondo deriva dalla legge fiscale.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la natura dell'atto giudiziario, l'applicabilità dell'art. 57 d.P.R. 131/1986 e l'eventuale disciplina speciale prevista per il procedimento.
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