Sentenza del 07/08/2015 n. 318 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro sui contratti di locazione di fabbricati per gli anni 2009 e 2010, deducendo di non aver ricevuto gli avvisi di liquidazione prodromici e lamentando l'assoluta carenza di motivazione della cartella. In appello ha inoltre contestato la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece di aver correttamente notificato gli avvisi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato la cartella. L'Ufficio non ha dimostrato correttamente la notificazione degli avvisi di liquidazione: la documentazione prodotta non attestava il rispetto delle formalità previste per la notifica postale, né risultava prodotta in originale o in duplicato conforme. La nullità o omissione della notifica dell'atto presupposto ha comportato la nullità della cartella conseguente. La cartella è stata inoltre ritenuta priva di motivazione. È stata esclusa anche la responsabilità aggravata del contribuente e l'Ufficio è stato condannato a rimborsare le spese di entrambi i gradi, liquidate in 800 euro per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 8 della legge n. 890/1982 sulla notificazione degli atti a mezzo posta
Quando l'Amministrazione sceglie la notificazione postale, deve dimostrare il rispetto di tutte le formalità previste in caso di assenza del destinatario, deposito del plico presso l'ufficio postale e comunicazione dell'avvenuto deposito. La documentazione deve consentire di verificare l'intero procedimento notificatorio.
La documentazione relativa alla notificazione postale deve essere prodotta con modalità idonee a garantirne l'autenticità, anche mediante duplicato conforme quando previsto.
La responsabilità aggravata richiede un uso del processo per finalità abusive o diverse da quelle istituzionali. La semplice proposizione di un ricorso tributario, anche se infondato secondo il giudice di primo grado, non giustifica automaticamente tale condanna.
Cassazione, ordinanza 5 settembre 2012, n. 1461
La comunicazione dell'avviso di deposito mediante raccomandata costituisce elemento necessario per dimostrare la regolarità della notificazione postale tramite deposito e compiuta giacenza.
Cassazione, Sezioni Unite, 1 febbraio 2012, n. 141
La compiuta giacenza si perfeziona decorso il termine previsto dalla legge, calcolato dalla ricezione della raccomandata informativa e non dalla sua spedizione.
Massime di principio
- In una controversia contro una cartella, l'ente impositore o l'agente della riscossione deve provare la regolare notificazione degli atti presupposti, non limitandosi ad affermarne l'avvenuta consegna.
- Se la notifica postale avviene mediante deposito e compiuta giacenza, devono risultare documentati tutti i passaggi previsti dalla legge, inclusa la comunicazione informativa al destinatario e il rispetto dei termini.
- La mancata o invalida notificazione dell'atto presupposto può determinare l'annullamento dell'atto successivo, perché impedisce al contribuente di conoscere tempestivamente la pretesa e di difendersi.
- Una cartella deve permettere al contribuente di comprendere origine, periodo e fondamento della pretesa; il rinvio ad altri atti può essere sufficiente solo se tali atti sono stati validamente notificati e sono concretamente identificabili.
- La condanna per lite temeraria o responsabilità aggravata non consegue automaticamente alla soccombenza: occorre una condotta processuale abusiva, dolosa o gravemente colposa.
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