Sentenza del 07/08/2015 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Como
IVA in dogana - Importazione semilavorati ferrosi e non ferrosi - Errato assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile - Ulteriore richiesta di assolvimento - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’asserito errato assolvimento dell’IVA relativa all’importazione di semilavorati ferrosi e non ferrosi. Il contribuente aveva applicato il meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633/1972, mediante autofatturazione e registrazione dell’imposta nei registri IVA. L’Amministrazione pretendeva invece un ulteriore pagamento dell’IVA in dogana. La disposizione sull’inversione contabile è stata ritenuta applicabile a un’ampia gamma di rottami e scarti recuperabili, indipendentemente dalla forma e dalla classificazione doganale, purché necessitino di ulteriori lavorazioni o trasformazioni per poter essere utilizzati economicamente.
La decisione
La richiesta di ulteriore assolvimento dell’IVA in dogana è stata ritenuta non necessaria. Se l’IVA all’importazione è già stata regolarizzata mediante inversione contabile, autofatturazione e registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite, un secondo pagamento violerebbe il principio di neutralità dell’IVA. L’Amministrazione non può quindi pretendere nuovamente l’imposta per il solo fatto che essa non sia stata versata materialmente in dogana.
Norme richiamate
Art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633/1972
L’IVA relativa a determinate cessioni di rottami, cascami e semilavorati ferrosi e non ferrosi è assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile.
La norma si applica ampiamente a rottami, scarti e materiali recuperabili che richiedono ulteriori lavorazioni o trasformazioni per essere utilizzati economicamente, senza che sia decisiva la loro specifica collocazione nella Tariffa Doganale.
Direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2006/112/CE
Conformemente al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, non può essere richiesto un ulteriore pagamento dell’IVA quando la medesima imposta sia già stata regolarizzata mediante inversione contabile.
La normativa europea impedisce agli Stati membri di richiedere il pagamento dell’IVA all’importazione quando l’imposta è già stata assolta attraverso autofatturazione e registrazione nei registri IVA, poiché ciò determinerebbe una duplicazione dell’imposta.
Principio di neutralità dell’IVA
L’IVA non deve gravare due volte sulla stessa operazione né trasformarsi in un onere aggiuntivo per un soggetto passivo che abbia correttamente contabilizzato e regolarizzato l’imposta.
Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 17 luglio 2014, causa C-272/13
La Corte ha affermato che non è conforme al diritto dell’Unione imporre nuovamente l’IVA all’importazione quando essa sia già stata assolta tramite il meccanismo dell’inversione contabile.
Massime di principio
- Quando l’IVA all’importazione è stata correttamente assolta mediante inversione contabile, autofatturazione e registrazione nei registri IVA, non dovrebbe essere richiesto un ulteriore pagamento materiale in dogana.
- Per qualificare i materiali come rottami o semilavorati rilevanti ai fini dell’inversione contabile, assume rilievo la loro necessità di ulteriori lavorazioni o trasformazioni per l’impiego economico, più che la sola forma fisica o classificazione doganale.
- La classificazione tariffaria doganale non è necessariamente decisiva per stabilire l’applicabilità dell’inversione contabile, se la natura economica dei beni corrisponde a rottami, scarti o semilavorati recuperabili.
- In presenza di una contestazione doganale, il contribuente dovrebbe documentare l’autofatturazione, la doppia registrazione nei registri IVA e la corretta contabilizzazione dell’imposta, così da dimostrare l’avvenuta regolarizzazione.
- Un’ulteriore imposizione della stessa IVA può essere contestata quando comporta una duplicazione dell’imposta e contrasta con il principio di neutralità dell’IVA.
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