Sentenza del 07/08/2015 n. 311 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'atto di recupero con cui l'Agenzia chiedeva sanzioni e interessi relativi all'utilizzo, nell'anno 2007, di un credito IRES/TRES maturato nel 2006 e compensato mediante modello F24. L'Ufficio aveva riconosciuto in autotutela l'effettiva esistenza del credito e la legittimità sostanziale della compensazione, ma aveva mantenuto sanzioni e interessi poiché la società non aveva presentato il modello CNM, dichiarazione necessaria nell'ambito del consolidato fiscale. La ricorrente sosteneva di avere agito in buona fede, ritenendo che il modello fosse stato trasmesso insieme alla dichiarazione dei redditi, e che l'assenza del CNM fosse dipesa da un errore del gestionale o dell'invio telematico, senza danno per l'Erario.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo provata la buona fede della società e valorizzando il riconoscimento del credito da parte dell'Ufficio. In appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza. Ha stabilito che il modello CNM doveva essere presentato telematicamente entro il termine previsto e che la sua omissione produceva le conseguenze previste dalla legge, indipendentemente dall'effettiva esistenza del credito, dalla sua successiva verifica da parte dell'Ufficio e dall'assenza di dolo o colpa. La stampa del gestionale non è stata ritenuta prova dell'avvenuta trasmissione, mentre tale prova poteva risultare soltanto dalla ricevuta Entratel. Il ricorso della società è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese del giudizio di appello.
Norme richiamate
Disciplina del consolidato nazionale e mondiale e modello CNM
Il modello CNM deve essere presentato esclusivamente in via telematica tramite il servizio Entratel, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La presentazione del modello CNM è considerata un adempimento autonomo e obbligatorio per i soggetti interessati al consolidato fiscale. La sua omissione non è sanata dal fatto che siano state presentate le dichiarazioni delle società consolidante e consolidata o che il credito sia sostanzialmente esistente.
Regole sulla presentazione telematica tramite Entratel
La ricevuta di avvenuto ricevimento costituisce prova della presentazione.
Per dimostrare l'invio di una dichiarazione telematica occorre produrre la ricevuta Entratel o analoga attestazione ufficiale; schermate, stampe del gestionale o documenti preparatori non sono sufficienti.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 27202 del 4 dicembre 2013
È richiamata a sostegno del principio secondo cui l'omessa presentazione della dichiarazione può impedire il riconoscimento o l'utilizzo delle eccedenze a credito maturate nell'annualità interessata.
Massime di principio
- Gli adempimenti dichiarativi formali previsti per l'accesso o la gestione di un regime fiscale, come il consolidato, devono essere rispettati autonomamente: l'effettiva esistenza del credito non elimina automaticamente le conseguenze dell'omessa dichiarazione.
- La buona fede del contribuente o l'errore del software non sono necessariamente sufficienti a escludere le conseguenze dell'omissione quando la presentazione è soggetta a un termine perentorio e a specifiche modalità telematiche.
- La prova dell'invio telematico deve essere documentata mediante la ricevuta ufficiale del sistema di trasmissione; la mera predisposizione del modello o la stampa del gestionale non dimostrano l'avvenuta presentazione.
- Il successivo controllo dell'Amministrazione finanziaria e il riconoscimento dell'esistenza del credito possono confermare la realtà sostanziale del credito, ma non necessariamente sanano l'omissione dichiarativa né fanno venir meno sanzioni e interessi.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare ricevute Entratel, protocolli, comunicazioni di scarto o accettazione e ogni prova dell'invio, verificando separatamente che tutti i modelli obbligatori siano stati effettivamente trasmessi.
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