Sentenza del 07/08/2015 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Forlì
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Avviso di accertamento - Raddoppio dei termini di cui agli artt. 43, comma 3 d.P. R. n. 600/1973 e 57, comma 3 d. P. R. n. 633/1972 - art. 331 c.p.p. - mancata denuncia ai sensi dell'articolo 331 c. p. p. - Irrilevanza - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che l’avviso di accertamento fosse stato notificato oltre il termine ordinario di quattro anni dalla presentazione delle dichiarazioni fiscali e, quindi, fosse decaduto. L’Ufficio aveva applicato il raddoppio dei termini previsto dagli articoli 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, ritenendo astrattamente configurabile un reato tributario previsto dal d.lgs. n. 74/2000, in particolare per l’utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La contribuente contestava anche la mancata presentazione della denuncia penale ai sensi dell’articolo 331 c.p.p.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente che i fatti contestati fossero astrattamente riconducibili a un reato tributario, senza necessità che fosse stata presentata la denuncia prevista dall’articolo 331 c.p.p. o che fosse già iniziata l’azione penale. Il raddoppio dei termini è applicabile purché sussistano concretamente i requisiti di legge e non sia stato invocato dall’Amministrazione al solo scopo di sanare una notifica tardiva. La verifica di quest’ultimo requisito spetta al giudice di merito.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in presenza di fatti che comportano l’obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000.
Il raddoppio può operare quando la condotta contestata è astrattamente configurabile come reato tributario, senza che sia indispensabile la presentazione della denuncia penale o l’esercizio dell’azione penale.
Art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Raddoppio dei termini per gli accertamenti in materia di imposta sul valore aggiunto in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
La regola è analoga a quella prevista per le imposte dirette: rileva l’astratta configurabilità del reato, purché il raddoppio sia applicato secondo i presupposti di legge.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che abbiano notizia di un reato perseguibile d’ufficio.
La mancata denuncia non impedisce, di per sé, l’applicazione del raddoppio dei termini tributari.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La normativa individua i reati tributari la cui astratta configurabilità può giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.
Cassazione civile, Sez. V, sentenza 11 dicembre 2012, n. 22587
Richiamata quale precedente sull’applicabilità del raddoppio dei termini in presenza di una fattispecie tributaria astrattamente penalmente rilevante.
Cassazione civile, Sez. V, sentenza 7 ottobre 2015, n. 20043
Richiamata a sostegno del principio secondo cui non sono necessarie né la denuncia penale né l’avvio dell’azione penale, purché il reato sia astrattamente configurabile e il raddoppio non sia usato strumentalmente per sanare la tardività dell’accertamento.
Massime di principio
- Quando una violazione fiscale è astrattamente riconducibile a un reato tributario previsto dal d.lgs. n. 74/2000, l’Amministrazione può beneficiare del raddoppio dei termini di accertamento anche se non ha ancora presentato denuncia penale.
- La configurabilità del reato deve essere valutata sulla base dei fatti contestati nell’accertamento, senza che sia necessario attendere una sentenza penale o l’inizio dell’azione penale.
- Il raddoppio non opera automaticamente: devono sussistere i presupposti sostanziali del reato e l’Amministrazione non deve averlo invocato artificiosamente soltanto per rendere tempestivo un accertamento già tardivo.
- Il contribuente può contestare sia l’assenza dei presupposti oggettivi del reato sia l’uso strumentale del raddoppio; la valutazione concreta spetta al giudice tributario di merito.
- In presenza di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la condotta può costituire un elemento idoneo a giustificare il raddoppio dei termini, se la fattispecie risulta astrattamente compatibile con un reato tributario.
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