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Sentenza

Sentenza del 07/08/2015 n. 836 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO ICI - Difetto totale di motivazione - Motivazione "postuma".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2010 per difetto totale di motivazione e per l'errata determinazione del valore degli immobili. L'avviso conteneva soltanto formule prestampate e non indicava in modo concreto gli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria. La società resistente ha sostenuto che l'atto fosse sufficientemente comprensibile e che la motivazione potesse essere integrata nel corso del giudizio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello della società e ha confermato l'annullamento dell'avviso deciso in primo grado. Ha ritenuto che l'atto fosse privo di una motivazione effettiva e che le spiegazioni fornite durante il giudizio costituissero una motivazione postuma, non una semplice integrazione probatoria di una motivazione già presente nell'atto. La società appellante è stata condannata al pagamento di 700 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio e dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto integrale o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

  • Cassazione civile, Sezione Tributaria, n. 16836 del 24 luglio 2014

    Gli elementi conoscitivi posti a fondamento dell'accertamento devono essere indicati tempestivamente nell'atto impositivo e in modo determinato e intelligibile, così da consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa. È ammissibile una successiva integrazione probatoria quando la motivazione sia già presente nell'atto; non è invece consentito introdurre per la prima volta in giudizio la motivazione mancante.

  • Cassazione civile, n. 9810/2014

    Il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento non può essere sanato mediante una motivazione formulata per la prima volta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento tributario deve indicare già al momento della notifica i presupposti di fatto, i criteri di calcolo e gli elementi essenziali della pretesa fiscale.
  • La motivazione non può essere completamente costruita dall'ente impositore durante il processo: una simile integrazione costituisce motivazione postuma e rende illegittimo l'atto.
  • È invece possibile produrre in giudizio documenti e prove a sostegno di una motivazione già espressamente contenuta nell'avviso; la prova può integrare la motivazione, ma non sostituirla.
  • Formule generiche o prestampate, prive di riferimenti concreti all'immobile, al contribuente e ai criteri di determinazione dell'imposta, possono impedire l'esercizio del diritto di difesa e comportare l'annullamento dell'accertamento.
  • Quando l'appello dell'ente impositore viene integralmente respinto, l'ente può essere condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

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