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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18298/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale emessa per crediti contributivi. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione solo quanto alla quantificazione dell’aggio di riscossione, ritenendo applicabile la misura ridotta del 2,65% in ragione del fatto che si trattava di riscossione spontanea a mezzo ruolo nell’ambito di un piano di rateizzazione concordato con l’ente creditore. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 e degli artt. 8 e 96 del d.m. 4 agosto 2000, sostenendo che, anche in caso di riscossione spontanea, l’aggio dovuto dal debitore dovesse essere calcolato nella misura del 4,65% e che la percentuale ridotta si riferisse soltanto alla quota a carico dell’ente creditore. La società controricorrente ha resistito al ricorso; l’INPS è rimasto sostanzialmente non attivo sul piano difensivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha interpretato il combinato disposto dell’art. 32 del d.lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 17, comma 5-bis, del d.lgs. n. 112 del 1999, come modificato dal d.l. n. 185 del 2008 conv. in l. n. 2 del 2009, e dell’art. 8 del d.m. 4 agosto 2000, osservando che, nella riscossione spontanea a mezzo ruolo, la percentuale ridotta prevista dal decreto ministeriale opera senza distinguere tra creditore e debitore, salvo espressa previsione contraria, che nella specie manca. Ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo all’art. 97 del d.m., norma di natura finanziaria che non disciplina la ripartizione dell’aggio nel caso di adempimento spontaneo. Confermata dunque la decisione di appello sull’applicazione dell’aggio ridotto, il ricorso è stato rigettato con condanna dell’Agenzia alle spese in favore della società controricorrente; nessuna statuizione sulle spese nei rapporti con l’INPS e nessun raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 32 d.lgs. n. 46 del 1999

    Individua le ipotesi di riscossione spontanea a mezzo ruolo, rilevanti per il regime dell’aggio.

  • art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999

    "L’attività dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse"

    Disciplina il compenso dell’agente della riscossione e, nel testo applicabile ratione temporis, prevede anche la riduzione dell’aggio nei casi di pagamento tempestivo e, per la riscossione spontanea, il rinvio alla percentuale fissata dal decreto ministeriale.

  • art. 17, comma 5-bis, d.lgs. n. 112 del 1999

    Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo rinvia alla percentuale stabilita dal d.m. 4 agosto 2000, senza distinguere tra quota a carico del debitore e quota a carico del creditore.

  • d.m. 4 agosto 2000, art. 8, lett. e)

    Per la Provincia di Bari stabilisce l’aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali nella misura del 2,50%.

  • d.m. 4 agosto 2000, art. 97

    Ritenuto inconferente perché contiene una previsione di ordine finanziario e non regola la misura dell’aggio dovuto nel caso concreto.

  • art. 8 d.m. 4 agosto 2000

    È la norma di riferimento per la quantificazione dell’aggio nell’ambito territoriale considerato.

  • art. 96 d.m. 4 agosto 2000

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 8, ma senza specifica autonoma valorizzazione nella motivazione della Corte.

  • art. 17, lett. a), d.lgs. n. 112 del 1999

    Richiamato in via comparativa per evidenziare che, quando il legislatore vuole limitare l’efficacia della disciplina a una sola parte, lo dice espressamente.

Massime di principio

  • Nella riscossione spontanea a mezzo ruolo, la percentuale di aggio stabilita dal decreto ministeriale si applica secondo il testo della norma di rinvio e non può essere ristretta, in via interpretativa, al solo ente creditore se la disposizione non contiene una distinzione espressa tra le parti.
  • Il rinvio a una percentuale fissata dal decreto ministeriale deve essere letto in modo sistematico con la disciplina primaria: se la norma regolamentare non distingue tra debitore ed ente creditore, la misura agevolata opera per entrambi nell’ipotesi disciplinata.
  • Una disposizione che abbia funzione meramente finanziaria o di copertura di oneri non può essere utilizzata per alterare la regola sostanziale sulla ripartizione dell’aggio quando il testo specifico applicabile al caso concreto è un altro.
  • Quando il legislatore intende limitare un beneficio o una disciplina agevolativa a una sola delle parti del rapporto, lo prevede espressamente; in mancanza, vale l’interpretazione letterale e sistematica della norma di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzata
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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