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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01147/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La lite origina da una delibera Consob con cui a un soggetto veniva contestata la violazione dell'art. 187-bis, comma 4, d.lgs. 58/1998, con irrogazione di sanzione pecuniaria, interdizione temporanea dall'esercizio della professione e confisca per equivalente del profitto. Secondo l'autorità, il soggetto, in possesso di informazione privilegiata relativa a un accordo tra De Longhi Industrial e Mitsubishi Electric per l'acquisizione del controllo di DelClima, aveva acquistato per conto proprio azioni DelClima e aveva poi comunicato l'informazione ad altro soggetto al di fuori dell'esercizio di una professione o funzione. In opposizione e poi in cassazione il ricorrente ha sostenuto che gli acquisti fossero stati compiuti sulla base di suggerimenti di operatori del settore, notizie di stampa e andamento del titolo, e ha censurato la sentenza di merito per: uso scorretto delle presunzioni e delle massime di esperienza; valorizzazione di meri indizi non gravi, precisi e concordanti; omesso esame di fatti decisivi; motivazione apparente o contraddittoria; mancata ammissione di prove testimoniali, interpello e verifiche tecniche (tabulati/celle telefoniche); violazione del diritto di difesa e delle regole processuali sulla verbalizzazione e sull'istruttoria. La Corte d'appello aveva invece ritenuto provato, tramite un insieme convergente di circostanze, che l'investimento fosse stato effettuato in ragione del possesso dell'informazione privilegiata e che i successivi contatti telefonici avessero coinvolto anche terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al ragionamento presuntivo, osservando che il controllo di legittimità consente di verificare solo la plausibilità logica dell'inferenza e non di sostituire una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa massima di esperienza. Ha affermato che nel caso concreto il giudice di merito aveva correttamente valorizzato, in modo non atomistico ma complessivo, plurime circostanze oggettive e convergenti (rapporti tra soggetti coinvolti, tempistica degli incontri e degli acquisti, modalità dell'operazione, andamento del titolo, contatti telefonici) idonee a dimostrare il possesso e l'utilizzo dell'informazione privilegiata. Ha precisato che, per la fattispecie di insider trading secondario, è sufficiente la prova del possesso della conoscenza privilegiata e dell'uso che ne sia stato fatto per operare sul mercato, non essendo necessario dimostrare la trasmissione dell'informazione da un soggetto qualificato all'agente. Ha inoltre escluso la decisività delle prove non ammesse e delle doglianze processuali, rilevando che la Corte territoriale aveva già esaminato le difese sul punto e che le istanze istruttorie erano generiche o esplorative, senza idoneità a infirmare con certezza la ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, nei limiti di legge, all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 187-bis d.lgs. n. 58/1998

    La disposizione sanziona la condotta di chi, in possesso di informazione privilegiata, compie operazioni su strumenti finanziari; ai fini dell'illecito rileva la conoscenza dell'informazione e il suo utilizzo, non essendo necessario provare la trasmissione da parte di un informatore qualificato.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti noti idonei a consentire l'inferenza del fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione va compiuta complessivamente e non atomisticamente.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è stato invocato per censurare l'erroneo uso delle presunzioni e delle norme processuali, ma le censure sono state ritenute infondate.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    La mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo, se non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 84, comma terzo, disp. att. c.p.c.

    La verbalizzazione delle richieste e conclusioni rientra nell'apprezzamento del giudice e, nel caso concreto, il suo mancato integrale svolgimento non ha determinato lesione del diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto di difesa, ma la censura è stata respinta.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul giusto processo, ma la censura è stata respinta.

  • art. 187-septies d.lgs. n. 58/1998

    Richiamato dal ricorrente sul piano delle garanzie procedimentali del giudizio di opposizione/reclamo, senza accoglimento della censura.

Massime di principio

  • Nel controllo di legittimità sulla prova per presunzioni, la Corte di cassazione verifica la coerenza logica del percorso inferenziale e la non apparente tenuta del ragionamento, ma non può rivalutare i fatti o sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La prova presuntiva è legittima quando il fatto ignoto è desunto da un insieme di circostanze oggettive, ciascuna dotata di rilevanza almeno potenziale e valutate nel loro complesso; la valutazione non deve essere atomistica.
  • In materia di insider trading secondario, ai fini dell'illecito è sufficiente dimostrare il possesso dell'informazione privilegiata e il suo utilizzo per operare sul mercato; non occorre provare che l'informazione sia stata necessariamente ricevuta da un soggetto qualificato o nel corso di una specifica comunicazione formale.
  • L'omessa ammissione di una prova è censurabile in cassazione solo se il mezzo istruttorio richiesto è decisivo, cioè idoneo a sovvertire con certezza la ricostruzione fattuale posta a base della decisione, e non quando abbia natura esplorativa o meramente congetturale.
  • La mancata considerazione di singoli elementi indiziari o difensivi non integra automaticamente vizio di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo, se il giudice di merito ha comunque affrontato la questione centrale e spiegato perché quegli elementi non siano idonei a infirmare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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