Cassazione Penale, Sentenza n. 40723/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che, nel riesame, aveva annullato la misura relativa al capo A) (falsità) ma confermato e riqualificato il capo B) in corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), sostituendo gli arresti domiciliari con misure interdittive (sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio e divieto di contrattare con la P.A. per un anno). Il capo B) contestava a Tancredi il concorso nella corruzione del professionista Marinoni in favore della società 3+S di Pella, per aver favorito la nomina di Marinoni e concesso il patrocinio al progetto "Porte Metropolitane" e aver partecipato a incontri con investitori, il tutto sulla base di chat e annotazioni contabili. Il ricorrente deduceva insufficienza e carenza motivazionale: mancava la prova della sua consapevolezza di un accordo corruttivo tra Marinoni e Pella, il patrocinio era legittimo e non lucrativo, gli incontri con privati rientravano nelle procedure preliminari previste dal codice degli appalti (art.175 d.lgs.36/2023), non risultavano utilità percepite da Tancredi, e dopo le dimissioni e lo scioglimento della Commissione veniva meno il rischio di reiterazione.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse carente rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al concorso di Tancredi nella corruzione. È stato precisato che, ai fini del concorso ex art.110 c.p. nella corruzione, quando il terzo non riceve utilità dirette, è indispensabile dimostrare il suo contributo consapevole all'accordo corruttivo e la piena conoscenza del contenuto sinallagmatico dell'accordo tra corruttore e corrotto. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la mera sussistenza di un conflitto di interessi, di un incarico professionale retribuito o della violazione dell'obbligo di astensione non costituiscono di per sé prova del mercimonio della funzione; serve un nesso causale e indizi univoci che colleghino la remunerazione all'accordo corruttivo. Alla luce del quadro probatorio considerato insufficiente (assenza di rapporti diretti Tancredi-Pella nelle chat, mancanza di flussi finanziari dimostrati, atti contrari a favore del progetto da parte dello stesso Tancredi), il provvedimento cautelare è stato annullato senza rinvio per carenza di elementi indiziari. L'accoglimento ha reso superfluo l'esame degli altri motivi.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale ha deciso in sede di riesame ex art. 309 sul ricorso proposto da Tancredi.
artt. 81, 110, 496, 48, 479 cod. pen. (capo A)
Norme richiamate nell'originaria imputazione per i reati di falso; il Tribunale di riesame ha comunque annullato la misura relativa al capo A).
artt. 110, 319 cod. pen. (capo B)
Art.110 (concorso di persone) e art.319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) erano originariamente evocati; il Tribunale del riesame ha però riqualificato la fattispecie richiamando l'art.318.
Reato di corruzione per l'esercizio della funzione: il Tribunale del riesame aveva derubricato la fattispecie a questa figura, ma la decisione impugnata è stata annullata per carenza di indizi relativi alla consapevolezza e al nesso sinallagmatico richiesto.
art. 274, co.1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): il ricorso contestava la mancanza di adeguata motivazione sul pericolo di reiterazione; il giudice ha ritenuto le argomentazioni insufficienti.
artt. 289-bis e 290 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella valutazione delle esigenze cautelari; il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato il collegamento con la posizione attuale del ricorrente (dimissioni, scioglimento commissione).
art. 175 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Norma sul partenariato pubblico-privato invocata dal ricorrente a giustificazione dei contatti con possibili finanziatori; il giudice ha ritenuto che gli incontri preliminari illustrati potevano rientrare nelle attività di verifica di convenienza e fattibilità previste dall'art.175.
art. 41-bis legge urbanistica 1150/1942
Richiamato nell'ordinanza impugnata per i divieti connessi alla redazione di strumenti urbanistici; il giudice ha escluso la pertinenza del divieto al caso concreto, trattandosi di progettazione subordinata a strumenti urbanistici e non dell'approvazione di uno strumento urbanistico.
Norma sull'abuso d'ufficio (richiamata a titolo storico): la sentenza osserva che la depenalizzazione o soppressione di talune fattispecie limita l'uso di conflitti di interesse come prova indiretta di corruzione.
Richiamato nella motivazione della decisione impugnata; il ricorso contestava l'uso generico di tale richiamo senza verifica concreta della pericolosità attuale.
Sentenza Corte Cost. n. 95 del 7 maggio 2025
Richiamata per sottolineare che le lacune di tutela penale derivanti dall'abrogazione di taluni reati non rendono incostituzionale la legge; comunque queste lacune non autorizzano a estendere per via interpretativa la fattispecie di corruzione.
Massime di principio
- Per configurare il concorso ex art.110 c.p. in una corruzione intercorre tra altri due soggetti, è necessario dimostrare che il terzo abbia concretamente agevolato l'accordo corruttivo con piena consapevolezza del suo contenuto sinallagmatico; la semplice contiguità di interessi o la partecipazione ad attività conciliabili con l'incarico pubblico non sono sufficienti.
- La presenza di un incarico professionale retribuito a favore di un pubblico ufficiale non vale automaticamente come prova di corruzione: quando l'incarico è lecito e giustificabile occorrono indizi univoci che mostrino che l'incarico è stato concepito come corrispettivo di un accordo corruttivo.
- Il conflitto di interessi e la violazione dell'obbligo di astensione sono indizi rilevanti ma non decisivi: servono elementi probatori che colleghino tali situazioni a un preciso scambio do ut des tra privato e pubblico ufficiale.
- La riqualificazione tra corruzione per atto contrario (art.319) e corruzione per l'esercizio della funzione (art.318) comporta valutazioni diverse sul nesso causal-probatorio; il giudice cautelare deve spiegare con precisione i motivi per cui ritiene sussistenti i gravi indizi a carico del terzo concorrente.
- L'applicazione di misure cautelari interdittive richiede una motivazione specifica e adeguata sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.), valutando la situazione attuale dell'indagato (es. dimissioni, cessazione della funzione) e non ricorrendo a valutazioni generiche sul 'peso politico' o sul 'radicamento'.
- In presenza di prove basate su conversazioni o annotazioni contabili, è necessario dimostrare collegamenti diretti e flussi finanziari rilevanti; elementi informatici isolati (file Excel con annotazioni) non sono di per sé decisivi senza riscontro dei movimenti economici o dei rapporti contrattuali concreti.
- L'abrogazione o depotenziamento di fattispecie come l'abuso d'ufficio impone cautela nel ricavare responsabilità penali da conflitti di interesse: il giudice penale non può sostituirsi al legislatore estendendo per via interpretativa la nozione di corruzione.
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