Cassazione Civile, Ordinanza n. 35927/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2002, emessa a seguito di iscrizione a ruolo conseguente a una decisione divenuta definitiva che aveva dichiarato estinto il giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente aveva visto rigettati ricorso e appello davanti al giudice tributario e aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, producendo prova del versamento degli importi dovuti e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che, quando il debitore ricorrente dichiara di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e risulta la comunicazione dell'esattore prevista dalla norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia; inoltre, se al momento della decisione risulta il pagamento integrale del debito rateizzato, va dichiarata anche la cessazione della materia del contendere. In applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non è disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
definizione dei carichi pendenti
la dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'esattore, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; se è stato pagato integralmente il debito, va dichiarata anche la cessazione della materia del contendere
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
estinzione del giudizio per inattività delle parti
richiamato come causa originaria della definitività della decisione a monte rispetto alla cartella impugnata
estinzione del giudizio di cassazione
usato come base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza della definizione agevolata e della rinuncia del debitore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
raddoppio del contributo unificato
la Corte esclude i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato
trattazione in camera di consiglio
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso
Massime di principio
- In presenza di adesione del debitore alla definizione agevolata dei carichi pendenti, con impegno a rinunciare al giudizio e successiva comunicazione dell'agente della riscossione, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
- Se alla data della decisione risulta anche il pagamento integrale del debito rateizzato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalla posizione processuale del debitore.
- La definizione agevolata può incidere direttamente sull'assetto processuale del giudizio tributario pendente, rendendo inutile la prosecuzione della controversia sul merito della cartella impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato se mancano i relativi presupposti.
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