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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28565/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imprenditore)

La controversia

Il titolare di un'impresa artigiana di noleggio con conducente impugnava il diniego della Commissione regionale per l'artigianato, confermato nei gradi di merito, con cui era stata respinta la richiesta di autorizzazione all'apertura di una rimessa secondaria in un Comune diverso da quello di autorizzazione dell'attività principale. Il ricorrente sosteneva che la legge quadro sul N.C.C. non imponesse, nel periodo rilevante, un vincolo di localizzazione esclusiva della rimessa nel Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione, né un obbligo di preventiva autorizzazione comunale per rimesse ulteriori in altri Comuni; lamentava quindi la violazione della L. n. 21 del 1992, in relazione agli artt. 49 e 54 del Trattato UE. Deduceva inoltre che le modifiche restrittive introdotte nel 2008-2009 non erano efficaci ratione temporis, essendo state sospese e rinviate più volte, e che pertanto la disciplina applicabile era solo quella originaria, la quale non vietava rimesse secondarie. La Regione eccepiva anche un vizio di contraddittorio nei giudizi di merito e concludeva per l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità fondata sul dedotto difetto di contraddittorio, ritenendo che, nel caso concreto, la mancata integrazione non imponesse la rimessione al primo giudice per assenza di una concreta lesione del diritto di difesa allegata dalla parte pretermessa o dalla controricorrente. Nel merito ha accolto l'unico motivo di ricorso: ha ritenuto che, alla data del provvedimento amministrativo impugnato, la disciplina applicabile fosse quella originaria della L. n. 21 del 1992, poiché le successive modifiche restrittive non erano efficaci ratione temporis; tale disciplina non prevedeva un divieto di collocare rimesse secondarie in altri Comuni, né un nesso inscindibile tra autorizzazione comunale e rimessa secondaria. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, affinché riesaminasse la domanda alla luce dei principi affermati.

Norme richiamate

  • L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 3

    testo originario; modifiche del 2009 sospese e poi non efficaci ratione temporis

    il testo originario non conteneva un divieto di rimesse secondarie né imponeva un nesso inscindibile tra autorizzazione comunale e ubicazione della rimessa; la disciplina restrittiva successiva non era applicabile alla fattispecie

  • L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 8

    comma 3, nella formulazione originaria applicabile ratione temporis

    richiedeva la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, ma non disciplinava né vietava le rimesse secondarie in altri Comuni

  • L. 15 gennaio 1992, n. 21, art. 11

    disciplina degli obblighi dei titolari di autorizzazione N.C.C.

    non imponeva, nel testo applicabile, il rientro nella sola rimessa del Comune autorizzante secondo la lettura restrittiva fatta propria nei gradi di merito

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 29, comma 1-quater

    modifica restrittiva degli artt. 3, 8 e 11

    la novella era stata introdotta ma la sua efficacia era stata sospesa e quindi non poteva fondare il diniego

  • L. 27 febbraio 2009, n. 14

    conversione del D.L. n. 207 del 2008

    richiamata come fonte della modifica legislativa poi sospesa

  • D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-bis, comma 1

    sospensione dell'efficacia dell'art. 29, comma 1-quater

    ha sospeso l'entrata in vigore della disciplina restrittiva fino al 30 giugno 2009, con successive proroghe

  • D.L. 30 dicembre 2009, n. 194

    proroga della sospensione

    ha ulteriormente prorogato la sospensione dell'efficacia della novella restrittiva

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78

    proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2009

    ha contribuito al mantenimento della disciplina originaria per il periodo considerato

  • D.L. 26 novembre 2010, n. 40, art. 2, comma 3

    rinvio a DPCM urgenti misure attuative

    ha ulteriormente differito l'efficacia del nuovo regime e collegato l'attuazione a misure regolatorie

  • D.L. 30 dicembre 2016, n. 244

    differimento della sospensione al 31 dicembre 2017

    ha mantenuto sospesa la disciplina restrittiva

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205

    differimento della sospensione al 31 dicembre 2018

    ha proseguito la sospensione della novella del 2009

  • D.L. 14 dicembre 2018, n. 135

    nuova disciplina del settore

    ha ridisegnato la materia e, nella formulazione vigente, ha consentito espressamente ulteriori rimesse in determinati ambiti territoriali

  • L. 11 febbraio 2019, n. 12

    conversione del D.L. n. 135 del 2018

    ha reso vigente la disciplina attuale richiamata dalla Corte come conferma del superamento del precedente assetto restrittivo

  • artt. 49 e 54 del Trattato UE

    la Corte ha ritenuto non necessario il confronto con tali principi ai fini della decisione, poiché la soluzione discendeva già dal diritto interno applicabile

Massime di principio

  • In materia di noleggio con conducente, la legittimità del diniego amministrativo va valutata con riferimento alla disciplina effettivamente vigente al momento del provvedimento impugnato, tenendo conto di sospensioni, proroghe e rinvii dell'efficacia delle modifiche legislative succedutesi nel tempo.
  • Se la normativa applicabile non prevede espressamente un divieto di rimesse secondarie o un nesso inscindibile tra autorizzazione comunale e ubicazione della rimessa, il diniego fondato su tale presupposto è illegittimo.
  • Le modifiche legislative restrittive non ancora efficaci ratione temporis non possono essere utilizzate per introdurre, in via interpretativa, limiti territoriali ulteriori rispetto a quelli risultanti dal testo applicabile della legge quadro.
  • La mancanza di integrazione del contraddittorio non determina automaticamente la rimessione al primo giudice quando non sia dedotta o concretamente ravvisabile una specifica lesione del diritto di difesa della parte pretermessa e la questione non sia coltivata dalla parte interessata.
  • Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla correttezza della decisione amministrativa o giurisdizionale deve svolgersi secondo la normativa sostanziale e processuale concretamente applicabile, privilegiando un'interpretazione coerente dell'intero sistema legislativo di settore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzienda
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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