Cassazione Civile, Ordinanza n. 14680/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (richiedente marchio)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto, da parte dell'UIBM, di registrare il marchio denominativo e figurativo "PIM" per la classe 35, in seguito all'opposizione della società titolare dei marchi anteriori "PAM" per le classi 35 e 42. La Commissione dei ricorsi aveva invece accolto l'impugnazione del diniego e disposto la prosecuzione dell'iter di registrazione, ritenendo insussistente il rischio di confusione tra i segni, valorizzando le differenze grafiche e cromatiche del marchio richiesto, il carattere distintivo accresciuto dei marchi anteriori, nonché la convivenza protratta nel tempo dei segni sul mercato senza episodi di confusione o sviamento. La società opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; (2) violazione dell'art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. per mancata valutazione globale del rischio di confusione; (3) violazione della medesima norma per omessa considerazione del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore; (4) violazione delle norme sul marchio e sulla convalidazione, contestando altresì il rilievo dato alla coesistenza dei segni e all'assenza di episodi confusori. La resistente ha difeso la correttezza della decisione della Commissione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo e il terzo, e complessivamente infondato il quarto. Ha osservato che la sentenza impugnata conteneva un effettivo percorso argomentativo e dunque non era affetta da motivazione apparente; che le censure sul rischio di confusione erano prive di specifica aderenza alla ratio decidendi, poiché la Commissione aveva già applicato una valutazione globale e sintetica dei segni, in linea con la giurisprudenza unionale e nazionale; che il carattere distintivo dei marchi anteriori era stato comunque considerato; e che il richiamo alla pacifica coesistenza pluriennale dei segni, unita alle differenze tra essi e all'assenza di episodi di confusione, costituiva un elemento idoneo a escludere il rischio confusorio. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore della società resistente e compensazione delle spese nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per vizi di motivazione
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione
art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i.
norma sostanziale sulla tutela del marchio invocata per il rischio di confusione con marchio anteriore
richiamato in combinato disposto nei motivi di ricorso e nella decisione
richiamato nei motivi e nella decisione come norma processuale del procedimento sui marchi
direttiva 2436/2015/UE
considerando 10; considerando 16
richiamata per il criterio di valutazione del rischio di confusione tra marchi
richiamato con riferimento alla convalidazione del marchio per tolleranza dell'uso altrui
richiamato a fondamento della tutela del marchio
richiamato a fondamento della tutela del marchio di fatto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di modifica che ha introdotto il richiamo all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando è graficamente esistente ma non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione, lasciando all'interprete il compito di ricostruirlo con congetture.
- Nel giudizio di confondibilità tra marchi, il confronto deve essere globale e sintetico, fondato sull'impressione complessiva prodotta dai segni e sulla percezione del consumatore medio, che normalmente non effettua un raffronto diretto ma si affida al ricordo mnemonico.
- Le censure in cassazione devono essere specificamente attinenti al decisum: se non colpiscono la reale ratio della sentenza impugnata, sono inammissibili perché equivalgono a una mancata enunciazione del motivo.
- Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più forte è il carattere distintivo del marchio anteriore; tuttavia, se il giudice di merito quel carattere lo ha effettivamente considerato, la doglianza che ne denunci l'omessa valutazione è infondata o inammissibile a seconda dei casi.
- La pacifica coesistenza per lungo tempo di segni distintivi simili, specie se accompagnata da elementi differenzianti e dall'assenza di episodi di confusione o sviamento della clientela, può costituire un dato fattuale idoneo a escludere il rischio confusorio.
- Il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla coesistenza dei marchi e sull'assenza di episodi confusori, salvo vizi di motivazione o violazioni di legge effettive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14671/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14672/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14673/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14674/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14675/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14676/2024 del 27/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →