Cassazione Civile, Ordinanza n. 19683/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (farmacia)
La controversia
La titolare di una farmacia rurale ha chiesto accertarsi che l'azienda sanitaria provinciale avesse indebitamente trattenuto, per i mesi da gennaio a settembre 2013, somme dovute a titolo di quote di spettanza della farmacia e di sconto sul corrispettivo delle specialità medicinali erogate in regime SSN. La domanda si fondava sulla disciplina agevolativa riservata alle farmacie rurali con indennità di residenza e fatturato annuo entro la soglia prevista. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello è stata confermata la decisione, ritenendo, da un lato, che il fatturato rilevante dovesse essere considerato al netto dei ticket, ma, dall'altro, che la farmacia non avesse provato l'esatto ammontare del fatturato annuo di riferimento né dei ticket e, quindi, non avesse dimostrato il superamento/non superamento della soglia. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 40, l. n. 662/1996, come modificato, e dell'art. 2, comma 1, l. n. 549/1995, per avere la Corte d'appello individuato erroneamente l'annualità di riferimento nel 2013 anziché nel 2012; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato che il fatturato 2012 era stato prodotto e non contestato, mentre la controversia riguardava solo se i ticket dovessero o meno essere inclusi nel calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, affermando che, per determinare lo sconto spettante alle farmacie rurali nei mesi di un anno non ancora concluso, occorre prendere a base il fatturato annuo dell'annualità precedente. Ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui il limite di fatturato va calcolato includendo i ticket. Poiché le parti non contestavano il fatturato del 2012, ma solo il criterio di calcolo al netto o al lordo dei ticket, la Corte d'appello ha errato nel ritenere non provato il dato da porre a base del calcolo e nel riferirsi al fatturato del 2013. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per censurare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme sul riparto dell'onere probatorio e sul dovere di valutazione delle prove
art. 1, comma 40, l. n. 662/1996
"Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ... con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni (corrispondente ad Euro 387.324,67), restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549."
per le farmacie rurali con i requisiti previsti, il limite di fatturato rilevante per mantenere le quote di sconto agevolate è quello annuo in regime SSN, da verificare secondo il criterio applicabile al periodo di riferimento
art. 11, d.l. n. 347/2001, conv. in l. n. 405/2001
ha modificato la disciplina dello sconto e del fatturato rilevante per le farmacie rurali
art. 2, comma 1, l. n. 549/1995
"Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento."
per le farmacie rurali in possesso dei requisiti continua ad applicarsi la disciplina agevolata dello sconto
richiamato quale parametro sul riparto dell'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa
richiamato per censurare l'omesso rilievo delle prove e delle circostanze non contestate
Massime di principio
- Nella disciplina dello sconto riconosciuto alle farmacie rurali, il limite di fatturato annuo rilevante ai fini dell'agevolazione va determinato includendo le quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, cioè i ticket.
- Per la liquidazione dello sconto dovuto nei mesi di un anno non ancora concluso, il parametro di calcolo non può essere il fatturato dell'anno in corso, che non è ancora definitivamente determinabile, ma quello dell'annualità precedente.
- Se il dato fattuale decisivo sul fatturato annuo è pacifico tra le parti e la controversia riguarda soltanto il criterio giuridico di calcolo, il giudice non può rigettare la domanda per asserita mancata prova di un diverso annuale di riferimento.
- La valutazione sulla spettanza di una agevolazione economica non può prescindere dalla corretta individuazione del periodo di riferimento e dal coordinamento tra prova del fatto storico e qualificazione giuridica del criterio di calcolo.
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