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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25770/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva recuperato l’IVA ritenuta dovuta su operazioni dichiarate esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14), del d.P.R. n. 633/1972, nonché maggiori IRES e IRAP per l’indeducibilità dell’IVA sugli acquisti. Secondo l’Agenzia, l’attività non consisteva nel mero trasporto urbano di persone a Venezia e nella laguna, ma comprendeva servizi turistico-ricreativi svolti mediante imbarcazioni Gran Turismo. La CTP di Venezia, riuniti i ricorsi, li aveva accolti; la CTR del Veneto, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, aveva invece ritenuto che, a fronte di un corrispettivo unitario, fossero offerti ulteriori servizi, tra cui trasporti programmati, prenotazioni di visite, guide e accompagnatori, noleggio di imbarcazioni e partecipazione a eventi veneziani, qualificando l’attività come prestazione complessa imponibile all’aliquota ordinaria del 22%. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ha contestato che la CTR non avesse indicato quali fossero le prestazioni complesse e da quali prove ne avesse desunto l’esistenza, sostenendo che le fatture documentavano soltanto trasporti urbani; con il secondo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 14), del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 90/1990, assumendo che l’esenzione riguardasse il trasporto urbano indipendentemente dalla finalità turistica e dal fatto che il servizio fosse inserito in programmi organizzati da tour operator; con il terzo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., ha denunciato la violazione delle regole sull’onere della prova e delle norme sull’accertamento, contestando la mancata individuazione degli elementi probatori relativi ai servizi aggiuntivi e rilevando che in verifica non erano emersi documenti attestanti spese per tali servizi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi perché connessi. Ha chiarito che l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14), del d.P.R. n. 633/1972 va interpretata restrittivamente e che, quando al trasporto si affiancano altre prestazioni, occorre valutare l’operazione nel suo complesso: l’esenzione può estendersi alle prestazioni accessorie, ma non a servizi ulteriori che costituiscano un fine autonomo e rendano il trasporto soltanto strumentale. Ha inoltre rilevato che l’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, norma di interpretazione autentica retroattiva salvo i rapporti esauriti, estende il regime di esenzione anche ai trasporti con finalità turistico-ricreative, purché l’operazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprenda ulteriori servizi non accessori; tale modifica non è stata decisiva nel caso concreto. La CTR aveva infatti accertato, sulla base della documentazione acquisita, che l’attività della società era diretta a organizzare escursioni per gruppi di turisti e a offrire la possibilità di noleggiare imbarcazioni per partecipare a eventi, in accordo con i tour operator. Tale accertamento in fatto non è sindacabile in sede di legittimità. Le censure dei primi e del terzo motivo, nella parte in cui denunciavano un travisamento della prova relativo a fatti sostanziali, non erano deducibili con il paradigma invocato: il travisamento del contenuto oggettivo della prova è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. se concerne fatti processuali, e ai sensi del n. 5 se riguarda fatti sostanziali. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.900,00, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633/1972

    a seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, quindi, l’esenzione stabilita nell’art. 10, comma 1, n. 14) cit. trova applicazione anche nel caso di trasporti con finalità turistico-ricreativa, purché abbiano per oggetto, in via esclusiva, il trasporto di persone e sia esclusa la fornitura di ulteriori servizi non riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 633 del 1972, nel senso che tali ulteriori servizi, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, devono qualificarsi comunque come accessori secondo le condizioni indicate dalla prima citata giurisprudenza unionale e di legittimità

    L’esenzione si applica anche ai trasporti con finalità turistico-ricreativa, ma soltanto se l’oggetto dell’operazione è il trasporto di persone e gli eventuali servizi ulteriori sono accessori; non spetta se i servizi aggiuntivi autonomi costituiscono il fine dell’operazione e il trasporto è meramente strumentale.

  • art. 12 d.P.R. n. 633/1972

    a seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, quindi, l’esenzione stabilita nell’art. 10, comma 1, n. 14) cit. trova applicazione anche nel caso di trasporti con finalità turistico-ricreativa, purché abbiano per oggetto, in via esclusiva, il trasporto di persone e sia esclusa la fornitura di ulteriori servizi non riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 633 del 1972, nel senso che tali ulteriori servizi, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, devono qualificarsi comunque come accessori secondo le condizioni indicate dalla prima citata giurisprudenza unionale e di legittimità

    Ai fini dell’esenzione, i servizi ulteriori rispetto al trasporto possono essere ricompresi nel trattamento della prestazione principale solo se qualificabili come accessori secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 36-bis d.l. n. 50/2022, convertito dalla l. n. 91/2022

    si tratta di disposizione applicabile in via retroattiva (con il limite dei rapporti esauriti), come ha precisato questa Corte, nell’affermare che: «In tema di IVA, il regime di esenzione e di riduzione delle aliquote per il trasporto marittimo di persone, previsto dall'art. 10, comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1973, trova applicazione anche ove siano effettuate esclusivamente prestazioni di trasporto con finalità turistico-ricreative, senza la fornitura di ulteriori servizi, in virtù dell'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. dalla l. n. 91 del 2022, che, avendo natura di norma di interpretazione autentica, in conformità alla rubrica ed al tenore letterale, e precisando il significato già attribuibile alla disposizione interpretata anche alla luce dei principi del diritto dell'UE, dispiega efficacia retroattiva, enunciando una regola di giudizio destinata da operare in termini generali sia per le controversie pendenti che per quelle future, con esclusione dei soli rapporti esauriti.»

    La disposizione, in quanto norma di interpretazione autentica, opera retroattivamente anche nelle controversie pendenti e future, esclusi i rapporti esauriti, estendendo l’esenzione ai trasporti turistico-ricreativi quando non siano forniti servizi ulteriori.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    il travisamento del contenuto oggettivo della prova è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., se l’errore di percezione si riferisce a fatti processuali, e ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se riguarda, come nel caso in esame, fatti sostanziali

    La deduzione del travisamento della prova va ricondotta al n. 4 quando l’errore percettivo riguarda fatti processuali e al n. 5 quando riguarda fatti sostanziali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’esenzione IVA prevista per il trasporto urbano di persone si applica anche quando il trasporto è svolto per finalità turistico-ricreative, purché l’operazione abbia per oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non includa servizi ulteriori autonomi.
  • Quando un’operazione comprende più elementi, occorre valutarne tutte le circostanze per stabilire se si tratti di prestazioni autonome o di un’unica prestazione economica; non è possibile scomporre artificialmente un’operazione che, sotto il profilo economico, costituisca una prestazione unica.
  • Una prestazione ulteriore è accessoria alla prestazione principale quando non costituisce per il cliente un fine autonomo, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale. Solo in tal caso segue il trattamento tributario della prestazione principale.
  • La finalità turistico-ricreativa non modifica di per sé la natura del trasporto; l’esenzione non spetta, tuttavia, quando l’operazione complessiva offre servizi ulteriori non accessori e il trasporto è soltanto strumentale alla loro fruizione.
  • La norma di interpretazione autentica dell’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022 opera retroattivamente, salvi i rapporti esauriti, e si applica alle controversie pendenti e future.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. quando riguarda fatti processuali e ai sensi del n. 5 quando riguarda fatti sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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