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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25758/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)

La controversia

La contribuente impugnava la cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione, per conto del Consorzio di bonifica 6 Enna, chiedeva 1.915,92 euro per contributi di bonifica relativi a opere irrigue e agli anni 2015, 2016 e 2017. La Commissione tributaria provinciale di Enna accoglieva il ricorso per carenza di motivazione; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La Corte d’appello riteneva che la cartella non indicasse un atto prodromico notificato, gli estremi di pubblicazione del piano di classifica o le modalità di calcolo; giudicava tardiva la spiegazione secondo cui il contributo era calcolato applicando al reddito dominicale l’aliquota del 2,09%; inoltre riteneva che il consorzio emittente non fosse più esistente a seguito dell’accorpamento nel Consorzio di bonifica Sicilia Orientale e che fosse nullo il mandato senza rappresentanza conferito al consorzio accorpato. Il consorzio territoriale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e ultrapetizione, poiché la Corte territoriale avrebbe rilevato d’ufficio una questione mai dedotta, senza assegnare il termine previsto dall’art. 101, secondo comma, c.p.c., e avrebbe considerato una questione di legittimazione non rilevabile d’ufficio; (2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e del diritto di difesa, sostenendo che la contribuente conosceva e aveva contestato i presupposti della pretesa e che i dati riportati nella cartella consentivano di comprendere il calcolo; (3) violazione della legge regionale siciliana n. 5/2014 e delle disposizioni organizzative del consorzio, assumendo che l’accorpamento non avesse estinto immediatamente i consorzi territoriali, i quali erano rimasti operativi durante il periodo transitorio e conservavano i propri affidamenti; (4) violazione delle norme sul mandato e sulla delega amministrativa, sostenendo che la relazione con il consorzio regionale fosse qualificabile come delega interorganica e che non sussistesse incompetenza assoluta.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la questione della permanenza del consorzio territoriale e della sua competenza era rilevabile d’ufficio e di puro diritto, sicché non era necessario attivare il contraddittorio preventivo ex art. 101 c.p.c. Ha accolto il secondo motivo: la cartella indicava terreni, superfici, redditi dominicali, imponibile e importo annuale; il coefficiente non era esplicitato, ma poteva ricavarsi mediante una semplice operazione aritmetica, e non era stato contestato un errore di calcolo. Gli elementi erano quindi sufficienti a rendere comprensibili i presupposti della pretesa, mentre le questioni sulla sua fondatezza attengono alla fase contenziosa. Ha accolto il terzo motivo: l’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 non prevedeva l’estinzione immediata dei consorzi accorpati; l’estinzione era collegata al completamento del processo di riunificazione. Fino ad allora il consorzio territoriale era rimasto operativo e conservava gli affidamenti e le attività già esercitate, compresa quella impositiva. L’erronea indicazione del mandato senza rappresentanza non aveva privato il consorzio del potere di emanare l’atto né inciso sul rapporto tributario. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    non apparendo di conseguenza neppure necessaria l’applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ.

    Non occorreva assegnare alle parti un termine per osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio, perché la questione era di puro diritto e la relativa valutazione non ha determinato un errore concreto.

  • art. 7 L. 212/2000

    Ove, come nel caso specifico, gli elementi indicati siano sufficienti a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, deve ritenersi la validità dell’avviso (Cass. Sez. 5, 19/05/2026, n. 15032, Rv. 678409 – 01) ponendosi nella fase contenziosa le questioni inerenti alla fondatezza della pretesa stessa.

    La motivazione dell’atto è sufficiente quando gli elementi in esso indicati rendono comprensibili i presupposti della pretesa; le contestazioni sulla fondatezza della pretesa possono essere esaminate nella fase contenziosa.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973

    Ove, come nel caso specifico, gli elementi indicati siano sufficienti a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, deve ritenersi la validità dell’avviso (Cass. Sez. 5, 19/05/2026, n. 15032, Rv. 678409 – 01) ponendosi nella fase contenziosa le questioni inerenti alla fondatezza della pretesa stessa.

    L’atto relativo alla riscossione è valido se gli elementi riportati consentono di comprendere i presupposti della pretesa, anche quando il calcolo non sia esposto in forma analitica ma sia ricavabile dai dati indicati.

  • art. 13 L.R. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5

    La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo ente accorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplice costituzione della nuova entità.

    La disposizione che istituisce nuovi consorzi e ridefinisce gli ambiti tramite accorpamento non determina, per ciò solo e immediatamente, l’estinzione degli enti preesistenti; la loro cessazione si colloca al completamento del processo di riunificazione.

  • art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale

    Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (per quanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineata successione tra gli stessi.

    La permanenza degli affidamenti dei consorzi accorpati assicura continuità operativa durante la successione organizzativa e sostiene la prosecuzione delle attività consortili fino alla riorganizzazione.

Massime di principio

  • La cartella o l’atto tributario è sufficientemente motivato quando i dati in esso riportati consentono al destinatario di comprendere i presupposti della pretesa e di ricostruirne il calcolo mediante una semplice operazione aritmetica, purché non sia contestato uno specifico errore di calcolo; le contestazioni sulla fondatezza della pretesa appartengono alla fase contenziosa.
  • La legge regionale che istituisce un nuovo ente mediante accorpamento di enti preesistenti, senza prevederne espressamente l’estinzione immediata, non determina la cessazione automatica degli enti accorpati al momento della costituzione del nuovo ente. Questi permangono operativi, con gli affidamenti e le attività già esercitate, fino al completamento del processo di riunificazione.
  • L’erronea qualificazione dell’attività del consorzio territoriale come svolta in forza di un mandato senza rappresentanza non invalida l’atto impositivo quando il consorzio è rimasto operativo e conservava, in forza degli affidamenti ancora vigenti, il potere di svolgere l’attività e di emanare l’atto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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