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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25757/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il Comune aveva richiesto alla società 28.532 euro a titolo di maggiore tassa sui rifiuti per l’anno d’imposta 2015, relativamente a un capannone sito nel Comune e destinato al rimessaggio di imbarcazioni da diporto. La società aveva impugnato l’avviso di accertamento n. 3380/2018; la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5438/3/2021 depositata il 1° luglio 2021, aveva rigettato l’appello. La CTR aveva ritenuto che, anche per il 2015, in mancanza di dichiarazione o comunicazione al Comune delle condizioni rilevanti per la riduzione o l’esclusione del tributo, restasse ferma la tassazione già accertata per le annualità precedenti, in conformità a pronunce passate in giudicato sul medesimo rapporto tributario. Aveva inoltre considerato non pertinente una pronuncia relativa al 2013, che aveva rideterminato il dovuto sulla base dell’accertamento relativo al 2014. Con il primo motivo la società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulle disposizioni che prevedono l’esclusione dalla tassa per i rifiuti speciali e sulla documentazione prodotta per dimostrare che questi erano stati smaltiti tramite imprese specializzate e autorizzate; ha inoltre contestato la mancata considerazione della conoscenza, da parte del Comune, degli elementi relativi allo smaltimento. Con il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo, ha denunciato motivazione apparente ai sensi degli artt. 36 e 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avrebbe spiegato le ragioni del rigetto nonostante la documentazione attestante la produzione e lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Il primo motivo è infondato: non sussiste omessa pronuncia quando la reiezione della pretesa risulta implicitamente dall’impostazione logico-giuridica della decisione; nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto non adempiuti gli oneri di dichiarazione e comunicazione necessari per ottenere una diversa tassazione o l’esenzione, sicché le questioni incompatibili con tale conclusione erano state implicitamente respinte. La censura sulla documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali e sulla conoscenza del Comune è stata dichiarata inammissibile, perché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione. Il secondo motivo è infondato: la motivazione della CTR rendeva comprensibili le ragioni della decisione, individuate nel mancato adempimento degli oneri di denunzia e informazione e nell’irrilevanza del precedente invocato, e rispettava pertanto il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. La società è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.305 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, e 200 euro per esborsi. La Corte ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

    L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice omette del tutto una statuizione indispensabile; non ricorre invece se la pretesa non esaminata espressamente è incompatibile con la decisione adottata, dalla quale può desumersi un rigetto implicito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    I profili di diritto esaminati e le argomentazioni a fondamento del pronunziato rigetto del ricorso, comportavano necessariamente la reiezione delle critiche di cui la società contribuente lamenta l’omessa pronuncia.

    Il vizio processuale di omessa pronuncia non è configurabile quando la decisione e le sue ragioni comportino necessariamente il rigetto, anche implicito, delle questioni sollevate.

  • artt. 183 e 184 e ss. del d.lgs. n. 152/2006

    La Corte regionale ha rilevato che non risulta presentata, per l’anno 2015, alcuna dichiarazione da parte della società contribuente, e ha ritenuto che, in ragione della mancata contestazione in ordine alla formazione del giudicato esterno “essersi incontestatamente formato il giudicato esterno e, pertanto, anche per l'annualità in esame – non riscontrandosi evidenze diverse - di potersi pronunciare in merito al mancato assolvimento, da parte del contribuente dell'onere - posto a suo carico - di comunicare le condizioni che avrebbero consentito la riduzione della tariffa, in relazione allo smaltimento diretto dei rifiuti, secondo il principio affermato nelle sentenze succitate.”.

    La Corte non elabora un’autonoma interpretazione delle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 invocate dalla contribuente: conferma il rigetto perché, secondo la valutazione della CTR, mancavano la dichiarazione e la comunicazione delle condizioni necessarie per ottenere il trattamento tariffario richiesto.

  • art. 62 del d.lgs. n. 507/1993

    La Corte regionale ha rilevato che non risulta presentata, per l’anno 2015, alcuna dichiarazione da parte della società contribuente, e ha ritenuto che, in ragione della mancata contestazione in ordine alla formazione del giudicato esterno “essersi incontestatamente formato il giudicato esterno e, pertanto, anche per l'annualità in esame – non riscontrandosi evidenze diverse - di potersi pronunciare in merito al mancato assolvimento, da parte del contribuente dell'onere - posto a suo carico - di comunicare le condizioni che avrebbero consentito la riduzione della tariffa, in relazione allo smaltimento diretto dei rifiuti, secondo il principio affermato nelle sentenze succitate.”.

    La Corte non formula una distinta interpretazione dell’art. 62; la controversia è risolta confermando la rilevanza dell’omessa dichiarazione e comunicazione, così come accertata dalla CTR, per l’accesso alla riduzione o all’esclusione invocata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992

    Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicare su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligata et probata”.

    La motivazione è apparente quando non espone l’iter logico della decisione e non permette di comprendere su quali elementi e argomenti si fondi il convincimento del giudice; la sentenza impugnata superava tale soglia perché indicava gli oneri dichiarativi e informativi non adempiuti e l’irrilevanza del precedente invocato.

  • art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza impugnata ha affermato che la società contribuente non ha ottemperato ai propri oneri di denunzia e informazione al fine di ottenere l’esclusione delle aree di produzione dei rifiuti speciali, evidenziando inoltre l’irrilevanza del precedente giurisprudenziale invocato dalla stessa società, rispetto al vaglio della fattispecie. Risultano quindi individuabili gli elementi dai quali la Commissione ha tratto il proprio convincimento al fine di reputare legittimo l’atto impositivo impugnato, così da ritenere che la motivazione della sentenza impugnata assolva al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte.

    La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d’appello esponeva elementi sufficienti a rendere riconoscibile il percorso decisorio e la ragione del rigetto. La Corte non ricava dall’art. 53 una regola autonoma ulteriore.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo” quando, nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

    Il requisito costituzionale di motivazione è violato se la motivazione, pur graficamente presente, non rende percepibili le ragioni e il ragionamento decisorio; nel caso esaminato la CTR aveva invece chiarito le ragioni del rigetto, sicché il requisito risultava rispettato.

  • art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012

    Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

    La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione alle anomalie che incidono sull’esistenza della motivazione in sé e integrano una violazione costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Conseguentemente, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    In cassazione è denunciabile soltanto un’anomalia motivazionale che riguardi l’esistenza della motivazione e risulti dal testo della sentenza, non il semplice difetto di sufficienza né una critica che richieda il confronto con le prove.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia non sussiste per il solo fatto che manchi una statuizione espressa: se la domanda o la questione non esaminata è incompatibile con la struttura logico-giuridica della decisione, può configurarsi un rigetto implicito.
  • La doglianza di omessa pronuncia deve riguardare una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di argomentazioni o di elementi di valutazione non specificamente individuati.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, pur prospettata come vizio processuale, sollecita una nuova valutazione della documentazione e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente quando, pur essendo materialmente presente, non rende percepibili il fondamento della decisione e il percorso logico seguito, così da impedire il controllo sulla decisione; non basta invece una motivazione ritenuta insufficiente dalla parte se le ragioni essenziali sono identificabili.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sul minimo costituzionale e che risultano dal testo della sentenza, senza che sia consentito trasformarlo in una nuova valutazione delle risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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