Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25756/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento relativa a contributi consortili richiesti a un contribuente per gli anni 2015, 2016 e 2017. Il contribuente aveva impugnato la cartella e la CTP di Enna, con sentenza n. 1227/2022, aveva accolto il ricorso. Il Consorzio di bonifica 6 Enna aveva appellato, ma la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, con sentenza n. 3642/2024 depositata il 9 maggio 2024, aveva dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che il Consorzio fosse stato soppresso a seguito dell’accorpamento disposto dall’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e che, pertanto, non potesse agire né emettere la cartella; aveva inoltre giudicato illegittima la pretesa operatività del Consorzio quale mandatario senza rappresentanza del nuovo Consorzio di bonifica Sicilia Orientale. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ha dedotto violazione degli artt. 101, comma 2, e 112 c.p.c. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CGT avesse deciso d’ufficio una questione estranea al thema decidendum e senza consentire il contraddittorio, pronunciando una sentenza “della terza via”. Con il secondo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e dell’art. 19, commi 12 e 13, del regolamento organizzativo del nuovo Consorzio, oltre che di disposizioni costituzionali e processuali, contestando che l’accorpamento avesse estinto i consorzi territoriali: secondo il ricorrente, questi erano rimasti operativi durante il periodo transitorio, conservando le attività e i rapporti preesistenti. Con il terzo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha contestato la ricostruzione del mandato senza rappresentanza quale delega interorganica. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile e infondato il primo motivo. È inammissibile la censura ex art. 112 c.p.c. perché non si confronta con la ratio della sentenza impugnata, che aveva considerato la questione rilevabile d’ufficio; è infondata la denuncia di violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., poiché la questione della legittimazione processuale del Consorzio è stata risolta sulla base dell’interpretazione di norme e atti, senza accertamenti di fatto che richiedessero una specifica interlocuzione preventiva. La Corte ha accolto il secondo motivo: l’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 non ha disposto l’immediata estinzione dei consorzi accorpati; l’accorpamento configura un processo di riorganizzazione, la cui conclusione determina la riunificazione, mentre fino al suo completamento i consorzi preesistenti restano in vita e possono proseguire le attività e i rapporti, anche processuali, già affidati loro. Di conseguenza, il Consorzio di bonifica 6 Enna conservava la legittimazione e il potere di emanare l’atto, e il suo operato non era inficiato da un vizio di incompetenza assoluta; il mandato senza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni assorbite e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Soltanto qualora si sia, pertanto, trattato di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato in concreto la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere un’eventuale rimessione in termini.

    L’obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio rileva quando la questione è di fatto o mista e la mancata interlocuzione abbia concretamente pregiudicato la possibilità di allegare fatti o chiedere prove; non comporta nullità per una questione di puro diritto risolta sulla base di norme e atti.

  • art. 112 c.p.c.

    E’ inammissibile laddove, argomentando la violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla scorta del rilievo che la suddetta questione non era stata mai sollevata dal contribuente nei gradi di merito, trascura il dato che essa era stata evidentemente ritenuta rilevabile d’ufficio, non confrontandosi perciò con la specifica ratio decidendi, sul punto, della sentenza impugnata.

    La censura di ultrapetizione è inammissibile se non si confronta con la ragione decisoria per cui il giudice ha ritenuto la questione rilevabile d’ufficio.

  • art. 81 c.p.c.

    Tale questione, infatti, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, pertanto, trattandosi di materia attinente al contraddittorio, comporta la verifica anche d’ufficio, in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

    La legittimazione processuale, in quanto collegata alla regola per cui nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui fuori dai casi di legge, va verificata anche d’ufficio e in via preliminare al merito, accertando la corrispondenza tra le parti e i soggetti destinatari degli effetti della pronuncia.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    v. sulla necessità che i motivi per i quali si richiede la cassazione abbiano a pena di inammissibilità, secondo quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, dovendo concretamente considerare le ragioni che la sorreggono, da cui non possono prescindere, Cass., n. 15517/2020.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata, confrontandosi concretamente con le ragioni che la sostengono.

  • art. 13 della legge regionale siciliana 28 gennaio 2014, n. 5

    Tale successione, come chiarito nei richiamati precedenti, non ha comportato, però, l’abolizione né la sostituzione dei vecchi consorzi in concomitanza con l’istituzione dei nuovi, in quanto la previsione dell’art. 13 della legge regionale, che non contempla tale effetto estintivo, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, ha pianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assetto organizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per dato normativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, tale esito come momento conclusivo di un processo, non potendo trattarsi di una conseguenza correlata alla semplice costituzione della nuova entità.

    La disposizione programma la riorganizzazione e l’unificazione dei consorzi, ma non ne determina l’estinzione immediata per il solo fatto che siano istituiti i nuovi enti. La cessazione dei consorzi preesistenti si collega al completamento del processo di accorpamento.

  • art. 19, comma 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale

    Con le sopra citate sentenze, emesse nei confronti dell’odierno Consorzio in fattispecie analoghe, questa Corte ha ribadito la perdurante legittimazione dei precedenti consorzi, evidenziando che l’art. 19, comma 13, del citato Regolamento, laddove stabilisce che «I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione necessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopra indicati», ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzione e che la previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata, per tale via, funzionale alla menzionata modalità di successione tra gli stessi.

    La permanenza degli atti e degli affidamenti dei consorzi accorpati fino a una diversa determinazione degli organi del nuovo ente assicura la continuità delle attività durante il periodo transitorio e sostiene la perdurante legittimazione dei consorzi preesistenti.

  • art. 1705 c.c.

    In ogni caso, l’aver agito il Consorzio (inutilmente) quale mandatario senza rappresentanza non ha inciso sul rapporto tributario, né privato il Consorzio di Bonifica 6 Enna del persistente potere di emanare l’atto, in ragione sia della sua sopravvivenza sino al compimento del processo di accorpamento, sia della sua legittimazione ad agire in presenza del perdurante affidamento dell’attività, sicché erroneamente il giudice d’appello ha considerato nullo l’atto impugnato, sulla base di un insussistente vizio di incompetenza assoluta.

    La qualificazione dell’attività come mandato senza rappresentanza non determina, nel caso esaminato, l’invalidità dell’atto tributario: il consorzio preesistente conservava autonomamente il potere di emanarlo durante il processo di accorpamento. La Corte precisa inoltre che il mandato senza rappresentanza non è esportabile come tale nell’ambito pubblicistico.

Massime di principio

  • La legittimazione processuale è questione rilevabile d’ufficio, preliminare al merito, perché attiene alla corrispondenza tra le parti del giudizio e i soggetti che, secondo la legge regolatrice del rapporto, sono destinatari degli effetti della pronuncia.
  • L’obbligo di contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio non determina la nullità della sentenza quando il giudice risolve una questione di puro diritto sulla base di norme e atti; la nullità può rilevare quando si tratta di questioni di fatto o miste e la mancata interlocuzione abbia concretamente leso la possibilità di allegare fatti o chiedere prove.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata; la censura che non considera la ragione effettivamente posta a fondamento della decisione è inammissibile.
  • Quando una legge regionale dispone l’accorpamento e la riorganizzazione di enti senza prevederne l’estinzione immediata, i soggetti accorpati permangono in vita fino al completamento del processo di riorganizzazione e possono proseguire le attività e i rapporti, anche processuali, già affidati loro.
  • La continuità transitoria degli atti, dei ruoli e degli affidamenti dei consorzi accorpati può legittimare la prosecuzione delle attività da parte degli enti preesistenti; in tale situazione, la mera istituzione del nuovo ente non comporta di per sé incompetenza assoluta né nullità degli atti emanati dal consorzio che permane operativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.